Il Superbonus 110% fin dal suo esordio ha generato molto interesse e allo stesso tempo molte perplessità e questo perché almeno nella fase iniziale era molto difficile riuscire a rientrare in questa agevolazione. Nel tempo il Superbonus 110% è stato più volte modificato. L’ultima modifica in ordine di tempo è l’introduzione della obbligatorietà del visto di conformità e dichiarazione di congruità anche per l’applicazione della detrazione direttamente in favore del proprietario.
Superbonus 110% nel decreto antifrode: novità per il visto di conformità
Il Superbonus 110% è inserito nel decreto Rilancio prevede la possibilità di eseguire lavori di efficientamento energetico nei fabbricati e di ottenere la restituzione di quanto effettivamente speso a copertura fino al 110%. Per poter usufruire di questa opportunità sono previste diverse modalità e in particolare la cessione del credito al costruttore oppure a terzi, lo sconto in fattura, infine la detrazione delle imposte in 5 rate a cadenza annuale.
Per una panoramica sul Superbonus 110% leggi: Superbonus 110%: le linee guida per accedere alle agevolazioni
L’Agenzia delle Entrate ha rilevato nei suoi controlli circa 800 milioni di crediti inesistenti e questo ha spinto a una stretta sui controlli. Fino al decreto antifrode, decreto legge 157 dell’11 novembre 2021, era previsto che solo nel caso di cessione del credito e sconto in fattura si dovesse presentare una dichiarazione di congruità e un visto di conformità, tali documenti dovevano essere redatti da un commercialista o da un CAF. L’obiettivo era far in modo che i prezzi dei vari interventi non venisse gonfiato al fine di percepire somme maggiori rispetto a quelle effettivamente impiegate per realizzare lavori trainanti e lavori trainati.
Occorre fare delle precisazioni su tali documenti: il visto di conformità attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto ad ottenere l’agevolazione, mentre la dichiarazione di congruità dimostra che le spese sostenute sono congrue rispetto ai lavori eseguiti.
Quando è necessaria la dichiarazione di congruità
Con l’articolo 121 del decreto antifrode si provvede a un’estensione di questo obbligo. L’articolo sottolinea che la dichiarazione di congruità deve essere redatta anche nel caso di utilizzo della detrazione nella dichiarazione dei redditi. Lo stesso articolo però sottolinea che il visto di conformità, o dichiarazione di congruità, non è obbligatoria nel caso in cui la dichiarazione sia presentata direttamente dal contribuente all’Agenzia delle Entrate, oppure sia presentata tramite il sostituto d’imposta (generalmente il datore di lavoro). Si creano quindi delle differenze tra soggetti che tendenzialmente si trovano nelle stesse condizioni, cioè vogliono beneficiare delle detrazioni sulle proprie imposte.
Per la verifica di congruità dei costi devono essere presi come punto di riferimento i prezzari regionali dei lavori pubblici e i prezzari DEI , cioè delle opere Edili e Impiantistica, ciò era quanto previsto nel Decreto Requisiti minimi (Decreto MiSE 6 agosto 2020), ma anche su questo punto ci sono state delle modifiche, infatti, il decreto antifrode ha stabilito che per alcune categorie di lavori dovranno essere utilizzati i valori massimi stabiliti con un decreto del Ministro della Transizione Ecologica.
Ciò potrebbe creare problemi in quanto i lavori edili richiedono un lasso di tempo di una certa rilevanza e il costante cambiamento delle norme crea disagi nella individuazione di volta in volta delle norme applicabili. Soprattutto potrebbero volerci mesi prima di vedere il decreto e nel frattempo imprese edili e i vari soggetti coinvolti nel Superbonus 110% non sanno quali criteri saranno utilizzati per valutare la pratica.
Criticità della nuova disciplina sulla dichiarazione di congruità e visto e conformità
Nel frattempo si è registrato un blocco della piattaforma di cessione del credito dell’Agenzia delle Entrate al fine di consentire il lavoro di aggiornamento della stessa per adeguarla alla nuova normativa Antifrode. Il blocco attualmente è superato e la piattaforma può essere nuovamente utilizzata.
Il decreto antifrode prevede anche nuovi sistemi di controllo, con la possibilità per l’Agenzia delle Entrate di sospendere per un periodo massimo di 30 giorni l’efficacia delle comunicazioni. Tale sospensione deve essere giustificata da evidenti anomalie e quindi dalla necessità di svolgere ulteriori accertamenti. Di fatto ancora non sono state delineate le norme di attuazione di tali procedure di controllo che sono demandate a un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.
La confusione sul Supebonus 110% è determinata dal fatto che si è trattato di un provvedimento adottato con urgenza e non studiato fin da subito nei dettagli e di conseguenza sottoposto a costanti mutamenti. Ulteriori sono previsti nella Legge di Bilancio 2022 che probabilmente limiterà l’accesso al Superbonus 110% agli edifici plurifamiliari e condomini. La normativa in via di applicazione infatti prevede per le villette e case unifamiliari il tetto ISEE di 25.000 euro che taglia fuori dai benefici una fetta importante di persone.
Le novità non terminano qui, infatti la Legge di Bilancio in via di approvazione prevede il Superbonus 110% solo fino alla fine del 2023, dopo si provvederà a una riduzione al 70% per il 2024 e per il 2025 l’importo sarà al 65%. Naturalmente per le novità introdotte dalla legge di Bilancio 2022 è necessario attendere l’approvazione definitiva, infatti non mancano critiche severe al nuovo impianto provenienti soprattutto dal M5S.
Se vuoi conoscere quali lavori possono essere eseguiti con il Superbonus 110%, leggi l’articolo: Lavori trainanti nel Superbonus 110%: scopriamo quali sono