Svolgi attività agricola? Il modo più semplice per esercitare tale attività in forma societaria è scegliere le società agricola. Si tratta della forma più semplice di società e soprattutto gode di vantaggi fiscali. Ecco come si costituisce e quali attività può compiere.
Oggetto della società agricola
La società agricola è regolata dal decreto legislativo 99 del 2004 il cui articolo 2 definisce i requisiti che deve avere questa tipologia di società. La prima cosa da sottolineare è che la denominazione della società deve contenere espressamente la dicitura “società agricola”. La seconda cosa da sottolineare è che l’ambito delle attività che questa può porre in essere è ristretto e comprende l’elenco delle attività previste dall’articolo 2135 del codice civile. Si tratta quindi di attività agricola diretta alla coltivazione di terreni, silvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.
Le attività connesse devono essere individuate in trasformazione, manipolazione, commercializzazione, valorizzazione e conservazione dei prodotti ottenuti prevalentemente dall’attività condotta dall’azienda agricola stessa. A ben vedere la definizione comunque è abbastanza ampia e proprio per questo tra le attività che possono essere organizzate sotto forma di società agricola vi è anche l’agriturismo.
Affinché si possa parlare di società agricola è necessario che le attività siano comunque connesse, cioè la trasformazione dei prodotti, la commercializzazione degli stessi deve avere a oggetto prodotti che provengono dalla stessa azienda agricola. Ad esempio una coltivazione di pesche può avere tra le attività connesse la realizzazione di pesche sciroppate, le stesse devono provenire dalla stessa azienda agricola. In questo caso si può utilizzare la forma della società agricola.
Requisiti soggettivi per la società agricola
La società agricola diventa particolarmente utile quando ci sono diversi imprenditori agricoli che vogliono organizzare l’attività in forma societaria. Per la costituzione si possono scegliere diversi schemi, cioè è possibile avere una società agricola di persone o di capitali e si possono scegliere le varie formule, ad esempio SRL, SNC, società cooperativa.
Oltre questi requisiti vi sono quelli sostanziali e gli stessi dipendono dallo schema sociale che si vuole adottare. Ecco di cosa si tratta.
Per le società di persone (ricordiamo che le società di persone sono la SS, Società Semplice, SNC, Società in Nome Collettivo, e SAS, Società in Accomandita Semplice) è necessario che almeno uno dei soci abbia la qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale, IAP, o coltivatore diretto, nel caso in cui la società sia organizzata in forma di SAS, la qualifica di imprenditore agricolo deve essere detenuta dal socio accomandatario.
Per le società di capitali (SRL, SPA e SAPA, Società in Accomandita Per Azioni), la qualifica di imprenditore agricolo professionale o coltivatore diretto deve essere tenuta da almeno uno degli amministratori. Da qui emerge un dato particolare, infatti nelle società di capitali la carica di amministratore può essere conferita a una persona diversa rispetto ai soci. Ne deriva che può esservi una società agricola organizzata in forma di società di capitali (quindi con capitale della società completamente separato rispetto a quello dei soci) senza che nessuno dei soci stessi sia imprenditore agricolo. Tale orientamento è stato anche confermato dall’Agenzia delle Entrate nella risposta all’interpello 909-216/2006 del 20 luglio 2006.
Nelle società cooperative la qualità di imprenditore agricolo professionale o coltivatore diretto deve essere in capo almeno un amministratore che però deve anche essere socio.
Per informazioni sull’imprenditore agricolo professionale puoi consultare l’articolo: Chi è l’imprenditore agricolo e attività connesse
Perché è importante scegliere la società agricola?
La scelta di organizzare l’attività in forma di società agricola porta numerosi vantaggi. In primo luogo vi è la possibilità di svolgere l’attività in forma di società di capitali con l’opportunità di rispondere dei debiti solo con il capitale della società stessa e non con il patrimonio personale. Ci sono inoltre vantaggi di tipo fiscale, infatti permette di riconoscere alle attività organizzate in forma societaria gli stessi vantaggi fiscali che sono riconosciuti agli imprenditori agricoli e coltivatori diretti. Le società agricole possono ottenere agevolazioni per l’acquisto di macchinari e terreni. Per le aziende agricole inoltre non è prevista l’IRAP e questa agevolazione si trasferisce anche alle attività organizzate in forma di società agricola. Sottolineiamo ancora che per avere i vantaggi la società deve avere la denominazione specifica di Società Agricola.
Per conoscere i vantaggi fiscali riconosciuti alle società agricole, leggi la guida: Tassazione delle aziende agricole: il regime delle imposte sul reddito
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