Importanti novità in arrivo nel mondo del Terzo Settore e dell’associazionismo, infatti entra nel vivo la transizione verso la piena applicazione del Codice del Terzo Settore e finalmente le nuove associazioni potranno iscriversi al RUNTS, Registro Unico del Terzo Settore. Ecco le più importanti novità.
Decreto direttoriale 561 del 26 ottobre 2021: è operativo il Registro Unico Terzo Settore
Il Registro Unico del Terzo Settore è un punto fondamentale della riforma contenuta del decreto legislativo 117 del 2017.
Prima di addentrarci su cosa cambierà con l’operatività del RUNTS, è bene capire i contenuto della riforma con gli approfondimenti:
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Iscrizione e trasmigrazione
In base al decreto direttoriale del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali n° 561 del 26 ottobre 2021 dal 23 novembre 2021 le associazioni di nuova costituzione, in particolare APS (Associazioni di Promozione Sociale), le OdV (Organizzazioni di Volontariato) non dovranno iscriversi nei rispettivi registri, ma dovranno iscriversi nel Registro Unico Terzo Settore. Sempre da tale data inizia la trasmigrazione delle APS e ODV verso il RUNTS. Tali operazioni sono distinte, infatti per le APS nazionali le attività di trasmigrazione saranno gestite dall’ufficio del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e dovranno terminare entro il 23 dicembre 2021. Da questo momento parte la fase di controllo degli atti e quindi l’iscrizione definitiva. La fase di controllo è simile sia per gli enti nazionali che per quelli regionali e locali, quindi sarà trattata insieme.
Mentre le APS e ODV a carattere regionale o provinciale dovranno terminare il passaggio entro il 21 febbraio del 2022 e saranno curate dagli uffici delle Regioni e delle Province autonome che trasmetteranno telematicamente i dati al registro RUNTS.
Fase di controllo del RUNTS
Dal 21 febbraio 2022 prende il via una fase di controllo e gli uffici competenti dovranno valutare le posizioni dei singoli enti, quindi controlleranno i dati delle Associazioni (sezione A del Registro) e Organizzazioni (sezione B) che sono stati oggetto di trasmigrazione. Se entro 180 giorni non vi è un provvedimento di diniego dell’iscrizione nel nuovo Registro, l’iscrizione si intende accettata con il silenzio assenso.
Se dal controllo dovesse emergere che i dati trasmessi sono incompleti o che vi sono altri fattori che impediscono l’iscrizione, l’ufficio competente assegna all’ente, quindi non agli uffici che hanno curato la trasmigrazione, ma direttamente all’ente interessato, un termine di 60 giorni per poter sanare la situazione.
Tra i fattori che possono essere ostativi rispetto all’iscrizione vi è, ad esempio, il mancato adeguamento dello Statuto alle disposizioni del Codice del Terzo Settore. Se l’Ente non offre un riscontro entro 60 giorni non si procede all’iscrizione definitiva nel registro. Naturalmente di ciò viene data comunicazione. In caso invece di riscontro positivo, si procede all’iscrizione definitiva e anche di questa viene data comunicazione.
Per le associazioni nazionali è possibile l’iscrizione anche nel settore del RUNTS dedicato alle reti associative.
I vecchi registri restano in vigore solo per la gestione della fase transitoria, cioè per le iscrizioni ancora pendenti al 22 novembre 2021. Dal 23 novembre le nuove iscrizioni sono effettuate direttamente nel RUNTS.
Registro Unico Terzo Settore: cosa succede alle ONLUS?
Per queste due tipologie di enti del Terzo Settore le novità sono relativamente poche, molto invece cambia per le ONLUS per loro infatti è prevista una procedura specifica dettata dall’articolo 34 del decreto ministeriale n. 106 del 2020 . In questo caso l’Agenzia delle Entrate deve provvedere a comunicare al RUNTS tutti gli enti iscritti alla data del 22 novembre 2021. L’elenco viene poi pubblicato anche sul sito istituzionale dell’Agenzia delle Entrate e sulla Gazzetta Ufficiale.
Il decreto direttoriale 561 precisa quindi che ci sarà una successiva comunicazione da parte dell’Agenzia delle Entrate in cui saranno determinate le tempistiche delle varie fasi e di conseguenza solo successivamente alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’elenco delle ONLUS, queste potranno optare per la scelta della sezione del RUNTS in cui chiedere l’iscrizione.
Tutto resta però sospeso, infatti per poter procedere all’inserimento delle ONLUS si è già detto che si deve attendere l’approvazione da parte della Commissione Europea della riforma fiscale per il terzo settore (Titolo X codice del terzo settore). Siccome tale approvazione difficilmente ci sarà nel 2021, visto che siamo agli sgoccioli e che le ONLUS potranno iscriversi fino al termine ultimo del 31 marzo dell’anno successivo rispetto a quello in cui la Commissione approva la riforma fiscale, verosimilmente il termine potrebbe essere 31 marzo 2023. Nel frattempo continua a operare con la vecchia disciplina.
Ricordiamo che spirato l’ultimo termine per le ONLUS per iscriversi (la data ancora non è nota) senza che la stessa abbia provveduto a regolarizzare la posizione, il patrimonio della ONLUS dovrà essere devoluto ad un ente con finalità simili a quelle della ONLUS .
Informazioni finali
Deve essere sottolineato che molto probabilmente all’entrata in vigore definitiva del RUNTS comunque non corrisponderà l’entrata in vigore del nuovo regime fiscale per il terzo settore e quindi si continueranno ad applicare le vecchie discipline di agevolazioni, sollevando non pochi dubbi tra gli operatori.