Il regime forfetario è un particolare regime di favore che consente di esercitare attività di impresa e avere un’imposizione fiscale di tipo forfetario e onnicomprensiva. Questo regime di favore non può però essere utilizzato indistintamente da tutti, ma vi sono dei limiti: ecco quali sono le attività escluse.
Requisiti per applicare il regime forfetario
Per poter rientrare in tale regime è previsto che non siano superati limiti di reddito, cioè l’ammontare dei compensi e dei ricavi non deve superare i 65.000 euro e le spese annue non devono superare 20.000 euro per lavoro accessorio, lavoro dipendente e compensi a collaboratori, anche a progetto.
Questi sono i limiti generali, ma vi sono anche ulteriori limiti, cioè una serie di attività escluse, cioè che non si possono esercitare in regime forfetario.
Attività escluse dal regime forfetario: limiti soggettivi
Dal punto di vista soggettivo sono esclusi dalla possibilità di accedere al regime forfetario coloro che nell’anno precedente rispetto a quello in cui hanno deciso di iniziare l’attività hanno dichiarato un reddito eccedente i 30.000 euro. La verifica del superamento della soglia non deve essere effettuato nel caso in cui il rapporto di lavoro sia comunque cessato.
Non possono inoltre accedere coloro che partecipano a società di persone, associazioni professionali o imprese familiari, oppure sono soci in SRL con una partecipazione che ne determina il controllo e con attività che sono riconducibili a quelle che si vogliono condurre con la nuova attività imprenditoriale con regime forfetario. Sono altresì escluse le persone fisiche che esercitano l’attività di impresa prevalentemente nei confronti dei soggetti con cui precedentemente svolgevano attività di lavoro dipendente.
Naturalmente per poter aderire al regime forfetario è necessario avere la residenza in Italia, possono però accedere coloro che hanno la cittadinanza in uno dei Paesi dell’Unione Europea e il 75% delle entrate della loro attività sia fatturato in Italia.
Attività escluse dal regime forfetario: limiti oggettivi
Le esclusioni non finiscono qui, infatti sono previsti dei limiti anche per quanto riguarda le tipologie di attività che si possono svolgere con il regime forfetario. Sono escluse quelle presenti nel seguente elenco:
- agricoltura e attività connesse e pesca: in questo caso ci sono altri regimi agevolati a cui aderire, ad esempio la società agricola o l’impresa agricola, per maggiori informazioni sulla tassazione in agricolatura leggi QUI;
- esercizio di attività sali e tabacchi;
- commercio dei fiammiferi;
- aziende operanti nel settore dell’editoria (case editrici, testate giornalistiche);
- gestione di servizi di telefonia pubblica;
- rivendita di documenti di trasporto pubblico e di sosta;
- intrattenimenti, giochi e altre attività di cui alla tariffa allegata al D.P.R. n. 640 del 1972;
- agenzie di viaggi e turismo
- agriturismo (si applica la disciplina dell’attività agricola);
- vendite a domicilio o porta a porta;
- rivendita di beni usati, di oggetti d’arte, d’antiquariato o da collezione;
- agenzie di vendite all’asta di oggetti d’arte, antiquariato o da collezione;
- cessione esclusiva di terreni, fabbricati, mezzi di trasporto nuovi.
Regime forfetario: escluso l’obbligo di fatturazione elettronica
Ricordiamo che coloro che aderiscono al regime forfetario non hanno l’obbligo di aderire alle fatturazione elettronica. Tale obbligo doveva decadere il 1° gennaio 2021, ma in realtà è molto probabile che lo stesso termine sarà derogato. Resta l’obbligo di emettere la fattura cartacea, la stessa deve avere una numerazione progressiva. L’obbligo di fatturazione elettronica si applica nel caso di prestazione di beni e servizi nei confronti della Pubblica Amministrazione.
Per saperne di più leggi l’articolo: Fatturazione elettronica e regime forfetario: nessun obbligo dal 2021