La privacy e condominio è un argomento molto delicato. Infatti spesso ci sono delle telecamere nelle parti comuni, ma anche dati da proteggere.
Privacy e condominio, i dati sensibili da proteggere
Ognuno ha diritto alla protezione dei propri dati personali. Per dato personale si intende qualunque informazione relativa ad un individuo, identificato o inidentificabile anche indirettamente. Pertanto anche nel condominio deve essere rispettata la privacy. Quindi qualsiasi operazione ch ha dati personali deve essere per forza eseguita nel rispetto della normativa in materia.
Anche in ambito condominiale prima di procedere al trattamento di dati personali si deve verificare quali dati possono essere trattati e poi identificare il corretto modo di trattarli. Un adempimento importante dal parte dell’amministratore è dare preventiva comunicazione agli interessati. In particolar modo devono essere chiare le modalità del trattamento, le finalità e la natura obbligatoria o facoltativa.
Il trattamento dei dati
Il trattamento dei dati personali effettuato nell’ambito dell’attività condominiale può riguardare solo le informazioni personali pertinenti e necessarie per lo svolgimento delle attività di gestione e amministrazione delle parti comuni. Tuttavia possono formare oggetto di trattamento anche le quote millesimali attribuite a ciascuno dei condomini e di dati personali necessari.
Inoltre i dati devono essere raccolti e registrati per scopi determinati, specifici e utilizzabili per le operazioni necessarie. I dati devono essere esatti, aggiornati, come ad esempio la stessa anagrafe condominiale. In particolare l’articolo 1130 comma 1 n.6 c.c. prevede:
- l’obbligo dell’amministratore di curare la tenuta del registro anagrafe condominiale contenente le generalità dei singoli proprietari e dei titolare di diritti reali e personali. Ma anche annotare sil codice fiscale,la residenza o il domicilio, i dati catastali di ciascun immobile;
- segnare anche tutte le variazioni entro sessanta giorni da comunicare all’amministratore;
- chiedere anche ai proprietari di inviare i dati mancanti, e i condomini sono tenuti a darglieli.
Privacy e condominio, alcuni casi particolari
Ogni condomino può anche essere informato in ordine alla situazione debitoria degli altri condomini. Dunque l’amministratore può comunicare tali inadempimenti in occasione del rendiconto annuale, durante la riunione, ovvero a seguito di eventuale richiesta. Tuttavia permane il divieto di esporre avvisi di mora o sollecitazioni di pagamenti nei luoghi accessibili a terzi.
Mentre la comunicazione e la diffusione dei dati sono le forme di trattamento più pericolose, per il rispetto della riservatezza. Infatti è illegale comunicare a terzi i dati personali dei partecipanti al condominio, a meno che sussista una causa giustificatrice. Tempo fa il Garante della privacy ha dichiarato illecito il trattamento dei dati personali da parte di un amministratore che aveva mandato direttamente via mail al datore di lavoro dell’inadempiente moroso, utilizzando una mail utilizzata anche da altre persone.
L’affissione dei documenti in bacheca condominiale
E’ inoltre illecito la diffusione di dati personali effettuata mediante l’affissione di avvisi di mora in bacheca condominiale e in spazi condominiali. Questo perché qui luoghi potrebbero essere di passaggio anche da parte di terze persone. Dunque queste comunicazioni devono avvenire in maniera privata.
Mentre per quanto riguarda il conto corrente condominiale, è obbligo dell’amministratore di far passare su uno specifico conto corrente bancario o postare tutti i movimenti. Tuttavia ciascun condomino ha la facoltà di prendere visione della rendicontazione periodica riferita a tale conto, tramite l’amministratore. Inoltre vi è anche il diritto di avere copia di atti e documenti bancari senza alcuna limitazione.
Altro argomento spinoso è la Videosorveglianza
La videosorveglianza include tutte le immagini ed i suoni che sono riprese dalle videocamere presenti in condominio. Infatti la raccolta, la registrazione, la conservazione e l’utilizzo delle immagini riguardano da vicino la privacy. Tra i tanti adempimenti specifici ci sono:
- deve essere fornita l’informativa in forma specifica nei pressi della presenza delle video camere;
- l’informativa deve essere legata alla citazione della normativa di legge;
- l’eventuale collegamento con le forze dell’ordine deve essere reso noto nell’informativa;
- il trattamento deve essere notificato al Garante;
- occorre predisporre un sistema di conservazione dei dati che permetta di registrare i dati e di proteggerli. La conservazione deve essere per poche ore o ala massimo alle 24 ore successive alla rilevazione. Allo scadere del tempo, le immagini devono essere cancellate.
Un caso particolare, infine riguarda l’ipotesi in cui venga videoregistrata l’assemblea condominiale. Il Garante prevede tale possibilità solo se vi è il consenso formale di tutti i partecipanti e la documentazione sia conservata al riparo da accessi indebiti. Se le norme in merito alla privay non vengono rispettate sono previste sanzioni amministrative o penali, oltre che l’obbligo di risarcire danni patrimoniali e non patrimoniali.