Le controversie tra Poste Italiane e i risparmiatori continuano a tenere banco e tra le questioni che più volte giudici e arbitri hanno affrontato, vi sono quelle inerenti la prescrizione dei Buoni Fruttiferi Postali. Sono sempre più numerose le pronunce che rendono inefficace la prescrizione a causa di una non corretta informazione e in particolare si sottolinea che è Poste Italiane a dover dimostrare di aver consegnato il FIA (Foglio Informativo Analitico).
La prescrizione dei Buoni Fruttiferi Postali
La prescrizione dei Buoni Fruttiferi Postali matura dopo 10 anni dal momento in cui cessa di produrre interessi. In passato tali indicazioni erano tutte presenti sul titolo cartaceo, ma nel tempo sono cambiati i Buoni e insieme al titolo deve essere consegnato il F.I.A. cioè il Foglio Informativo Analitico. Non sono però mancati casi in cui tale obbligo non è stato ottemperato e di conseguenza sono sorti conflitti tra Poste Italiane e i risparmiatori. Tra le pronunce che negli ultimi anni hanno segnato importanti traguardi vi è la decisione n. 11045/2020 del Collegio di Roma dell’ABF (Arbitro Bancario Finanziario). Tale pronuncia, che a breve vedremo nel dettaglio, è alla base di una ulteriore decisione del Collegio 6903/21 che è praticamente recentissima.
Per una disamina sulla prescrizione dei Buoni Fruttiferi Postali, leggi l’articolo: Prescrizione dei Buoni Fruttiferi Postali: quando si verifica
Decisione 11045/2020 del Collegio di Roma dell’ABF
Nel caso in oggetto la ricorrente aveva sottoscritto 2 BPF del valore di 500 euro il 13-11-2006 e si era presentata per la riscossione nel 2019. I Buoni avevano però una scadenza a 18 mesi e di conseguenza Poste Italiane ha rifiutato il rimborso ritenendo i diritti prescritti. La ricorrente afferma di non aver ricevuto il Foglio Informativo Analitico. Non solo, la ricorrente afferma che un paio di anni prima si era recata presso un ufficio di Poste Italiane per chiedere su tali buoni quali interessi avessero maturato e lì aveva ricevuto l’informazione richiesta (800 euro ciascuno) senza che nessuno avesse eccepito la scadenza dei BPF stessi o la prossimità della prescrizione.
Nella decisione 11045/2020, al punto 8, l’ABF sottolinea che in realtà nella sua difesa Poste Italiane si limita ad affermare che appare improbabile che non siano stati consegnati i documenti, ma non prova in alcun modo, neanche tramite presunzioni, l’avvenuta consegna. Mentre appare probabile, secondo l’ABF, la mancata conoscenza delle regole base del Buono stesso da parte della ricorrente, a provare ciò è il fatto che questa, nonostante i buoni avessero cessato di produrre interessi dopo 18 mesi, abbia atteso 12 anni per chiederne la riscossione. Pertanto si ritiene “accertata la condotta illecita dell’intermediario, relativa all’omissione di informazioni essenziali ai fini del corretto svolgimento del rapporto con il risparmiatore”.
Il punto 9 sottolinea come la tesi precedentemente esposta sia confermata dal fatto che la ricorrente al termine dei 10 anni si sia recata presso un ufficio di Poste Italiane a chiedere informazioni sul Buono Fruttifero Postale e che nulla abbia chiesto circa la prescrizione.
Come si valuta il risarcimento del danno
La pronuncia è importante anche perché determina il criterio da utilizzare per valutare il risarcimento del danno che la ricorrente deve ottenere. In particolare il giudice afferma che, si è nell’ambito del risarcimento del danno extracontrattuale, ma non si può sapere quando la ricorrente avrebbe riscosso il Buono se avesse saputo della sua scadenza e quindi gli interessi che avrebbe percepito, di conseguenza il risarcimento deve essere limitato alla “perdita del capitale che egli aveva investito mediante la sottoscrizione dei suddetti titoli” .
Decisione 6903 /2021: prescrizione dei Buoni Fruttiferi Postali e serie Q/P
La decisione del Collegio di Roma dell’ABF n° 6903 del 2021 richiama appunto la precedente decisione e afferma che il rifiuto di rimborso rappresenta per il sottoscrittore un danno ingiusto. Sottolinea che il danno deriva da responsabilità extracontrattuale la cui prescrizione è in 5 anni che iniziano però a decorrere dal momento in cui ci si accorge del danno stesso e quindi nel momento in cui si vuole riscuotere il buono e si ottiene un rifiuto. Anche in questo caso si sottolinea che il danno si limita a quanto versato e non al rendimento del buono perché è impossibile determinare quando il titolare avrebbe richiesto la riscossione se fosse stato a conoscenza della prescrizione e quindi gli interessi che sarebbero maturati.
Buoni serie Q/P
Questa pronuncia è importante anche perché pone l’accento su un’altra questione molto dibattuta, infatti il ricorrente oltre a sollevare la questione inerente i buoni non liquidati in quanto caduti in prescrizione, propone ricorso anche per ulteriori titoli 9 buoni fruttiferi postali (BFP) della serie Q/P, emessi tra il 3 e l’11 agosto 1988 e rileva che avrebbe ottenuto dall’intermediario dei rendimenti inferiori a quelli attesi limitatamente al periodo successivo rispetto al 20° anno.
Il Collegio afferma che effettivamente sui BPF della serie Q/P era giustamente stampigliata la tabella di rimborso con gli interessi previsti per quella tipologia di investimento, ma non sono correttamente indicati gli interessi che sarebbero maturati dal 21° al 30° anno e di conseguenza il risparmiatore ha fatto affidamento su quelli riportati sul buono “si deve pertanto ritenere legittimo l’affidamento riposto dal cliente circa l’applicabilità dei criteri di rimborso previsti sul titolo, per la parte in cui non siano diversamente disciplinati dalla stampigliatura apposta in sede di emissione”.
Si evince da queste due pronunce che il Collegio dell’ABF (Arbitro bancario Finanziario) sposa in pieno le richieste di tutela da parte dei risparmiatori, creando degli importanti precedenti che non possono essere trascurati dai tribunali che che in questi anni stanno affrontando le questioni inerenti le sorti dei Buoni Fruttiferi Postali.
Se vuoi saperne di più sulle pronunce relative alla serie Q/P dei Buoni Fruttiferi Postali, leggi gli articoli:
Buoni Fruttiferi Postali: perché ci sono controversie sulla serie Q/P
Tassazione Buoni Fruttiferi Postali: la decisione del tribunale di Bergamo