Cosa deve fare una partita Iva inattiva e chiusa d’ufficio, nel caso in cui il soggetto titolare continui a effettuare operazioni imponibili? Sulle questione è anche intervenuta recentemente la Corte di Giustizia dell’Unione europea con la sentenza alla causa C 358/20, portata avanti dai giudici nazionali per uniformare le norme in materia. Come dichiarato dalla Corte di Giustizia dell’Ue, la detrazione dell’imposta deve essere concessa in presenza dei requisiti sostanziali anche se parte di quelli formali siano stati omessi
Cosa deve fare una partita Iva chiusa d’ufficio se continua a effettuare operazioni imponibili?
La Corte di Giustizia dell’Unione europea ha stabilito che una partita Iva, chiusa d’ufficio perché l’inattività si è protratta nel tempo, nel caso in cui continui a effettuare delle operazioni imponibili, deve:
- assoggettare le operazioni all’Iva;
- detrarre l’imposta pagata sugli acquisti;
- identificare la partita Iva stessa nuovamente come soggetto passivo di imposta.
Sentenza Corte di Giustizia Ue su chiusura d’ufficio partita Iva, quando si verifica?
La sentenza della Corte di Giustizia Ue, dunque, va a disciplinare come debbano comportarsi le partite Iva che siano state cancellate d’ufficio come contribuenti Iva per non aver dichiarato alcuna operazione in uno specifico arco di tempo. La questione, in particolare, è stata sollevata ai giudici della Corte per la compatibilità della disciplina rumena in materia rispetto ai principi unionali dell’Unione europea. Infatti, la questione investe due situazioni nella disciplina rumena:
- la prima è la cancellazione della partita Iva d’ufficio per il fatto di non aver dichiarato alcuna operazione assoggettate a Iva;
- inoltre, la disciplina ammette la possibilità di detrazione solo mediante un nuovo numero identificativo;
- infine, la stessa disciplina ostacola il rilascio di un nuovo identificativo per motivazioni formali.
Partita Iva inattiva da 6 mesi, ha diritto alla detrazione?
Pertanto, il contesto che è stato sottoposto al giudizio della Corte mira a far chiarezza sul fatto che un’amministrazione nazionale abbia annullato la partita Iva di un contribuente inattivo da 6 mesi consecutivi; che tale inattività abbia determinato l’impossibilità per il contribuente di poter applicare il diritto alla detrazione per le operazioni soggette a Iva in quanto non in possesso di un nuovo identificativo. Ragioni formali abbiano negato l’attribuzione di un nuovo identificativo.
Sentenza della Corte di Giustizia Ue: partita Iva chiusa d’ufficio e richiesta nuovo identificativo
Alla luce delle considerazioni che precedono, la Corte di Giustizia dell’Unione europea ha stabilito che “l’articolo 168, l’articolo numero 213, paragrafo 1, l’articolo 214, paragrafo 1, e l’articolo numero 273 della direttiva 112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, inerente al sistema d’imposta comune sul valore aggiunto, come modificata dalla direttiva 45/Ue del Consiglio del 13 luglio 2010, nonché il principio di neutralità dell’imposta sul valore aggiunto (Iva), letti alla luce dei principi di certezza del diritto, di tutela del legittimo affidamento e di proporzionalità, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano, nel caso in cui l’identificazione di un soggetto passivo ai fini dell’Iva sia stata annullata a causa della mancata menzione di operazioni imponibili nelle sue dichiarazioni Iva presentate per 6 mesi consecutivi, ma tale soggetto passivo continui a esercitare la propria attività nonostante detto annullamento, a una normativa nazionale che consenta all’amministrazione fiscale competente di imporre allo stesso soggetto passivo l’obbligo di riscuotere l’Iva dovuta sulle sue operazioni soggette a imposta, purché egli possa chiedere una nuova identificazione ai fini dell’Iva e detrarre l’Iva assolta a monte”.
Detrazione Iva da concedere con i requisiti sostanziali, anche se omessi quelli formali
La sentenza della Corte di Giustizia sul caso mira dunque a disciplinare la situazione come mancanza dei requisiti sostanziali ai fini del versamento dell’imposta. Infatti, nella legislazione nazionale, l’amministrazione sottopone il diritto alla detrazione ai soli obblighi formali. Ma non prende in considerazione gli obblighi sostanziali della partita Iva. E, pertanto, non verifica la sussistenza e il rispetto di questi ultimi ai fini della riscossione dei tributi.
Partita Iva inattive in Italia, quando si chiude d’ufficio?
A conclusione della questione, è importante ribadire quale sia la presa di posizione dell’Italia in merito alla chiusura d’ufficio di una partita Iva non attiva. La questione è disciplinata dal comma 15 quinquies dell’articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica numero 633 del 1972. In particolare, le partite Iva che risultano inattive da tre anni consecutivi sono cessate d’ufficio. Ai fini della determinazione dell’inattività, i soggetti titolari di partita Iva non devono aver esercitato nel periodo considerato l’attività di lavoro autonomo o di impresa. Tale inattività si desume dalla non presentazione della dichiarazione annuale dei redditi o della dichiarazione Iva.