La donazione è un atto con cui un soggetto con spirito di liberalità arricchisce un altro soggetto, possono essere divise in due categorie, cioè le donazioni di modico valore e le donazioni di valore rilevante, per le seconde è necessario seguire delle procedure particolari che vedremo e inoltre è necessario versare le imposte sulle donazioni.
La donazione di modico valore
L’articolo 769 del codice civile definisce la donazione come un contratto con cui una parte arricchisce un’altra per spirito di liberalità e gratuità attribuendole un diritto o assumendo un obbligo verso di essa, ad esempio l’obbligo di versare periodicamente una certa somma. Si parla di contratto perché l’efficacia della donazione è legata all’accettazione della stessa. Le donazioni di modico valore possono essere fatte senza alcuna formalità, ad esempio un genitore che decide di regalare dei soldi a un figlio, oppure un fidanzato che regala un anello alla compagna. In realtà in nessuna norma viene stabilito il limite del modico valore e di fatto spesso tali regali, considerati “d’Uso”, possono avere anche una rilevante entità, ma sfuggono a ogni regola.
Generalmente si ritiene che debba essere considerato il tenore di vita del donante e del donatario e avendo come riferimenti questi due elementi si dovrebbe valutare se la donazione è di modico valore. Di fatto per i beni mobili non registrati, tutto è più semplice e con questa tecnica è possibile anche evitare che tali beni in futuro possano essere oggetto di collazione per stabilire le quote di legittima.
La donazione con atto pubblico
Diverso è invece il caso in cui si desideri intestare a un soggetto beni di rilevante entità, ad esempio un immobile o una somma di denaro che sarebbe impossibile spostare da un conto a un altro senza formalità. In questi casi è necessario rispettare delle norme precise, in particolare è necessario stipulare un atto pubblico alla presenza di un notaio ed occorre avere due testimoni che devono essere maggiorenni, capaci di intendere e soprattutto estranei all’atto stesso.
Si è detto che questa tipologia di donazione deve essere accettata, ma le formalità non finiscono qui, infatti per poter perfezionare l’atto è necessario pagare le imposte sulla donazione, queste ricadono sul donatario o beneficiario. L’ammontare delle tasse di donazione dipende sia dal valore del bene oggetto di donazione, sia dal rapporto o grado di parentela che intercorre tra le parti.
Imposte sulla donazione: aliquote e franchigie
In merito alle imposte sulla donazione deve essere in primo luogo premesso che in base al rapporto di parentela esistono delle franchigie, cioè sono degli importi “franchi” quindi liberi dall’imposizione, inoltre le aliquote cambiano in base al rapporto di parentela.
Non sono sottoposte a tassazione le donazioni eseguite in favore di Stato, Regioni, Province e Comuni, enti pubblici, fondazioni riconosciute che abbiano lo scopo sociale di tipo assistenziale, di studio, ricerca scientifica, altre finalità di pubblica utilità, fondazioni bancarie e ONLUS.
Le aliquote per le imposte di donazione sono:
- 4% con franchigia di un milione di euro per donazioni in favore di coniuge e parenti in linea retta, cioè figli, genitori, nipoti. La franchigia di un milione si calcola sulla singola donazione, ad esempio se un genitore vuole beneficiare due figli, per ciascuna donazione si applica la franchigia di un milione di euro;
- 6% per donazioni in favore di fratelli e sorelle, in questo caso la franchigia è di 100.000 euro;
- 6% per parenti entro il quarto grado (zii, nipoti figli di fratelli e sorelle, cugini, pronipoti e prozii), affini in linea retta, cioè suoceri, generi e nuore e affini in linea collaterale fino al terzo grado, cioè i cognati. In questo caso non si applica alcuna franchigia;
- 8% senza alcuna franchigia per tutti gli altri soggetti.
Indipendentemente dalla linea di parentela, se il beneficiario della donazione è una persona portatrice di handicap, la franchigia è di 1,5 milioni di euro.
Imposte sulla donazione di un immobile
Le imposte di donazione cambiano nel caso in cui il bene oggetto di donazione sia un immobile, cioè una casa, un capannone, un terreno. In tal caso alle aliquote prima viste, si aggiunge l’imposta ipotecaria, questa è del 2% del valore dell’immobile e, infine, l’imposta catastale nella misura del’1% del valore dell’immobile.
Nel caso in cui l’immobile sia destinato a essere prima casa, si applicano gli stessi benefici previsti per la successione e quindi le imposte ipotecaria e catastale sono in forma fissa, ciascuna in misura di 200 euro.
L’imposta di registro sulle donazioni
Le imposte sulle donazioni non finiscono qui, infatti abbiamo anticipato che la donazione deve essere effettuata con atto pubblico, lo stesso deve essere registrato e di conseguenza è necessario versare l’imposta di registro il cui ammontare è fisso e corrisponde a 200 euro. Infine, occorre ricordare che nel costo di un atto di donazione deve essere compreso anche l’onorario del notaio. Questo solitamente spetta al donante.