Il bambini prodigio sono ormai un fenomeno ordinario e sempre più spesso sono anche fonte di guadagni ragguardevoli. Sebbene molti di questi ragazzi mostrino una consapevolezza da adulti e oculatezza nel pianificare il futuro, per il nostro ordinamento fino a quando non compiono 18 anni di età, sono considerati minorenni e da soli possono assumere ben poche scelte. C’è un unico caso in cui i giovani hanno una certa autonomia di scelta, si tratta del caso del minore emancipato.
La tutela dei minori
Si è visto in diversi articoli che i minori sono particolarmente tutelati dall’ordinamento e che per molti atti basta il consenso di un genitore (atti di ordinaria amministrazione), per altri è necessario il consenso di entrambi i genitori (atti di straordinaria amministrazione) che esercitano la responsabilità genitoriale, per altri atti ancora è addirittura necessario il consenso del giudice e si tratta di atti di disposizione di beni di particolare rilevanza. Il giudice inoltre può essere chiamato a intervenire nel caso in cui ci sia dissenso tra i genitori su scelte di particolare rilevanza, ad esempio cure mediche o adibire il giovane al lavoro. Vi è però anche un ulteriore caso, cioè quello il cui si è di fronte al minore emancipato.
La capacità di agire e il minore emancipato
Ciò che distingue il minore di 18 anni da colui che invece ha già compiuto tale età la capacità di agire: colui che ancora non ha compiuto di 18 anni di età non può compiere atti di particolare rilevanza. Non può porre in essere atti giuridici, ad esempio non ha facoltà di stipulare autonomamente un contratto di lavoro, non può acquistare casa, non può gestire il patrimonio, sebbene sia stato da lui stesso prodotto. Vi sono però dei casi in cui è previsto che il minore possa ottenere attraverso provvedimento del giudice, la capacità di agire prima dei 18 anni, ma comunque successivamente al compimento del sedicesimo anno di età.
I casi in cui è possibile che il minore sia emancipato sono comunque limitati, infatti l’articolo 84 del codice civile stabilisce che, ricorrendo gravi ragioni, il minore di 18 anni che abbia già compiuto 16 anni, possa ottenere l’autorizzazione a contrarre matrimonio e da questa discende l’emancipazione del minore, ma attenzione, acquista la capacità di agire per i soli atti di ordinaria amministrazione.
Il tribunale può autorizzare il minore, si istanza dell’interessato, a contrarre matrimonio per gravi motivi, la maggior parte delle volte questo si verifica in caso di gravidanza, ma comunque deve valutare la gravità della situazione che richiede il provvedimento di emancipazione, la maturità del minore e quindi non concede l’emancipazione del minore a prescindere. Il giudice prima di procedere deve sentire il pubblico ministero, i genitori ed eventualmente il tutore. Il parere di questi soggetti non è vincolante, cioè il giudice può anche disattendere le loro indicazioni e decidere in base a una valutazione globale della situazione.
Cosa può fare il minore emancipato: limiti
La figura del minore emancipato è prevista dal nostro codice civile nell’articolo 394 che delimita in modo abbastanza preciso cosa può fare un minore che si trova nella stessa condizione di un maggiorenne.
In base al comma 1 il minore emancipato può compiere autonomamente atti di ordinaria amministrazione. Non esiste una lista di tale tipologia, si parla generalmente di atti che non impegnano il patrimonio, ma hanno l’obiettivo di conservarlo.
Nel caso in cui il minore debba riscuotere dei capitali è invece necessaria la presenza del curatore e si procede all’autorizzazione se l’impiego dei capitali è da considerare idoneo.
Chi viene nominato curatore del minore emancipato
Il tribunale provvede alla nomina del curatore nel momento in cui provvede ad emancipare il minore, nel caso in cui il futuro coniuge sia maggiorenne, solitamente la nomina di curatore ricade su costui.
Se i futuri coniugi sono entrambi minori, viene nominato un curatore esterno alla coppia, un solo curatore per entrambi, e di solito viene preferito un genitore.
Le autorizzazioni
Nel compiere gli atti di che eccedono l’ordinaria amministrazione, come atti di disposizione di patrimonio, il curatore deve apporre la firma per assistenza. In caso di rifiuto, ad esempio perché ritiene che l’atto sia sfavorevole al minore, questo può rivolgersi al giudice tutelare che dovrà valutare se il singolo atto risponde all’interesse del minore.
Per gli atti di straordinaria amministrazione, in base all’articolo 394 del codice civile oltre al consenso del curatore è necessaria l’autorizzazione del giudice tutelare.
Infine, quando il curatore non è un genitore, per gli atti di straordinaria amministrazione, compresi nell’articolo 375 del codice civile, cioè quegli atti che richiedono una particolare cura e che possono danneggiare fortemente il minore, come la vendita di beni (eccetto i frutti) l’autorizzazione è data dal tribunale su autorizzazione del giudice tutelare.
Il legislatore ha previsto anche il caso in cui si verifichi un conflitto di interessi tra il minore e il curatore. In questo caso deve essere nominato un curatore speciale.
Atti che può compiere il minore emancipato
Tra gli atti che può compiere un minore emancipato c’è l’apertura di un’attività di impresa, in questo caso però è necessario un’autorizzazione all’esercizio dell’attività di impresa e naturalmente occorre la presenza di un curatore che dovrà vigilare sull’operato del minore. Il minore emancipato potrà anche diventare socio di una società di persone o capitali, con le stesse procedure viste.
Come si può notare il nostro ordinamento è abbastanza rigido e non consente al minore di compiere da solo atti di una certa rilevanza sebbene si tratti di un minore emancipato. Tali regole valgono nonostante oggi vediamo molti minori impegnati in attività che espongono in maniera elevata gli stessi, ad esempio partecipano a reality, sono modelli, sono attivi nel mondo dell’arte o sono esposti al mondo dei social come i baby influencer.
Si può notare che l’emancipazione può essere ottenuta da un giovane che abbia i genitori ma che sia autorizzato a contrarre matrimonio, invece nel caso in cui resti orfano di entrambi i genitori, oppure questi non siano in grado di assolvere per qualunque motivo il loro ruolo genitoriale, non potrà ottenere l’emancipazione e di conseguenza sarà collocato presso case famiglia, saranno attivati i servizi sociali, potrà essere separato da eventuali fratelli, magari dati in adozione.