L’esportatore abituale è un soggetto passivo IVA che ha realizzato nei 12 mesi precedenti operazioni di esportazione per un valore d’affari superiore al 10% del volume totale di affari. Tale soggetto è autorizzato a costituire un plafond il cui valore corrisponde a operazioni esonerate dall’applicazione IVA, si tratta quindi di un regime agevolato. Il plafond corrisponde all’ammontare del valore delle operazioni fuori campo IVA effettuate.
Ratio del regime IVA per esportatori abituali
Per capire la ratio della disciplina dell’IVA agevolata per gli esportatori abituali (articolo 8, comma 1, lettera c, DPR n 633/72) dobbiamo fare una premessa. I vari ordinamenti giuridici hanno imposizioni fiscali differenti, di fatto i soggetti IVA, ad esempio il negoziante sotto casa, devono applicare ai prodotti in vendita l’IVA che riscuotono dai clienti finali applicando l’aliquota rispettiva al prezzo, recuperando così anche quella che loro stessi hanno versato al fornitore come IVA. A questo punto versano all’erario quanto riscosso. Nel caso di esportazioni però non possono applicare l’IVA sul cliente finale e quindi se pagassero l’IVA ai fornitori, poi si ritroverebbero un credito nei confronti dell’erario difficile da recuperare.
Per evitare questo effetto per gli esportatori abituali, quindi quelli che fanno molte operazioni nell’arco di un anno solare, la legge prevede un regime agevolato. Nasce così il plafond relativo alle operazioni compiute con l’estero nell’anno solare precedente e nel limite di tale plafond gli esportatori sono esonerati dal pagare l’IVA al loro fornitore. Vediamo ora come funziona questa agevolazione.
La dichiarazione di intenti all’Agenzia delle Entrate
Per poter ottenere l’agevolazione l’esportatore abituale ogni anno deve comunicare all’Agenzia delle Entrate la dichiarazione di intenti in cui si indica l’ammontare del plafond che si vuole utilizzare. Fino al 2020 tale dichiarazione doveva poi essere presentata ai fornitori al momento di compiere le operazioni per le quali si voleva applicare il regime per l’esenzione IVA. Dal 1° gennaio 2020 viene meno tale obbligo, ma naturalmente è necessario palesare la volontà di avvalersi dell’esenzione IVA. Al momento in cui viene compiuta l’operazione è comunque necessario indicare al fornitore il numero di protocollo della dichiarazione in fattura.
Per evitare di commettere errori è bene fare delle precisazioni inerenti il momento in cui si deve palesare al fornitore di volersi avvalere del regime per gli esportatori abituali. Per le operazioni inerenti la cessione dei beni il momento in cui si ritiene compiuta l’operazione è quello della data di consegna o spedizione. La fattura in questo caso può anche essere differita al 15 del mese successivo rispetto all’operazione, ma l’esportatore deve comunicare al fornitore l’intenzione di utilizzare il plafond già prima, cioè al momento della consegna/spedizione. Mentre per la prestazione di servizi il momento impositivo si verifica al momento del pagamento e quindi dell’emissione della fattura.
Come si calcola il plafond per le operazioni esenti da IVA degli esportatori abituali
La prima cosa da sottolineare è che il plafond può essere calcolato con il criterio fisso o con il criterio mobile. Il plafond fisso prevede che il calcolo avvenga sulla base dell’anno solare e quindi dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il plafond mobile richiede molte più attenzioni nel calcolo. Esso prevede che l’esportatore calcoli mese per mese il plafond disponibile tenendo in considerazione gli ultimi 12 mesi precedenti. Il metodo di calcolo del plafond mobile diventa conveniente nel caso in cui si preveda un andamento in crescita delle esportazioni, in questo modo infatti di mese in mese si vede crescere il totale delle operazioni che possono essere effettuate con il regime IVA degli esportatori abituali e vi è un rischio minore che alcune operazioni restino scoperte.
Non tutte le operazioni con l’estero sono coperte dal regime agevolato IVA previsto per gli esportatori abituali. In particolare non sono coperte: le operazioni che hanno ad oggetto dei beni immobili, ad esempio compravendita di aree fabbricabili, fabbricati, contratti di leasing o altre operazioni aventi ad oggetto tali beni. Inoltre sono esenti da tali agevolazioni le operazioni aventi ad oggetto beni e servizi per i quali l’IVA è indetraibile.
Cosa succede in caso di splafondamento?
Si ha questo “fenomeno” quando l’esportatore nelle varie operazioni esenti IVA supera il limite del plafond a sua disposizione. Diciamo fin da subito che ciò non dovrbebe verificarsi, ma nel caso ci sono tre possibili soluzioni che l’esportatore abituale può applicare per sanare la posizione.
In primo luogo può chiedere ai fornitori di emettere un nota di variazione in aumento dell’IVA non caricata con la fattura originale, spetterà poi all’esportatore fare il dovuto versamento. In questo caso l’IVA viene versata la fornitore che poi provvederà a versare all’erario.
Una seconda soluzione è un’autofattura in duplice copia con le operazioni che dovevano essere compiute pagando normalmente l’IVA e che invece sono state compiute utilizzando il plafond ormai esaurito. Anche in questo caso è naturalmente necessario versare l’IVA non pagata in precedenza. Il pagamento avviene con il modello F24 e comprende sia l’ammontare inizialmente non pagato, sia una sanzione con il codice tributo 8904 e infine gli interessi con codice tributo 1991. In questo caso siamo nel campo del ravvedimento operoso e ricordiamo che questo si può effettuare solo fino a quando non si riceve la notifica di un provvedimento da parte dell’ente che dovrebbe riscuotere.
Infine, il terzo modo per riparare all’errore commesso è un’autofattura da emettere entro il 31 dicembre e contenente solo le maggiori imposte IVA da versare, mentre interessi e sanzioni possono essere regolarizzate con una seconda operazione specifica per il ravvedimento operoso.
Legge di bilancio 2021
La legge di bilancio 2021 ha provveduto a rafforzare i controlli sulle attività e sulle operazioni poste in essere dagli esportatori abituali attraverso un’intensificazione delle verifiche sulle dichiarazioni di intenti. L’obiettivo è contrastare il falso plafond IVA e a verificare che sia rispettato il rapporto del 10% tra il totale delle operazioni compiute e quelle effettivamente compiute con l’estero da colui che vuole avvalersi della qualifica di esportatore abituale. Nel caso in cui l’esito del controllo sia negativo, non solo si perde la possibilità di avvalersi del plafond dichiarato, ma viene meno anche la possibilità di presentare un’ulteriore dichiarazione di intento per avvalersi del regime agevolato. Le eventuali operazioni compiute saranno automaticamente scartate dal Sistema di Interscambio.
Resta da notare che in base all’articolo 8 comma 1 del decreto legislativo 633 del 1972 tra le operazioni che possono essere ricomprese nel regime delle esportazioni, vi sono anche quelle effettuate nei confronti di soggetti che si trovano presso Stato della Città del Vaticano e con la Repubblica di San Marino.