Per evitare sui redditi e sui patrimoni la doppia imposizione fiscale in Italia e all’estero, l’Agenzia delle Entrate ha siglato delle apposite convenzioni con tanti Paesi. Si tratta, nello specifico, di Paesi esteri che sono comunitari e non. Con la convenzione che permette, nello specifico, di andare a disciplinare e quindi a ripartire quello che deve essere il potere impositivo tra i due Stati contraenti. Vediamo allora cosa sono queste convenzioni contro le doppie imposizioni fiscali applicate dall’Agenzia delle Entrate con i Paesi esteri. E quando inoltre queste convenzioni sono applicabili, e quando invece no.
Ecco cosa sono le convenzioni contro le doppie imposizioni fiscali e come evitarle
Per i contribuenti che sono residenti all’estero, in data 10 luglio del 2013, il Direttore dell’Agenzia delle entrate ha approvato appositi modelli finalizzati ad evitare la doppia imposizione fiscale. Precisamente, al fine di ottenere il rimborso dell’imposta italiana. Oppure per ottenere quando è previsto l’esonero dall’imposta italiana.
Oppure ancora per beneficiare dell’applicazione diretta della ritenuta convenzionale. L’Agenzia delle Entrate, attraverso il proprio sito Internet, precisa inoltre, ed in ogni caso, che i modelli approvati non sono stati concordati con le altre autorità fiscali estere. Ragion per cui risultano essere, in tutto e per tutto, il frutto di un’iniziativa unilaterale da parte dell’Italia.
Per i soggetti che sono residenti in Italia, invece, cambia radicalmente la procedura per evitare la doppia imposizione fiscale Italia-Paese estero. In tal caso, infatti, il contribuente deve presentare apposita istanza eventualmente predisposta su modello messo a disposizione dall’autorità fiscale estera. Solo in questo modo il soggetto residente in Italia potrà infatti ottenere il rimborso dell’imposta estera. Oppure l’applicazione di aliquote che sono ridotte e che sono previste con lo Stato estero dal trattato fiscale in vigore.
Dove si trovano i modelli di domanda per evitare la doppia imposizione fiscale
Al fine di evitare la doppia imposizione fiscale, i modelli di domanda per il rimborso sono visionabili e sono scaricabili dal sito Internet dell’Agenzia delle Entrate. E sono stati approvati proprio con il sopra citato provvedimento del Direttore del Fisco riportante la data del 10 luglio del 2013.
In particolare, i modelli sono stati approvati in forza non solo alle convenzioni stipulate contro le doppie imposizioni sui redditi. Ma anche in ottemperanza delle direttive comunitarie del 23 luglio del 1990 e del 3 giugno del 2003. Direttive che sono note, rispettivamente, come direttiva ‘madre-figlia’ e come direttiva ‘interessi e canoni’.
In calce ai modelli approvati dall’Agenzia delle Entrate, inoltre, c’è pure quello di attestazione di residenza fiscale in uno Stato estero. Ma in certi casi può essere l’autorità fiscale del Paese di residenza del beneficiario del reddito che può andare a rilasciare tale attestato. Ed in tal caso il tutto avviene attraverso una diversa modulistica che, ai fini del rimborso, dovrà essere in ogni caso allegata all’istanza che è finalizzata ad evitare la doppia imposizione fiscale.