Il coordinatore per la sicurezza è un professionista che opera esclusivamente sui cantieri edili, ecco le sue funzioni e i requisiti.
Il Coordinatore per la Sicurezza
I cantieri edili, mobili o temporanei, sono luoghi di lavoro molto particolari infatti qui il rischio di malattie professionali legate all’uso di determinati strumenti che producono rumori e vibrazioni e di sostanze che possono essere inalate, è elevato. Inoltre in cantiere vi è anche il rischio di infortuni che spesso sono di rilevante entità. Le note dell’INAIL sottolineano una riduzione degli stessi negli ultimi anni, ma i dati restano comunque preoccupanti anche perché devono essere confrontati con la riduzione delle giornate lavorative a causa dei vari lock down.
Proprio in ragione della maggiore incidenza degli infortuni e delle malattie professionali in questo settore, rispetto ad altre tipologie di attività sono previsti degli accorgimenti diversi ed ulteriori. Tra questi vi è senz’altro la figura del coordinatore per la sicurezza.
Requisiti professionali del coordinatore per la sicurezza
Il coordinatore per la sicurezza è una figura, prevista dal decreto Legislativo 81 del 2008, obbligatoria nei cantieri edili e deve avere una formazione professionale specifica. I requisiti professionali sono indicati nell’articolo 98 del TUSL, deve essere in possesso di un titolo attinente al settore, ad esempio un diploma da geometra o da perito tecnico, una laurea in ingegneria, architettura, scienze forestali o agraria.
Deve seguire inoltre un corso specifico, della durata di almeno 120 ore, in materia di sicurezza sul luogo di lavoro ed effettuare aggiornamenti costanti. Gli aggiornamenti hanno cadenza quinquennale e durata minima di 40 ore. Si può notare fin da subito che rispetto al Responsabile del Servizio per la Prevenzione e Protezione (RSPP) i requisiti professionali sono diversi, infatti questi deve avere un diploma di scuola secondaria con qualunque indirizzo e seguire un corso specifico.
Le funzioni del coordinatore per la sicurezza
Il coordinatore per la sicurezza svolge due funzioni specifiche, in primo luogo in fase di progettazione dei lavori si occupa della redazione del piano di sicurezza e coordinamento, mentre in fase di esecuzione dei lavori deve controllare l’andamento dei lavori e in particolare verifica che siano adottate tutte le misure per la prevenzione dei rischi sul luogo di lavoro.
Nel caso in cui nel cantiere siano presenti più imprese devono essere valutati anche i potenziali rischi provenienti dalle interferenze tra i lavori delle diverse imprese. Tra i compiti del coordinatore vi è anche la predisposizione del fascicolo dell’opera che contiene le informazioni sui rischi per i lavori siccessivi alla realizzazione dell’opera.
Per conoscere nel dettaglio le caratteristiche del piano di sicurezza e coordinamento, leggi l’articolo: Sicurezza e lavoro: il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC).
Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione
La nomina del coordinatore per la sicurezza spetta al committente dei lavori o al responsabile dei lavori. Il ruolo del coordinatore per la sicurezza nella fase di progettazione e del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione può essere affidato allo stesso soggetto o a soggetti diversi.
Il ruolo per coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione è molto importante perché deve:
- controllare che il POS, Piano Operativo per la Sicurezza, sia congruo ( è bene non confondere il POS con il PSC, si tratta infatti di cue documenti diversi che hanno funzioni diverse, inoltre il POS è di spettanza del datore di lavoro, seguendo il link si possono avere i dettagli) ;
- verificare che sia rispettato il Piano di Sicurezza, ma deve anche coordinare le attività delle varie imprese esecutrici in modo da avere sempre sotto controllo i rischi presenti in cantiere;
- far in modo che le varie imprese adeguino il loro POS al piano coordinato;
- Ha il compito di segnalare al committente e al responsabile dei lavori le eventuali inosservanze del Testo Unico sulla Sicurezza sul lavoro, decreto legislativo 81 del 2008, inoltre deve proporre la sospensione dei lavori e l’allontanamento dal cantiere delle imprese edili e la sospensione dei lavori nel caso in cui lo consideri opportuno e cioè se ritiene che le condizioni di lavoro siano tali da esporre a rischi di malattie professionali o infortuni. In particolare può optare per tale scelta nel caso in cui in seguito a segnalazione della violazione del Testo Unico comunque non siano adottati opportuni provvedimenti.
Nel caso in cui ravvisi urgenza e pericolo grave può da solo sospendere i lavori, cioè senza passare per la fase della proposta.