Spesso può capitare di pagare un prodotto o un servizio con un acconto, ancor prima che esso venga erogato. Ma, in tal caso cosa si può fare per riavere il proprio acconto, quando il contratto non è stato rispettato? Scopriamolo assieme nella nostra guida di seguito.
Come riavere il proprio acconto
Partiamo subito col dire che la mancata esecuzione di una prestazione concordata costituisce quello che tecnicamente viene definito inadempimento contrattuale, ovvero un illecito di natura civilistica a fronte del quale non è possibile presentare una denuncia alla polizia o ai carabinieri, a meno che la controparte non abbia agito con dolo, cioè con l’intenzione di truffare il cliente, nascondendo l’inganno, attraverso raggiri e manovre artificiose. Quindi, per trasformare l’illecito civile in uno penale sarebbe necessaria una condotta attiva volta a far cadere in errore la controparte. Una vera e propria frode o truffa.
In ogni modo, è consentito comunque procedere alla risoluzione contrattuale e quindi alla restituzione delle somme già versate in acconto.
Ma come ottenere questo acconto? Andiamo a vedere le possibili tappe con cui procedere.
Eseguire lettera di diffida
Nel momento in cui il contratto indicava una data in cui la prestazione doveva essere eseguita, l’inadempimento si realizza giuridicamente esattamente allo scadere di quella data. Per cui, non sarà necessario alcun sollecito per poter agire contro il debitore.
In caso contrario, se nel contratto non è indicata una data precisa, allora sarà necessario diffidare il debitore con una raccomandata a/r. o con una pec.
La lettera di diffida diviene dunque essenziale per chiarire al debitore il proprio interesse a ottenere, nel minor tempo possibile, l’esecuzione del contratto, specificando che, in caso contrario, ci si riterrà in automatico sciolti da ogni vincolo.
Quindi, nella lettera andrà specificato un termine di scadenza, entro il quale adempiere. Solitamente si parla di 15 giorni di tempo, periodo oltre il quale il contratto si considererà risolto. E quindi, dovrà avvenire il risarcimento dell’acconto sborsato dal cliente.
Qualora la lettera, con la richiesta di restituzione dell’anticipo già versato, non dovesse sortire alcun effetto, allora sarà indispensabile ricorrere al giudice. Il cliente insoddisfatto avrà due opzioni.
Se è in possesso di una prova scritta del proprio credito da restituirsi, come un contratto e la ricevuta di pagamento (costituita anche da un estratto conto da cui risulta il bonifico) potrà fare richiesta al giudice dell’emissione di un decreto ingiuntivo. Si tratta di un ordine di pagamento diretto al debitore che va rispettato entro 40 giorni, a pena di pignoramento. Nei 40 giorni, il debitore potrebbe proporre opposizione e intavolare un giudizio ordinario.
In mancanza di ciò, invece, il cliente dovrà ricorrere ad un avvocato ed avviare una causa civile.
Cosa accade con contratti online o fuori da locali commerciali
Quando invece i contratti vengono conclusi su Internet, quindi online, od anche porta a porta o in altra forma, che siano «fuori dai locali commerciali» (ossia non dentro un negozio), il codice del consumo, inerente all’articolo 49, prevede che venga indicata espressamente «la data entro la quale il professionista si impegna a consegnare i beni o a prestare i servizi» acquistati dal consumatore.
Nel momento in cui questa data non dovesse essere indicata o non viene rispettata, il cliente potrà inviare una comunicazione di diffida, sollecitando il venditore ad adempiere entro un termine (come detto, di norma, 15 giorni), scaduto il quale egli avrà diritto di recedere immediatamente dal contratto.
Questo è, dunque, quanto di più utile e necessario da sapere in merito alla procedura e alle possibilità di riavere il proprio acconto nei casi di contratto non rispettato, per il cliente nei confronti dell’ erogatore o venditore di un prodotto o servizio.