Quando si parla di lavoro minorile bisogna prestare particolare attenzione, infatti il nostro ordinamento prevede due ipotesi, cioè il lavoratore minore di età che abbia compiuto i 16 anni e che ha assolto all’obbligo formativo e il minore di 16 anni. Ecco cosa devono sapere le aziende e i genitori che desiderano adibire il minore al lavoro.
Adibire minori al lavoro: quando si può fare
Sono sempre più frequenti i casi di ragazzi molto giovani di età che vogliono tentare la strada del lavoro nel mondo del cinema, televisione, musica, sport, insomma tentare un lavoro che offra molta visibilità e spesso remunerazioni elevate. In questi settori stiamo però assistendo sempre più spesso a un’esposizione mediatica in età adolescenziale e purtroppo per molti non entrare fin da giovanissimi nel meccanismo può voler dire restare fuori. Proprio per questo diventa essenziale chiarire come devono comportarsi gli adulti che intendano sostenere i ragazzi in queste scelte.
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Lavoro minorile: obblighi del datore di lavoro
Chi decide di far lavorare un minore deve comunque rispettare una serie di norme. Innanzitutto vige il divieto generale di adibire i minori al lavoro notturno, se il lavoro avviene nell’ambito del settore culturale o artistico in genere, vi può essere una parziale deroga e quindi il minore può lavorare fino alle ore 24:00. Dopo aver svolto tale lavoro comunque devono essere assicurate almeno 14 ore di riposo continuato.
Un’altra eccezione riguarda il caso in cui ci sia una causa di forza maggiore e non vi siano maggiori di età che possano svolgere tale lavoro negli orari notturni. Verificandosi tali ipotesi il datore di lavoro è comunque tenuto a darne preventiva comunicazione all’Ispettorato Territoriale del Lavoro, indicando la causa di forza maggiore che richiede l’impiego di minore e il tempo in cui sarà strettamente necessario impiegarlo.
Adibire minori al lavoro: limiti alle mansioni
Il datore di lavoro deve rispettare anche ulteriori limiti, infatti si presuppone che il minore non abbia la stessa resistenza psico-fisica di una persona di maggiore età e di conseguenza non può essere adibito a mansioni che possono ledere la sua integrità psico-fisica. Inoltre non può essere adibito a:
- mansioni che prevedano il contatto con agenti chimici nocivi, sostanze e macchinari pericolosi (tra le sostanza considerate nocive ci sono amianto, piombo, sostanze cancerogene, elementi che possono ridurre o danneggiare la fertilità);
- alla somministrazione di sostanze alcoliche e in genere al lavoro in distillerie, cantine…;
- al trasporto di materiale per più di 4 ore al giorno;
- non può essere adibito alla gestione di animali selvatici, pericolosi o velenosi;
- ai lavori edili se vi sono rischi di crolli, allestimento e montaggio impalcature;
- lavori in fonderia e in tutti i casi in cui è esposto a temperature superiori a 500 °C;
- manipolazione esplosivi;
- esposizione a rumori di entità superiore a 87 db;
- vige inoltre il divieto di adibire il minore a lavori in macellerie, mattatoi e in locali in cui si usano arnesi pungenti, taglienti e pericolosi in genere.
Limiti al lavoro minorile per ragazzi che non hanno compiuto 16 anni
Per coloro che ancora non hanno compiuto 16 anni di vita ci sono ulteriori limiti da rispettare. Costoro possono essere adibiti ad attività lavorative esclusivamente in ambito artistico, culturale, nel mondo dello spettacolo, della pubblicità e dello sport. Inoltre tali attività non devono pregiudicare la frequentazione della scuola.
Coloro che invece hanno compiuto compiuto i 15 anni possono stipulare un contratto di apprendistato professionalizzante.
Adempimenti preliminari per adibire il minore al lavoro
Il minore prima di essere adibito al lavoro deve essere sottoposto a visita medica preventiva presso la ASL competente per territorio, questa deve valutare anche la compatibilità della situazione del minore rispetto alle mansioni che dovrà svolgere sul luogo di lavoro. Oltre al certificato di idoneità dell’ASL, è necessario anche il preventivo assenso dei genitori o di chi esercita il ruolo di tutore.
Trattamento economico del lavoro minorile
Dal punto di vista economico il datore di lavoro deve assicurare al minore la stessa retribuzione riservata ai maggiori di età a parità di mansioni e livello di inquadramento.
I genitori possono usare i soldi dei figli minori adibiti al lavoro?
Per poter percepire redditi da lavoro, il minore deve avere un conto corrente intestato, l’apertura può essere fatta dai genitori, intestando il conto al figlio e automaticamente viene posto il vincolo pupillare.
La legge stabilisce che i genitori hanno l’usufrutto sui beni del minore e possono utilizzare i frutti prodotti da tali beni per le esigenze della famiglia, ma la legge pone dei limiti al diritto del genitori di godere dei frutti prodotti dai beni dei minori e tra queste eccezioni c’è appunto quella sui proventi da attività di lavoro (articolo 324 comma 3 del codice civile).
Questo vuol dire che sulle somme percepite dal minore il genitore non solo non può utilizzarle, ma non può tenere per sé neanche eventuali interessi maturati. Inoltre se con i frutti del lavoro il figlio viene autorizzato all’acquisto di un bene, ad esempio un immobile, ai genitori non spettano neanche i frutti sul bene acquistato, ad esempio un eventuale canone di locazione.
Vi possono essere però delle eccezioni, ad esempio se il figlio minorenne ha particolari esigenze, ad esempio deve sottoporsi a cure, i genitori possono chiedere al tribunale l’autorizzazione all’uso del denaro del minore. Il giudice darà tale autorizzazione solo nel caso in cui, valutate tutte le circostanze, riterrà che l’uso sia nell’interesse del figlio. Facciamo il caso del figlio minore che lavora nel campo della pubblicità, abbia guadagnato dei soldi e manifesti il desiderio di sottoporsi a un intervento di chirurgia estetica, il genitore per usare i soldi del minore dovrà rivolgersi al giudice che potrebbe ritenere tale spesa non nell’interesse del minore.
Per un intervento di chirurgia estetica pagato dai genitori con i propri fondi, invece non serve rivolgersi al giudice, basta il consenso di chi esercita la responsabilità genitoriale.