Aiuti in arrivo per le agenzie e i tour operator. Nel decreto legge del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) approvato dal Consiglio dei ministri lo scorso 27 ottobre sono stati stanziati 98 milioni di euro per la digitalizzazione delle suddette attività. Le agevolazioni rientrano negli articoli del decreto relativi al finanziamento e ai fondi perduti delle imprese operanti nel settore del turismo. Il bonus è predisposto come credito di imposta fino al 50% delle spese ammissibili.
Credito di imposta Agenzie viaggio e tour operator, che cos’è e a chi è riconosciuto
Nel dettaglio, l’articolo 4 del decreto Pnrr, specifica che “per l’attuazione della linea progettuale ‘Digitalizzazione Agenzie e Tour Operator’, Misura M1 C3, investimento 4.2.2, nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, alle agenzie di viaggi e ai tour operator con codice Ateco 79.1, 79.11 e 79.12, è riconosciuto un contributo da fruire come credito d’imposta a decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione e fino alla chiusura del periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2024, nella misura del 50 per cento dei costi sostenuti per investimenti e attività di sviluppo digitale come previste dall’articolo 9, comma 2, del decreto legge 31 maggio 2014, numero 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, numero 106, fino all’importo massimo complessivo cumulato di 25.000 euro”.
Credito di imposta a tour operator e agenzie di viaggio: non concorre al reddito e all’Irap
Il credito d’imposta dovrebbe andare a beneficio di 7500 agenzie di viaggio e di un’ottantina di tour operator. Il beneficio riconosciuto “non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, numero 917”.
Quali sono le spese che rientrano nel credito di imposta delle agenzie di viaggio e tour operator?
Le spese di digitalizzazione oggetto di credito di imposta per le agenzie di viaggio e i tour operator sono nel dettaglio:
- quelle per gli impianti Wifi che abbiano una velocità di connessione di almeno un megabit per secondo in download. La spesa deve essere sostenuta per un impianto messo a disposizione dei clienti in maniera gratuita;
- spese per ottimizzare i sistemi web necessari alla navigazione mobile;
- i sistemi informatici e le piattaforme per promuovere e commercializzare i servizi on line, nonché i pernottamenti turistici;
- le spese sostenute per i servizi di consulenza per il marketing e la comunicazione digitale;
- gli strumenti per promuovere on line le offerte innovative relative all’inclusione e all’ospitalità nei riguardi di persone con disabilità;
- le spese di formazione del titolare dell’impresa e del personale alle dipendenze che abbiano attinenza ai servizi sopra elencati.
Bonus agenzie di viaggio e tour operator, quando si potrà presentare la domanda?
L’importo del bonus spettante per le agenzie di viaggio e i tour operator può essere utilizzato in compensazione. Con l’approvazione del decreto Pnrr, è necessario attendere il nuovo decreto del ministero del Turismo che verrà adottato entro i 60 giorni successivi all’entrata in vigore del provvedimento di fine ottobre.