Il Ministro Andrea Orlando con una nota pubblicata il 30 settembre 2021 ha provveduto ad adeguare gli importi delle sanzioni per la mancata comunicazione dei dati relativi alle assunzioni disabili e del contributo esonerativo per ogni disabile non assunto. Ecco le novità per le aziende.
Contributo per la quota di riserva: contributo esonerativo
La legge 12 marzo 1999 n° 68 si occupa del collocamento a lavoro dei disabili, la stessa prevede tutta una serie di tutele per chi si trova in una situazione di svantaggio e prevede delle soglie di riserva, cioè un numero minimo di dipendenti disabili che le aziende devono assumere. Le soglie sono:
- 1 disabile per le aziende da 15 a 35 dipendenti;
- 2 disabili per le aziende che hanno da 36 a 50 dipendenti;
- per le aziende che hanno un numero di dipendenti superiore a 50, la percentuale di disabili è al 7%.
L’articolo 5 prevede però una quota di esonero, cioè alcune tipologie di aziende possono chiedere un esonero parziale del numero di dipendenti disabili da assumere. Questa agevolazione però non è generica, ma viene riconosciuta esclusivamente:
quando la tipologia di attività svolta all’interno dell’azienda è pericolosa, troppo faticosa o comunque presenta particolarità di svolgimento.
In questo caso però è previsto il versamento di un contributo esonerativo commisurato a ciascun soggetto non occupato e per ogni giorno di lavoro non prestato. Il contributo deve essere versato in favore del Fondo regionale per l’occupazione dei disabili. Attualmente il contributo ammonta a 30,64 euro per ogni lavoratore disabile non occupato. Il provvedimento del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali Andrea Orlando ha provveduto ad aumentare a 39,21 euro giornaliere per ogni disabile non assunto a partire dal primo gennaio 2022.
Assunzione disabili e sanzioni per il mancato inviso del prospetto informativo
Le novità però non finiscono qui, infatti l’articolo 13 della legge già citata prevede anche che le aziende entro il 31 gennaio di ogni anno debbano comunicare telematicamente al Servizio territorialmente competente un prospetto informativo in cui sono indicati:
- il numero dei disabili complessivamente occupati;
- il numero dei lavoratori computati nella quota di riserva;
- l’ammontare del numero dei lavoratori da occupare tra i disabili.
I dati devono essere riferiti alla situazione dell’azienda del 31 dicembre dell’anno precedente, quindi entro il 31 gennaio 2022, deve essere inviato il prospetto relativo al 31 dicembre 2021.
Tale obbligo viene meno solo nel caso in cui non ci siano state modifiche in azienda circa l’obbligo di assunzioni disabili o sulla quota di riserva.
Se nell’arco di un anno solare ci sono posizioni scoperte per disabili, l’azienda è tenuta ad assumere per la copertura delle posizioni scoperte, cioè a regolarizzare la posizione entro 60 giorni dal momento in cui si verifica tale vacanza. In seguito alla nuova assunzione l’azienda non è tenuta a inviare un nuovo prospetto informativo.
L’articolo 13 prevede sanzioni per il mancato invio del prospetto informativo o invio in ritardo dello stesso. Le sanzioni attuali sono di 635,11, cui si sommano 30,76 euro per ogni giorno di ulteriore ritardo. Dal primo gennaio 2022 anche tali somme però variano e la sanzione per la mancata trasmissione o il ritardo della stessa sarà di 702,43 euro, mentre le sanzioni per l’ulteriore ritardo sarà di 34,02 euro per ogni giorno trascorso senza regolarizzare la posizione.
Calcolo delle sanzioni
Dal punto di vista pratico è bene fare qualche precisazione, ad esempio nel caso in cui rispetto al 31 gennaio maturi un giorno di ritardo l’importo sarà di 702,43+34,02, quindi l’importo minimo della sanzione è sempre di 736,45 euro.
Il Ministro Orlando nell’annuncio presente sul portare lavoro.org ha sottolineato che tali nuove sanzioni sono dovuti al fatto che erano ormai 11 anni che tali importi non venivano modificati.
Per i disabili ci sono ulteriori agevolazioni, se vuoi saperne di più leggi:
Bonus disabili: ecco il decreto attuativo per richiederlo