L’acquisto della prima casa è il sogno di tutti infatti per molti italiani è il requisito senza il quale spesso si attende a creare un nuovo nucleo familiare. Per aiutare chi vuole fare questo passo importante sono previste delle agevolazioni su imposte ipotecarie, catastali e di registro per l’acquisto della prima casa. Di seguito tutte le regole per ottenere le agevolazioni fiscali per l’acquisto prima casa.
Agevolazioni fiscali per l’acquisto prima casa
Le agevolazioni per l’acquisto della prima casa si distinguono in base al fatto che la compravendita avvenga tra privati oppure tra un privato e un’impresa con vendita soggetta ad IVA. I secondi sono soggetti che per lavoro/attività professionale si occupano di vendita di case, ad esempio l’impresa edile che realizza appartamenti e li mette in vendita o chi acquista immobili con lo scopo di rivenderli.
Nel primo caso, cioè nella compravendita tra privati, ad esempio Tizio eredita una casa, ma non vi abita, magari vive lontano e quindi vuole venderla, o semplicemente lascia la vecchia casa perché ne acquista una più ampia in cui si trasferisce, le imposte sono:
- imposta di registro del 2% da calcolare sul valore catastale dell’immobile, generalmente l’imposta di registro viene applicata al 9%;
- imposta ipotecaria di ammontare 50 euro;
- imposta catastale di ammontare 50 euro.
Nel caso in cui invece si acquisti da un’impresa con vendita soggetta a IVA l’acquirente è tenuto a versare l’IVA, generalmente per gli immobili la stessa ha l’aliquota al 10%, ma in virtù delle agevolazioni per l’acquisto della prima casa viene applicata al 4%.
In questo caso l’imposta ipotecaria, catastale e di registro ammontano a 200 euro ciascuna. Appare evidente che acquistare un immobile da un’impresa può essere più costoso.
Per un approfondimento sull’IVA agevolata per l’acquisto della prima casa, leggi l’articolo
IVA agevolata acquisto prima casa: regole e beneficiari
I requisiti per accedere al beneficio
Per poter ottenere i benefici legati all’acquisto della prima casa è necessario avere dei requisiti, quindi il regime fiscale agevolato è riconosciuto a:
acquirente che non possiede un altro immobile di proprietà (anche in comunione con il coniuge) nello stesso comune. Non deve essere titolare di un diritto di usufrutto, uso o diritto di abitazione su un altro immobile ubicato nello stesso Comune. Inoltre per poterne usufruire è necessario che l’acquirente non sia titolare di un diritto di proprietà, anche solo per una quota, di un altro immobile sul territorio nazionale per il quale abbia usufruito degli stessi benefici per l’acquisto della prima casa.
Vi è un solo caso in cui è possibile beneficiarne, cioè se si è proprietari di un immobile ma lo stesso viene venduto nell’arco di un anno dall’acquisto del nuovo immobile.
L’immobile di nuovo acquisto inoltre deve trovarsi nello stesso Comune in cui si ha la residenza o comunque in un Comune in cui si vuole fissare la residenza. Il passaggio deve essere effettuato nell’arco di 18 mesi dall’acquisto dell’immobile con i benefici fiscali previsti per l’acquisto della prima casa.
Tipologia di immobile acquistabile con le agevolazioni fiscali per l’acquisto prima casa
Per poter accedere ai benefici è comunque necessario che l’immobile che si intende acquistare non ricada in categorie definite di lusso. In particolare l’agevolazione è esclusa per categorie catastali:
- A/1 ( abitazioni di tipo signorile);
- A/8 (abitazioni in ville);
- A/9 (castelli e palazzi di eminente pregio storico e artistico).
Viene invece ammessa per abitazioni:
- civili A/2;
- economiche A/3 ;
- popolari A/4;
- ultra popolari A/5;
- rurali A/6;
- villini A/7;
- abitazioni e alloggi tipici (Trulli) A/11
Rientrano nelle agevolazioni anche gli acquisti inerenti le pertinenze queste devono rientrare nelle categorie:
- magazzini e locali deposito C/2;
- autorimesse C/6;
- tettoie C/7.
Occorre prestare molta attenzione, infatti, nel caso di dichiarazioni mendaci, oppure nel caso in cui si decada dalle agevolazioni per mancato trasferimento della residenza nell’arco dei 18 mesi o mancata vendita dell’altro immobile di proprietà nell’arco di 12 mesi, non solo sarà dovuta la corresponsione delle somme per intero, ma sarà applicata anche una sanzione in misura del 30% delle imposte non pagate a cui si sommano gli interessi di mora.
Bonus Prima Casa Under 36: validità estesa al 31 dicembre 2022
Deve essere ricordato che ulteriori benefici fiscali sono riconosciuti ai giovani under 36. In questo caso trova applicazione il bonus prima casa 2021. Inizialmente era prevista la possibilità di usufruirne fino al 30 giugno 2022, ma una novità importante arriva dalla legge di bilancio 2022 che ha esteso tale vantaggio fino al 31 dicembre 2022. Per costoro non vengono applicate le imposte di registro, ipotecarie e catastali, inoltre nel caso in cui l’acquisto sia effettuato da impresa tenuta al versamento dell’IVA sulle operazioni è previsto un credito di imposta con ammontare pari all’IVA versata per l’operazione (l’IVA è comunque al 4%).
A differenza delle agevolazioni viste in precedenza, in questo caso per ottenere il bonus prima casa 2021 è necessario anche un requisito reddituale, cioè l’ISEE non deve avere valore superiore a 40.000 euro.
Per un approfondimento sul Bonus Prima Casa 2021, leggi l’articolo:
Under 36: tutte le agevolazioni per l’acquisto della prima casa
Ulteriori informazioni
Deve essere ricordato che è possibile usufruire anche di ulteriori vantaggi fiscali, infatti se per l’acquisto della prima casa ci si è avvalersi della consulenza di un’agenzia immobiliare è possibile portare in detrazione ai fini IRPEF il 19% dei compensi a questa versati per un compenso massimo di 1000 euro e quindi un beneficio fiscale massimo di 190 euro.