Più volte nelle precedenti guide è stato anticipato che le imprese agricole sono sottoposte a normative differenti rispetto a quelle delle altre tipologie di attività e questo riguarda i contratti di lavoro dipendente che hanno delle peculiarità, ma anche la determinazione del reddito. Oggi ci concentreremo proprio sulla determinazione del reddito imponibile e in particolare sulla tassazione delle aziende agricole.
Base imponibile per l’azienda agricola
In precedenza abbiamo avvertito l’esigenza di definire esattamente quando ci troviamo di fronte a un’azienda agricola e chi è il coltivatore diretto. Questi due elementi sono essenziali per poter capire nel modo più semplice possibile la tassazione delle aziende agricole. Di conseguenza ora rimandiamo agli articoli precedenti, per coloro che li avessero persi, e subito dopo parliamo della tassazione delle aziende agricole.
Di cosa si occupa un’azienda agricola: definizione, limiti, privilegi
Tassazione delle aziende agricole
Per capire come funziona la tassazione dei redditi dobbiamo in primo luogo partire dalla base imponibile, ora ci occupiamo delle indicazioni generali, andremo poi ai casi particolari.
Per la determinazione del reddito dell’azienda agricola devono essere applicati gli articoli 28 e 32 del TUIR (Testo Unico Imposte sul Reddito). L’articolo 28 parla del reddito dominicale basato sulle tariffe di estimo derivanti dalla legge catastale (su queste potrebbe incidere la prevista riforma del catasto).
Il reddito agrario è invece costituito, in base all’articolo 32 del TUIR, dal reddito medio ordinario dei terreni, calcolato in base ai dati catastali e quindi alla tipologia di coltura (seminativo, uliveto, vigneto…).
Chi dichiara i redditi agrari e dominicali
Se il proprietario del terreno è lo stesso soggetto che coltiva il terreno, il reddito dominicale e agrario sono imputati allo stesso soggetto.
Se il terreno è concesso in usufrutto o enfiteusi, il soggetto che gode dei diritti reali di godimento deve dichiarare nel modello 730 sia il reddito agrario, sia il reddito dominicale;
Nel caso in cui il proprietario non coltivi il terreno e abbia stipulato un contratto di affitto degli stessi, è il proprietario a dichiarare il reddito dominicale, mentre l’affittuario dichiara il reddito agrario.
Determinazione reddito aziende agricole
Deriva da questa disamina che il reddito delle aziende agricole (individuate con i criteri dell’articolo 2135 del codice civile e che è stato ampiamente trattato in passato nella guida prima citata) non viene determinato in base agli effettivi ricavi, ma in base a un sistema forfettario che tiene in considerazione le potenzialità del terreno.
Il reddito dominicale e il reddito agrario possono essere rilevati semplicemente attraverso una visura catastale. La normativa prevede però dei correttivi, cioè i redditi dominicali e agrari sono sottoposti a una rivalutazione, la stessa è del 70% per il reddito dominicale e dell’80% per il reddito agrario. Infine, deve essere applicata un’ulteriore rivalutazione al 30% sia sul reddito agrario sia su quello dominicale. Tale rivalutazione non si applica ai terreni non coltivati o condotti da piccoli coloni, coltivatori diretti o IAP (Imprenditore Agricolo Professionale).
Quelle viste sono le regole generali, ma per il 2021, dichiarazione sui redditi del 2020, sono previste ulteriori agevolazioni, ad esempio la rivalutazione dei redditi non si applica nel caso in cui i terreni siano concessi in affitto, con una durata del contratto di almeno 5 anni, a giovani imprenditori che abbiano meno di 40 anni e la qualifica di coltivatore diretto o IAP, la qualifica può essere acquisita anche entro 2 anni dalla sottoscrizione del contratto di affitto. Si tratta a ben vedere di una disposizione che mira a favorire il ritorno dei giovani in agricoltura. A questa agevolazione devono essere sommate anche le altre previste ad esempio il credito per il Mezzogiorno per l’agricoltura e il credito di imposta per chi acquista macchinari.
Azienda agricola e attività non connesse
Finora si è parlato di una situazione tipo, cioè quella di un’azienda agricola o di un coltivatore diretto che produce esclusivamente reddito agrario attraverso la coltivazione del terreno e le attività connesse (individuate con l’articolo 1 del decreto legislativo 228 del 2001), ma cosa succede nel caso in cui l’azienda sia da considerare “mista”? Ad esempio abbiamo visto che l’azienda può occuparsi anche della trasformazione dei propri prodotti e questo rientra nell’attività agricola, ma nel caso in cui si occupa di trasformazione di beni altrui, si perde tale connotazione e il reddito per quella determinata parte deve essere considerato industriale. In questi casi la disciplina prevede che una parte dei redditi siano tassati applicando le norme sulla determinazione del reddito agrario, mentre l’altra parte sia tassata tenendo in considerazione la disciplina prevista dall’ordinamento per tali redditi.
Tassazione società agricole
Le regole ora viste possono essere applicate anche alle società agricole ( di cui ci occuperemo meglio a breve), si tratta di un regime opzionale rispetto a quello generalmente utilizzato per determinare il reddito delle società. La legge 296 del 2006, cioè legge finanziaria per il 2007 ha introdotto per la prima volta questa regola, nel 2013 tale agevolazione viene però cancellata per essere nuovamente introdotta con la legge di stabilità per il 2014. L’obiettivo di tale scelta fare in modo che i piccoli imprenditori agricoli trasformino le proprie aziende in società.
Per ottenere questo privilegio è necessario che nella dicitura del nome della società sia espressamente indicato che trattasi di “società agricola” e la forma societaria da utilizzare è quella delle società di persone, società in nome collettivo e società a responsabilità limitata. Nonostante i criteri di determinazione del reddito siano gli stessi utilizzati per l’imprenditore agricolo, il reddito si classifica come reddito d’impresa.
In merito alla tassazione delle aziende agricole,occorre ricordare l’esenzione dall’IRAP in agricoltura