La sicurezza sul luogo di lavoro dovrebbe essere uno di quei pilastri su cui non dovrebbero mai esserci dubbi e titubanze, purtroppo l’Italia su questo tema non sembra essere molto sensibile, infatti pur avendo una legislazione puntuale, non diminuiscono gli incidenti sul lavoro, anzi gli stessi diventano sempre più gravi al punto che si parla frequentemente di morti sul lavoro. Tra le figure previste dal nostro sistema di prevenzione di infortuni c’è il RSPP, Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione.
Chi è il RSPP
I dati sulla sicurezza sul lavoro in Italia sono allarmanti, dalle statistiche emerge che in 14 anni ci sono stati 15.000 morti sul lavoro, in media oltre 1.000 morti l’anno, e 10 milioni di infortuni, proprio per questo si sta pensando di potenziare il sistema per la prevenzione dei rischi e soprattutto si auspicano maggiori controlli sui sistemi di sicurezza adottati dalle imprese.
Naturalmente la sicurezza costa soprattutto per le Piccole e Medie Imprese che fanno fatica a investire, proprio per questo ogni anno viene proposto il bando ISI INAIL che concede aiuti alle aziende che propongono piani per migliorare la sicurezza.
Se vuoi conoscere come funziona il bando ISI INAIL, leggi l’articolo: Bando ISI INAIL: fissato il click day
Per le imprese ulteriori vantaggi possono arrivare anche con le agevolazioni previste dalla Nuova legge Sabatini che consente di acquistare nuovi macchinari che naturalmente aumentano la sicurezza. Nell’attuale sistema volto a prevenire infortuni, un ruolo centrale è svolto dal RSPP che si inserisce nell’attuale sistema di prevenzione dei rischi sul luogo di lavoro. Tale figura è prevista dal decreto legislativo 81 del 2008 e il suo ruolo è coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi. Viene nominato dal datore di lavoro che può scegliere tra un dipendente che abbia i requisiti previsti dall’articolo 32 del decreto, oppure può conferire l’incarico a un soggetto terzo, che naturalmente abbia i requisiti, infine, in alcuni casi e vedremo quali, il datore di lavoro può assumere tale ruolo.
Requisiti previsti dall’articolo 32 del decreto legislativo 81
La funzione di RSPP può essere conferita a soggetti che abbiano un diploma di scuola secondaria superiore, devono inoltre frequentare dei corsi specifici in materia di prevenzione e protezione dai rischi sul luogo di lavoro. Al termine del corso devono superare una verifica, inoltre è necessario seguire costantemente corsi di aggiornamento. Il corso di formazione è diviso in moduli, c’è un modulo base uguali per tutti i settori, c’è poi un modulo specifico il cui contenuto è strettamente correlato alla tipologia di attività svolta nelle varie aziende, quindi un RSPP che deve occuparsi del settore zootecnico avrà una formazione specifica sui rischi che sono connessi a tale attività, lo stesso vale per chi è impegnato nel settore metallurgico o chimico.
In base al comma 3 dell’articolo in oggetto possono svolgere il ruolo di RSPP anche i lavoratori che pur non essendo in possesso di un diploma di scuola secondaria abbiano svolto per almeno 6 mesi alla data del 13 agosto 2003 le funzioni di RSPP e abbiano svolto i corsi visti in precedenza.
In alcuni casi è possibile ricoprire il ruolo di RSPP pur senza aver seguito il corso di formazione, occorre però avere una laurea che ricada nelle classi di laurea indicate nel comma 4, cioè L07, 08, 09, 17, 23. Si tratta di lauree in ingegneria civile, architettura, materie scientifiche o tecnologiche.
Quando il datore di lavoro può assumere il ruolo di RSPP?
Si è detto in precedenza che ci sono dei casi in cui il datore di lavoro può assumere il ruolo di RSPP, questi però sono strettamente correlati alla dimensione aziendale e alla tipologia.
In particolare è previsto che il datore di lavoro possa assumere tale ruolo:
- nelle aziende artigiane e industriali se il numero dei dipendenti non supera le 30 unità;
- imprese impegnate in agricoltura e zootecnia che non superano le 30 unità;
- pesca con impiegati fino a 20 lavoratori;
- altre aziende fino a 200 lavoratori.
Il ruolo del Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione RSPP
Il ruolo di questa figura è molto importante, infatti è suo compito individuare i fattori di rischio presenti in azienda, valutarne la potenzialità e di conseguenza individuare le misure al fine di mantenere la salubrità dell’ambiente di lavoro. Tale compito deve essere svolto tenendo in considerazione la normativa vigente e le peculiarità del lavoro svolto. L’articolo 33 del decreto 81 stabilisce anche che spetta al RSPP proporre dei programmi di formazione e informazione per i lavoratori, gli stessi mirano a fornire ai dipendenti la conoscenza dei rischi connessi alle loro mansioni e allo stesso tempo prevenire i rischi e conoscere come comportarsi nel caso in cui si verifichino degli eventi pericolosi. Ad esempio tra le attività che può proporre vi sono esercitazioni per la corretta evacuazione in caso di incendio o di altro evento strettamente correlato ai lavori che si svolgono all’interno dell’unità produttiva.
Il RSPP partecipa anche alle consultazioni in materia di sicurezza sul luogo di lavoro, in particolare collabora con il datore di lavoro e con il medico competente al fine di realizzare il DVR, di cui si parlerà in una successiva guida.
Deve essere sottolineato che l’articolo 33 del decreto legislativo 81 del 2008 precisa al comma 2 lettera F che ci sono per il RSPP anche degli obblighi nei confronti del datore di lavoro, infatti nella sua posizione, più di altri lavoratori, può venire a conoscenza di particolari tecniche di produzione e processi organizzativi che fanno parte del Know How aziendale e che di conseguenza devono essere protetti dalla concorrenza, il decreto quindi stabilisce che il Responsabile deve tenere il segreto sulle informazioni di cui viene a conoscenza.
Ultime informazioni
Si è visto che il ruolo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione è molto delicato in quanto si tratta di una figura che fa da collante, spesso, tra lavoratori e datore di lavoro. Nel suo ruolo può essere affiancato dall’ASPP (Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione).
Occorre infine ricordare che la mancata nomina di un RSPP da parte dell’azienda costituisce un reato e comporta per il datore di lavoro una saznione penale che varia da 2.740,00 a 7.014,40 euro (articolo 55 decreto 81 del 2008).