Nonostante il debitore non sia riuscito a soddisfare un credito dovendo soccombere all’iniziativa del suo creditore, la legge italiana offre degli strumenti che gli permettono di influenzare la procedura esecutiva di pignoramento e fare opposizione.
Opposizione all’esecuzione
Premettendo che bloccare un pignoramento c/o terzi ha come oggetto crediti che il debitore vanta nei confronti di un terzo o cose mobili detenute da terzi e appartenenti sempre al debitore, partiamo con l’opposizione all’esecuzione che contesta la legittimità del diritto della parte richiedente il procedimento all’esecuzione. Ciò accade in assenza di titolo esecutivo o in mancanza del diritto sostanziale che il titolo rappresenta.
Qualora l’esecuzione non sia stata ancora avviata, l’opposizione ad essa si può proporre con citazione per opposizione a precetto. Ma, nel caso sia già iniziata, l’opposizione avviene con ricorso al giudice dell’esecuzione stessa.
Spetterà al giudice competente di territorio e per materia decidere la sussistenza o meno del diritto del creditore a procedere all’esecuzione. In caso di accoglimento della proposta di opposizione, avviene il blocco del pignoramento c/o terzi.
E’ bene precisare che l’opposizione non si può proporre dopo la disposizione già avvenuta di vendita o assegnazione dei beni pignorati, a meno che: siano sopraggiunti degli eventi che hanno impedito al debitore di agire prima, per motivi non dipesi da lui ma che è tenuto a dimostrare l’impossibilità di opporsi antecedentemente.
L’opposizione agli atti esecutivi
L’opposizione agli atti esecutivi viene posta in essere per contestare la regolarità con cui l’opposizione è stata intrapresa. L’art.617 del codice di procedura civile effettuata una distinzione tra l’opposizione proposta prima dell’avvio dell”esecuzione da quella proposta durante la medesima.
Nel primo caso, l’opposizione va presentata con atto di citazione entro 20 gg davanti al giudice dell’esecuzione se il debitore ha eletto domicilio dove il tribunale ha sede o in assenza nel tribunale del posto dove il precetto è stato notificato.
Nel secondo caso, l’opposizione va presentata con ricorso diretto al giudice dell’esecuzione del termine de venti giorni.
L’opposizione del terzo all’esecuzione
L’opposizione del terzo all’esecuzione è il rimedio concesso al terzo che vede pignorati i propri beni che non appartengono al patrimonio del debitore.
Il terzo può effettuare proposta di opposizione con ricorso al giudice dell’esecuzione prima che venga disposta l’assegnazione dei beni o la vendita.
L’art. 620 del codice di procedura civile prevede la possibilità di presentare un’opposizione anche dopo che sia stata disposta la vendita. Tale norma trova applicazione solo per i beni mobili: in caso di vendita di un bene immobile il terzo può solo rivendicare il bene nei confronti dell’acquirente.
Esistono altre procedure che possono bloccare il pignoramento verso terzi, diamo uno sguardo.
Bloccare il pignoramento presso terzi: pagamento all’ufficiale giudiziario
Il debitore può evitare il pignoramento presso terzi consegnando all’ufficiale giudiziario la somma per cui si procede e l’importo delle spese con l’incarico di consegnarli al creditore.
All’atto del versamento si può fare riserva di ripetere la somma versata.
Può altresì evitare il pignoramento di cose, depositando nelle mani dell’ufficiale giudiziario, una somma di denaro uguale all’ammontare del credito per cui si procede e delle spese, aumentato di due decimi.
Bloccare il pignoramento presso terzi con la conversione
Questa modalità prevista dall’art. 495 del codice di procedura civile prevede la sostituzione dei beni all’origine vincolati con una somma di denaro, ma ciò deve avvenire prima che sia disposta l’assegnazione o la vendita di questi. La somma viene determinata con un ordinanza del giudice dopo l’udienza che ha chiamato le parti a comparire per un contraddittorio.
Poi, verificato l’effettivo versamento dell’importo, il giudice dispone la liberazione del bene e la sua sostituzione col denaro versato dall’esecutato.
La richiesta di conversione per bloccare il pignoramento c/o terzi può essere avanzata una sola volta.
Ogni sei mesi il giudice provvede al pagamento del creditore pignorante o alla distribuzione delle somme versate dal debitore.
Se quest’ultimo omette il versamento dell’importo o ritarda di oltre quindici giorni il pagamento di una delle rate, le somme versate formano parte dei beni pignorati.
Bloccare il pignoramento presso terzi: riduzione del pignoramento
Su istanza del debitore o anche d’ufficio, quando il valore dei beni pignorati è superiore all’importo delle spese e dei crediti, il giudice, sentiti il creditore pignorante e i creditori intervenuti, può disporre la riduzione del pignoramento (art. 496).
I giudici di Cassazione hanno dimostrato una forte tendenza a favorire l’azione di riduzione del pignoramento anche prima dell’udienza per l’autorizzazione alla vendita.
E’ sempre bene ricordare che esistono dei beni che non è possibile pignorare o che lo sono solo in parte, anche di questo c’è da tenere conto del blocco del pignoramento presso terzi.
Allo stesso modo è da prendere in considerazione l’accordo con i creditori come soluzione ideale, in quanto evita spese e tempi necessari per il procedimento esecutivo.
In poche parole, se c’è l’accordo l’esecuzione viene sospesa.
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