Naspi: spetta se non accetto rinnovo contratto a termine?

Naspi:

Se un lavoratore titolare di un contratto a tempo determinato rifiuta di prorogarlo, gli spetta l’indennità di disoccupazione Naspi?

Dell’indennità di disoccupazione, che si tratta di Naspi o Dis-Coll, possono beneficiarne tutti i lavoratori dipendenti (la Dis-Coll è per i co.co.co.) che cessano la propria attività lavorativa, non per propria volontà. Ciò significa che il licenziamento da parte di un datore di lavoro dà diritto alla Naspi nel caso di un contratto a tempo indeterminato o se il dipendente si dimette per giusta causa. Accade lo stesso per il mancato rinnovo a un contratto a termine?

Spetta la Naspi per rifiuto di proroga contrattuale?

Quando scade un contratto a termine può capitare che non venga prorogato o che venga trasformato in un contratto a tempo indeterminato. Se, il lavoratore dipendente si rifiuta di rinnovare un contratto a tempo determinato in scadenza che prevede il rinnovo automatico perde automaticamente il diritto alla Naspi.

Seguendo la logica e quanto sopra indicato, chiunque non venga licenziato o porga le due dimissioni in assenza di giusta causa, non ha diritto ad alcuna indennità di disoccupazione, in quanto si tratta di una cessazione dell’attività lavorativa volontaria.

Tuttavia, la procedura non scatta automaticamente. Infatti, il datore di lavoro dovrà dimostrare in modo documentato il rifiuto del lavoratore al rinnovo del contratto a termine. Nel caso il rifiuto di prorogare sia espresso in modo verbale, il dipendente può fare richiesta di Naspi e ottenerla, in quanto il suo rifiuto a rinnovare non risulta scritto da alcuna parte. Motivo per cui, il datore di lavoro dovrà recarsi al Centro per l’Impiego con tutta la documentazione necessaria che attesti il mancato rinnovo in forma scritta, impedendo di beneficiare dell’indennità di disoccupazione al dipendente o di presentare la trasformazione scritta da contratto di lavoro a termine a contratto di lavoro a tempo indeterminato.

Ma poniamo il caso di un contratto a termine che viene interrotto prima della scadenza, scatta la Naspi per il dipendente?

A rigor di logica, non ci dovrebbero essere dubbi: nessun diritto alla Naspi per dimissioni volontarie. Ma, ci sono alcuni casi in cui l’indennità di disoccupazione spetta al lavoratore. Ad esempio, in caso di dimissioni per giusta causa, ossia, quando le condizioni di lavoro sono diventati tali da non poter consentire la prosecuzione del lavoro da parte del dipendente. Solitamente, questo scenario si apre nei casi di mobbing, pagamento ritardato degli stipendi, molestie subite dal datore di lavoro e similari.

Oppure, nel caso della lavoratrice madre che presenta le dimissioni nel periodo di tutela del licenziamento, in pratica, durante il primo anno di vita del figlio. Va da sè, che questi stessi casi sono validi anche nel caso di un contratto a termine giunto a scadenza e non rinnovato, per cui, il dipendente ha diritto a percepire la Naspi.

 

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