Nel tempo si è data sempre maggiore importanza alla sicurezza sui luoghi di lavoro, sebbene al quadro normativo non sempre sia corrisposto un reale aumento di essa, infatti ancora oggi si sente spesso parlare di morti sul lavoro o infortuni. In linea generale si può dire che il responsabile per la predisposizione di misure di prevenzione e protezione è l’azienda, o semplicemente il datore di lavoro, ma vedremo nel prosieguo che si tratta in realtà di una responsabilità condivisa con più soggetti che insieme devono cooperare.
Disciplina su misure di prevenzione e protezione
La prima importante normativa sulla sicurezza sui luoghi di lavoro è la legge 626 del 1994 che è stata poi abrogata dal decreto legislativo 81 del 2008 che è denominato proprio “Testo Unico sulla Sicurezza sui luoghi di lavoro”, a sua volta integrato dal decreto legislativo 106 del 2009.
La normativa sulle misure di prevenzione e protezione per la sicurezza sui luoghi di lavoro è abbastanza complessa perché molto dipende dalla tipologia delle prestazioni poste in essere dalle aziende, dalla strumentazione utilizzata che può essere più o meno pericolosa e dal numero di dipendenti presenti in azienda. In questa sede ci si occuperà delle linee generali, riservandoci in seguito di entrare nel dettaglio per quanto riguarda le responsabilità, gli obblighi e i doveri dei diversi attori, tra questi ci sono anche i lavoratori, che non sono esenti da doveri al fine di rendere l’ambiente di lavoro sicuro.
Occorre ricordare che spesso il Ministero per le Attività Produttive e del Lavoro mettono a disposizione risorse rivolte soprattutto a Piccole e Medie Imprese, che hanno maggiori difficoltà economiche ad affrontare i costi relativi a misure di prevenzione e protezione sul lavoro, delle risorse specifiche, si può trovare un esempio nel bando ISI INAIL, clicca per avere Maggiori Informazioni.
Il Documento di Valutazione dei Rischi
Il primo obbligo del datore di lavoro è quello di predisporre il Documento di Valutazione dei Rischi, anche chiamato semplicemente DVR, questo è obbligatorio in tutte le aziende che abbiano almeno un dipendente e deve essere naturalmente reso disponibile ai dipendenti, ma anche consegnato a richiesta in caso di controlli e ispezioni. Tra i soggetti che sono obbligati a redigere il Documento di Valutazione dei Rischi vi sono anche gli istituti scolastici, in questo caso l’obbligo ricade sul dirigente scolastico.
Si tratta di un atto essenziale e obbligatorio che deve tenere in considerazione diversi elementi, quindi la tipologia di lavoro che viene svolta in azienda, le mansioni e i rischi specifici legati ad esse, lo stress psicologico a cui può andare incontro il lavoratore, i rischi connessi all’uso di determinati materiali, ad esempio elementi chimici, i rischi relativi all’uso di strumentazioni particolari. Oltre a delineare i rischi deve anche individuare tutti gli accorgimenti ed eventuali dispositivi da utilizzare per ridurre il rischio stesso e quindi per prevenire infortuni e patologie legate al mondo del lavoro.
Chi redige il DVR
Tale relazione oltre a indicare i rischi, deve indicare anche i criteri adottati per ridurli o eliminarli. Può essere redatta dal datore di lavoro in collaborazione con altri soggetti, come:
- medico competente (articolo 18 d.lgs 81 del 2008 prevede obbligo di nominare un medico competente in tutte le aziende in cui si svolgono mansioni che possono portare malattie professionali o in cui vi è un elevato rischio di sinistri), le sue mansioni sono previste nell’articolo 25 che approfondiremo in seguito;
- Responsabile del servizio di prevenzione e protezione, RSPP (ruolo che in alcuni casi può essere ricoperto dal datore di lavoro, a determinate condizioni) e che prevede una formazione specifica che resta un costo a carico del datore di lavoro anche se tale ruolo è svolto da persone diverse rispetto al datore stesso;
- Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza RLS (figura scelta dai lavoratori).
Dispositivi di sicurezza individuali e collettivi
Tra gli obblighi del datore di lavoro vi è anche quello di organizzare il lavoro in modo che i rischi siano ridotti e in questo caso si distingue tra Dispositivi per la Protezione Individuale (DPI) e Dispositivi per la Protezione Collettiva (DPC), ad esempio in un locale in cui il rischio incendio è elevato devono essere predisposti tutti i mezzi adatti a ridurre i rischi, come la presenza di estintori, la loro accessibilità e la corretta manutenzione degli stessi. Le impalcature in sicurezza in edilizia sono a loro volta DPC.
Negli esempi fatti si tratta di dispositivi di sicurezza collettiva, ma l’azienda (datore di lavoro) è obbligata anche a fornire ai lavoratori Dispositivi di Protezione Individuale, gli stessi devono essere conformi alle normative CE e devono essere scelti tenendo in considerazione le mansioni da svolgere, ad esempio caschi per chi lavora in altezza, guanti, scarpe antinfortunistiche, ma anche maschere di protezione con filtri di varia natura in base al tipo di materiale che viene utilizzato. Ad esempio ci sono normative specifiche per coloro che lavorano in ambito farmaceutico o per coloro che sono addetti al recupero e allo smaltimento dell’amianto.
Obbligo di formazione su misure di prevenzione e protezione
Tra gli obblighi del datore di lavoro vi è quello di dare informazioni ai lavoratori sulla corretta gestione della sicurezza sul luogo di lavoro e in caso di necessità predisporre corsi di formazione il cui costo è a carico dell’azienda. Ad esempio deve fornire informazioni sulle corrette procedure di evacuazione in caso di incendio in azienda, oppure deve illustrare come funzionano i macchinari, come deve essere eseguita la manutenzione ordinaria degli stessi a termine del ciclo di lavoro. Tali informazioni devono essere fornite facendo in modo che siano perfettamente comprensibili a tutti i lavoratori, compresi gli stranieri.
Un’ultima nota deve essere fatta con riguardo al Covid 19, infatti l’INAIL (Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro) ha predisposto per le aziende un documento tecnico per le aziende volto a contenere il rischio di contagio da Covid 19, si tratta di una serie di misure suppletive dirette alle aziende che hanno continuato a essere operative durante il periodo di emergenza e che prevede una serie di indicazioni per valutare il rischio Covid in ambiente lavorativo e predisporre le misure adatte al contenimento del contagio.