Il bilancio pubblico delle imprese bancarie è strettamente legato all’attività bancaria che gli istituti operano. Ecco alcuni criteri per la redazione.
Il bilancio pubblico delle imprese bancarie: i principi di redazione
Anche il bilancio pubblico delle imprese bancarie deve essere redatto secondo il principio della chiarezza. Inoltre, come qualsiasi altro bilancio d’esercizio, deve rappresentare in modo veritiero la situazione patrimoniale e finanziaria della banca stessa. Così occorre redigere sia il Conto Economico che lo Stato Patrimoniale. Ma è nella nota integrativa che maggioramente vengono dati chiarimenti o specifiche. Tuttavia il bilancio contiene delle specifiche da fornire agli azionisti:
- maggiori dettagli sulle rettifiche di valori;
- le eventuali difficoltà di pagamento;
- gli elementi che consentono alla banca di prevedere con ragionevole certezza il realizzo futuro di benefici fiscali, in relazione ai redditi attesi;
- chiarimenti sulle partecipazioni strumentali;
- indicazione di coefficienza di solvibilità della banca e il confronto con il coefficiente minimo stabilito dalla Banca d’Italia.
Le istruzioni della Banca d’Italia sul bilancio
Le istruzioni della Banca d’Italia emanate con circolare n.166 del 30 luglio 1992 fanno riferimento all’esigenza, per gli enti creditizi di impostare un sistema informativo capace di collegare la contabilità generale al bilancio d’esercizio e con i singoli conti. Nel sistema contabile devono esserci elementi che permettano di assicurare un raccordo tra contabilità e bilancio. Inoltre l’Autorità di Vigilanza presso la Banca d’Italia, nel definire tende a privilegiare due elementi:
- la rappresentazione della sostanza sulla forma;
- il momento del regolamento delle operazioni su quello della contrattazione.
Gli schemi di Stato patrimoniale e conto economico, previsti per gli enti creditizi e per gli istituti finanziari, sono stati emanati dalla Banca d’Italia con il provvedimento del 31 luglio 1992. Tuttavia a differenza dello schema di bilancio previsto dal nostro codice civile, le voci di bilancio non sono raggruppate in macroclassi. Ed inoltre non devono essere indicate le voci che rappresentano importi dell’anno precedente.
Le singole voci di bilancio
Il bilancio pubblico delle imprese bancarie prevede quindi delle voci che rappresentano le attività e le passività dello stato patrimoniale. Tra le attività vi è la Cassa e disponibilità presso banche centrali ed uffici postali in relazione alle banconote e monete estere. I titoli del tesoro e valori assimilabili al rifinanziamento presso le banche centrali, Crediti verso enti creditizi, crediti verso la clientela, obbligazioni, azioni, partecipazioni, immobilizzazioni sono tutte voci di bilancio. Mentre tra le voci del passivo ci sono i debiti verso gli enti creditizi e la clientela, i fondi per rischi ed oneri, il capitale e le riserve di rivalutazione. Nel conto economico vanno evidenziati gli interessi attivi e passivi, i dividenti e i proventi, i profitti e le perdite da operazioni, le spese amministrative. Ed ancora ci sono gli accantonamenti, le rettifiche di valore sulle immobilizzazioni e le variazioni sui fondi.
La nota integrativa nel bilancio pubblico delle imprese bancarie
Anche nel bilancio pubblico delle imprese bancarie occorre redigere la Nota integrativa. Ebbene questa è divisa in 4 parti:
- Criteri di valutazione;
- informazioni sullo stato patrimoniale;
- informazioni sul conto economico;
- altre informazioni.
Ogni voce a sua volta è suddivisa in tante sezioni che permettono di descrivere in modo più preciso i singoli aspetti della gestione d’impresa. Per questo motivo vengono allegate le tabelle riassuntive che racchiudono i valori da cui discendono le singole voci del bilancio. In particolare sono definiti i criteri usati per la redazione del bilancio, eventuali modifiche ai criteri di ammortamento, i coefficienti e la loro determinazione, rettifiche o accantonamenti fiscali. Inoltre in nota integrativa deve risultare l’elenco delle partecipazioni nelle imprese controllate. Per ciascuna di esse occorre indicare la denominazione, la sede, la quota detenuta e l’importo del patrimonio netto e quello dell’utile o della perdita dell’ultimo esercizio chiuso.
La relazione degli amministratori
Il bilancio pubblico delle imprese bancarie è corredato di una relazione degli amministratori sulla stato di salute della stessa banca. Oltre al valore dello stato patrimoniale e del conto economico devono risultare:
- le attività di Ricerca e sviluppo;
- i fatti rilevanti verificatisi durante l’anno;
- il numero e il valore nominale sia delle azioni che delle quote proprie detenute in portafoglio;
- il progetto di destinazione degli utili di esercizio o la ripartizione delle perdite;
- i rapporti verso le imprese dello stesso gruppo.
Infine le banche sono tenute alla costituzione del Fondo rischi bancari generali. Si tratta di un fondo generico che non ha per finalità la rettifica dei valori esposti tra le attività, ma che tende a far fronte al rischio economico derivante dal complesso delle operazione bancarie. Potremmo pertanto assimilarlo ad una riserva di utili, propri perché non copre alcun rischio specifico.