La fattura Proforma non è altro che un preavviso di fattura molto utilizzato dai professionisti. Si tratta di un documento che anticipa l’onorario di chi la emette, ha puramente valore di messa a conoscenza del costo che il cliente deve affrontare, ma non ha alcun valore fiscale.
Differenza tra fattura e proforma
Tanto per essere chiari, i due documenti sono molto simili, ma è l’utilizzo che se ne fa a fare la differenza. Una fattura proforma comprende tutti i dati di una fattura ordinaria, ma la numerazione è a se stante e come già anticipato, priva di valore fiscale. Anzi, nella proforma deve essere indicato che si tratta di un documento senza alcun valore fiscale. A questo punto, ci si chiede perché venga emessa da molti professionisti.
Emissione fattura proforma: quando?
La fattura proforma è comunque un documento contabile, pur privo di valore fiscale. Ovviamente, essa viene emessa prima della fattura ordinaria che, invece ha valore fiscale a tutti gli effetti.
La proforma può essere emessa in formato cartaceo ma anche elettronico. L’unico obiettivo è informare il cliente di quali sono i riferimenti delle prestazioni che saranno oggetto di pagamento, ma senza anticipo dell’IVA, proprio per questo la fattura proforma differisce e non poco dalla fattura vera e propria.
Ai fini IVA, infatti, per le prestazioni rese l’emissione della fattura avviene al momento di effettuazione di un’operazione che per i professionisti coincide con il pagamento del corrispettivo.
Per evitare di emettere una fattura prima del pagamento e il versamento dell’IVA prima dell’incasso, il professionista emette una proforma. In questo modo, esso richiede il pagamento al cliente tramite un documento riassuntivo che non ha alcun valore fiscale.
Perché usare la fattura proforma?
La fattura proforma non deve essere usata per evadere il fisco facendosi pagare sulla sua emissione, ma deve costituire solo un mezzo che fornisce al cliente le informazioni necessarie che lo mettono a conoscenza delle prestazioni che dovrà pagare all’emissione della fattura ordinaria. Quest’ultima viene emessa e rilasciata al contribuente solo dopo il pagamento avvenuto e con le voci comprensive di IVA.
Emettere fattura dopo aver incassato è obbligatorio, diversamente, si è soggetti a sanzioni, in quanto si tratta di qualcosa che non potrà essere dichiarato al momento della presentazione dei redditi all’Agenzia delle Entrate.
I vantaggi di una fattura proforma
Esistono anche altre ragioni per cui un professionista decide di emettere una fattura proforma:
• Ritardare la fatturazione elettronica che deve essere emessa solo dopo aver ricevuto il pagamento per le prestazioni in essa indicate;
• Non esso un documento fiscale, la fattura proforma può essere anche modificata in caso di errori o correzioni sugli importi. Cosa che non può accadere dopo l’emissione di una fattura valida ai fini fiscali, in quanto, ad esempio, ridurre l’importo di una prestazione esige l’emissione di una nota di credito che ha altrettanto valore fiscale;
• Nessun anticipo di tasse prima di aver ricevuto il pagamento;
• La fattura definitiva si emette solo a pagamento avvenuto da parte del cliente per le prestazioni ricevute.
Con l’introduzione della fattura elettronica nulla è cambiato rispetto alla proforma. Infatti, la fattura elettronica ha valenza ai fini fiscali e viene emessa, come d’altronde la fattura ordinaria, solo in seguito al pagamento ottenuto.
Registrazione e compilazione della fattura proforma
Pur definendolo un documento contabile, può tranquillamente non essere registrato in contabilità, in quanto costituisce semplicemente una specie di preventivo. Il cliente potrà visionare in anticipo quali prestazioni e quanto dovrà pagare per essere, il professionista lo mette semplicemente al corrente, nel frattempo non avendo incassato non sarà tenuto nemmeno a versare l’IVA.
La fattura proforma si compila come una fattura ordinaria, ma verrà indicato che si tratta solo di un avviso di parcella. La numerazione è diversa da quella della fattura vera e propria.
Inoltre, nella fattura proforma va indicata la seguente dicitura
“Il presente documento non costituisce fattura valida ai fini del DPR 633 26/10/1972 e successive modifiche. La fattura definitiva verrà emessa all’atto del pagamento del corrispettivo (articolo 6, c. 3, DPR 633/72”.