I lavoratori agricoli sono soggetti a una disciplina previdenziale e assistenziale diversa rispetto a quella comunemente applicata ai lavoratori dipendenti. Per questa particolare categoria di lavoratori esistono gli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, ma di cosa si tratta e come funzionano?
Cosa sono gli elenchi nominativi lavoratori agricoli
Si è visto in precedenti articoli, ad esempio quando abbiamo parlato della disoccupazione agricola, che per accedere ad alcune prestazioni previdenziali e assistenziali è necessario essere iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli. In realtà si tratta di due elenchi: uno definitivo e uno inerente le variazioni, il secondo è soggetto a pubblicazione trimestrale, o meglio era soggetto a tale disciplina. L’elenco in oggetto è compilato annualmente dell’INPS in base alle comunicazioni delle aziende agricole, inoltre il datore di lavoro deve comunicare trimestralmente le variazioni tramite il modello DMAG (Denuncia di Manodopera Agricola). La necessità delle comunicazioni trimestrali è dovuta al fatto che i lavori in agricoltura sono stagionali, di conseguenza gli addetti spesso accumulano nell’anno più rapporti lavorativi con diversi datori di lavoro, inoltre le condizioni meteorologiche possono determinare variazioni che fanno venir meno il diritto alle prestazioni previdenziali e assistenziali o che ne possono comportare variazioni.
Modello Uniemens/Posagri
Da aprile 2020 L’INPS ha sostituito il modello DMAG con il modello Flusso Uniemens mensile, in esso si dichiarano i dati retributivi e contributivi della manodopera agricola. Per poter utilizzare questa funzione è necessario essere registrati sul sito INPS con le credenziali dell’azienda agricola.
La denuncia Uniemens/Posagri si divide in due parti. La prima comprende i dati aziendali e in base a questi l’INPS determina l’importo dovuto dalle aziende e il dettaglio della contribuzione da versare.
La seconda parte comprende i dati occupazionali dei lavoratori con indicazione del numero degli occupati, giornate lavorate, dati anagrafici dei lavoratori, una sorta di fotografia aziendale.
In base ai dati raccolti dall’INPS, si determinano i flussi principali e i flussi di variazione. I flussi principali vengono usati per dichiarare la prima volta i dati mensili. I flussi di variazione sono utilizzati per dichiarare le variazioni, possono essere usati sia per le denunce tardive dei rapporti di lavoro ( in questo caso con applicazione di sanzioni), sia per indicare la variazione in aumento delle giornate lavorative effettivamente prestate. Per le variazioni in diminuzione deve invece essere utilizzata una procedura diversa e cioè il modello “Rettifica” in “Comunicazione Bidirezionale”, che si trova nella sezione del cassetto fiscale della pagina INPS dedicata all’azienda. Naturalmente il datore di lavoro accede alla propria pagina con le credenziali INPS tenendo in considerazione che dal primo ottobre 2021 sono stati dismessi tutti i codici PIN ed è necessario utilizzare lo SPID, la Carta di Identità Elettronica (CIE) o la Carta Nazionale Servizi (CNS).
Soppressione obbligo di pubblicazione degli elenchi nominativi lavoratori agricoli
Sulla disciplina degli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli è intervenuta infine la circolare 71 dell’INPS dell’11 gennaio 2021 che ha previsto la soppressione dell’obbligo di pubblicazione degli elenchi nominativi dei braccianti con contratto di lavoro a tempo determinato. Questo non implica che tali elenchi siano soppressi ma che semplicemente viene meno la pubblicazione degli stessi, infatti abbiamo visto in precedenza che sussiste per il datore di lavoro l’obbligo di presentare il modelllo Uniemens/Posagri. Il motivo di tale soppressione è dovuto principalmente al fatto che molte sentenze nel tempo hanno sottolineato profili di dubbia regolarità. Attualmente quindi i lavoratori sono avvisati delle variazioni agli elenchi nominativi lavoratori agricoli tramite raccomandata o PEC e da questo momento, cioè dalla notifica, hanno la possibilità di proporre ricorso in caso di cancellazione dagli elenchi nonostante abbiano prestato lavoro in agricoltura.
La disciplina prevede comunque che sia il lavoratore cancellato dagli elenchi e che propone ricorso a dover provare che ha effettivamente prestato attività in aziende agricole, sentenza 7845 del 2003 della Corte di Cassazione Sezione Lavoro, in cui si sottolinea che se in seguito a controlli l’INPS provvede alla cancellazione dagli elenchi nominativi, spetta al lavoratore l’onere di provare esistenza, durata e natura del rapporto di lavoro.