Parliamo di Diritto Camerale, ma cos’è? E’ un pagamento annuale che tutte le imprese iscritte all’omonimo Registro o comunque annotate, che viene corrisposto in un’unica soluzione alla Camera di Commercio che deve essere versato entro il 30 giugno.
A ricevere il pagamento del Diritto Camerale sono le sedi delle Camere di Commercio presso cui le società che lo erogano hanno sede legale, ma anche le sedi secondarie o gli uffici di rappresentanza.
Diritto Camerale: chi lo paga?
Sono diversi i soggetti tenuti al pagamento del Diritto Camerale che non è altro che un’imposta dovuta. Come si evince dalla denominazione “Registro delle Imprese”, in primi luogo sono le imprese individuali, poi le società di capitali e di persone, tutti i consorzi, i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli, le unità locali e sedi secondarie di imprese con principale sede all’estero, infine, i soggetti iscritti al repertorio economico amministrativo, più noto con l’acronimo R.E.A.
C’è da sottolineare che le imprese che si iscrivono alla Camera di Commercio, a prescindere dal periodo dell’anno in cui lo fanno, devono effettuare il versamento del Diritto Camerale al momento della presentazione della domanda. Stesso discorso per quanto concerne eventuali unità locali.
Se l’iscrizione avviene per via telematica, l’addebito è automatico. Diversamente, il pagamento del Diritto Camerale può essere compiuto mediante modello F24 utilizzando il codice tributo 3850 entro e non oltre 30 giorni dalla prima iscrizione. Il modello deve essere compilato alla sezione “IMU ed altri tributi locali” prestando attenzione al codice del Comune in cui è ubicata la sede legale dell’impresa.
Quando si paga
Per chi non lo sapesse o non ci avesse fatto caso, la scadenza per il pagamento del diritto annuale che spetta a tutti gli iscritti alla Camera di Commercio (CCIAA), è lo stesso al termine del saldo e del primo acconto delle imposte sui redditi. Per l’anno 2021 questa data corrisponde al 30 giugno. E’ pur vero, che il versamento può essere effettuato anche il 30 luglio, ma in tal caso, scatta una maggiorazione dello 0,4% sull’importo dovuto.
A quanto ammonta il Diritto Camerale 2021? L’imposta è stata definita e confermata dal Ministero dello Sviluppo Economico il 22 dicembre 2020. La predetta specifica ha riguardato sia i soggetti che pagano l’imposta in misura fissa, sia i soggetti che pagano l’imposta in relazione al fatturato.
Quali sono gli importi del Diritto Camerale?
I soggetti che pagano in misura fissa questa imposta (Diritto Camerale 2021) sono i seguenti:
- Imprese individuali iscritte o annotate nella sezione speciale (piccoli imprenditori, artigiani, coltivatori diretti e imprenditori agricoli) pagano 44 euro per la sede e 8,80 euro per l’unità locale;
- Imprese individuali iscritte nella sezione ordinaria pagano 100 euro per la sede e 20 euro per l’unità locale.
Poi ci sono delle imprese che pagano in misura fissa ma transitoria:
- Società semplici non agricole pagano 100 euro per la sede e 20 euro per l’unità locale;
- Società semplici agricole pagano 50 euro per la sede e 10 euro per l’unità locale;
- Società tra avvocati previste dal D.Lgs. n. 96/2001 pagano 100 euro la sede e 20 euro per l’unità locale;
- Soggetti iscritti al REA pagano 15 euro per la sede.
Le imprese che hanno sede principale all’estero, pagano per ogni unità locale o sede secondaria un importo di 55 euro.
Passiamo agli importi del Diritto Camerale 2021 in base al fatturato, vediamo come è impostato il calcolo:
- Scaglioni di fatturato da 0 euro a 100.000 euro, l’importo da pagare è di 200 euro;
- Scaglioni di fatturato da 100.000,01 euro a 250.000 euro, l’importo da pagare è pari a 200 euro a cui aggiungere un’aliquota dello 0,015%;
- Scaglioni di fatturato da 250.000,01 euro a 500.000 euro, la somma da versare è di 222,50 euro a cui aggiungere un’aliquota dello 0,013% della parte eccedente 250.000 euro;
- Scaglioni di fatturato da 500.000,01 euro a 1.000.000 euro, la somma da versare è di 255 euro a cui aggiungere un’aliquota dello 0,10% della parte eccedente 500.000 euro;
- Scaglioni di fatturato da 1.000.000,01 euro a 10.000.000 euro, l’importo da versare è di 305,00 euro a cui aggiungere un’aliquota dello 0,009% della parte eccedente 1.000.000 euro;
- Scaglioni di fatturato da 10.000.000,01 euro a 35.000.000 euro, l’importo da versare è di 1.115,00 euro a cui aggiungere un’aliquota dello 0,005% della parte eccedente 10.000.000 euro;
- Scaglioni di fatturato da 35.000.000,01 euro a 50.000.000 euro, la somma da pagare è di 2.365 euro a cui aggiungere un’aliquota dello 0,003% della parte eccedente 35.000.000 euro;
- Scaglioni di fatturato oltre 50.000.000 euro, la somma da versare è di 2.815 euro a cui aggiungere un’aliquota dello 0,001% della parte eccedente 50.000.000 euro (fino a una soglia massima di 40.000 euro).
Le sanzioni
In caso di omesso o ritardo versamento della somma dovuta, la sanzione corrisponde a un importo compreso tra il 10% e il 100% del totale dovuto. In ogni caso, è prevista la riduzione di sanzione con riferimento al ravvedimento operoso, entro e non oltre un anno dalla scadenza.
Nello specifico, sul modello F24 sarà necessario utilizzare i seguenti codici tributo:
- 3850 per il diritto camerale
- 3851 per gli interessi moratori
- 3852 per la sanzione ridotta