Quando un’impresa si rende conto di non poter raggiungere, con le proprie forze un obiettivo, valuta la possibilità di unirle con quelle di altre, nel tentativo di unire le risorse, le strutture, le idee e la manodopera di tutte per formare un consorzio.
Il contratto di consorzio
I partecipanti a un consorzio sono aziende che svolgono la stessa attività o le cui attività sono collegate. Basti pensare ai consorzi agricoli o alimentari.
Ma esistono anche consorzi misti, che coinvolgono oltre alle imprese, anche enti pubblici ed enti privati. Il consorzio è un contratto plurilaterale con scopo comune, esso viene disciplinato dal nostro codice civile per quanto concerne l’organizzazione e la forma.
All’interno del contratto devono essere indicati: l’oggetto, la durata, la sede dell’ufficio (se presente), gli obblighi e i contributi dei membri del consorzio, le condizioni di ammissione, i casi di recesso ed esclusione; le sanzioni per l’inadempimento degli obblighi.
Il contratto di consorzio non può essere modificato, a meno che non ci sia la volontà di tutte le parti di farlo. Le modifiche vanno messe per iscritto, pena di nullità.
Tipologie di consorzio
La legge prevede diverse tipologie di consorzi che il codice civile regola in modo diverso:
Consorzio interno: gli imprenditori partecipanti regolamentano tutte le attività e le fasi delle imprese consorziate: non hanno soggettività giuridica, né autonomia patrimoniale.
Consorzio con attività esterna, l’organizzazione delle imprese appartenenti è destinata ad attività rivolte all’esterno dello stesso consorzio, il quale è destinato a svolgere attività che lo mettono in relazione con soggetti terzi. In tal caso, il consorzio ha una propria soggettività e un’autonomia patrimoniale.
Esistono anche i consorzi in materia di appalti, nei quali le imprese si uniscono per organizzare e coordinare la partecipazione ad una procedura di appalto. Pertanto, tali consorzi sono autorizzati a presentare offerte a gare e trattative private. Le condizioni sono le stesse previste per la partecipazione delle riunioni di imprese. Infatti, i consorzi devono avere gli stessi requisiti richiesti ai raggruppamenti temporanei di imprese.
Costituzione di un consorzio
Il consorzio è un contratto stipulato da più imprese che hanno la stessa finalità. Per costituire un consorzio si deve scegliere la tipologia a cui aderire.
L’atto costitutivo può essere sottoscritto anche in assenza di un notaio, sotto forma di scrittura privata se si tratta di un consorzio interno. In caso contrario, ovvero di consorzio con attività esterna, l’atto va depositato al Registro delle Imprese entro 30 giorni.
Ogni consorzio deve dotarsi di un fondo costituito dai contributi degli imprenditori partecipanti e dai beni acquistati per mezzo di questi contributi.
I consorzi hanno un regime fiscale che varia a seconda della tipologia, per questo sono tenuti all’adempimento degli obblighi fiscali (iscrizione alla Camera di Commercio e apertura di partita IVA, nonché iscrizione all’INPS.
Cause di scioglimento del consorzio
Il consorzio può essere sciolto per scadenza della sua durata (10 anni se non c’è stata una determinazione differente).
Perché l’oggetto per il quale è stato costituito è stato raggiunto o perché è stato impossibile raggiungerlo. Oppure per volontà unanime di tutti i consorziati. Altresì, viene sciolto per deliberazione dei consorziati qualora sussista una giusta causa, così come prevede l’art. 2606 c.c. e infine per provvedimento dell’autorità governativa nei casi ammessi dalla legge o per altre cause previste nel contratto.