Il consorzio è un’associazione di più imprese che hanno come scopo un obiettivo comune in cui la collaborazione è l’elemento principale.
Consorzio: la definizione normativa
Il Consorzio è istituito dall’articolo 2602 del codice civile. La norma cita: “con il contratto di consorzio più imprenditori istituiscono un’organizzazione comune per la disciplina o per lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese“. Così si evidenzia lo scopo preciso di realizzare interessi finanziari dei partecipanti, attraverso la collaborazione tra le imprese consorziate. Dunque si tratta di una collaborazione interaziendale, regolata però da norme decise in comune, oltre a quelle previste per legge. Infatti i consorzi sono regolati da norme ben precise, contenute nel codice fiscale, in riferimento alla forma e alle regole di gestione.
Forma e contenuto del contratto
Il contratto che lega tra loro le imprese deve essere fatto per iscritto, altrimenti potrebbe essere nullo. Tuttavia ci sono dei punti che sono fondamentali, tra cui:
- l’oggetto e la durata del consorzio;
- la sede dell’ufficio, se costituito;
- i poteri degli organi consortili anche in merito alla rappresentanza in giudizio;
- gli obblighi assunti e i contributi dovuti dai consorziati;
- le condizioni di ammissione di eventuali nuovi membri;
- i casi di esclusione e di recesso;
- le sanzioni per l’inadempimento degli obblighi dei consorziati.
Inoltre se il consorzio ha per oggetto il contingentamento della produzione e degli scambi, il contratto deve stabilire le quote dei singoli e i criteri di determinazione delle stesse.
Quanto dura e come si costituisce un consorzio?
Se non disposto in maniera diversa un consorzio dura 10 anni. Tuttavia essendo un contratto viene stipulato da soggetti diversi, di norma imprenditori. Sono loro che attraverso alcuni passi costituiscono il consorzio. Il primo passo è quello di scegliere la tipologia consortile. Mentre il secondo è quello di iscriversi presso il Registro delle imprese. L’estratto deve contenere:
- la denominazione e l’oggetto del consorzio e la sede dell’ufficio;
- il cognome e nome dei consorziati;
- la durata;
- le persone che vengono attribuite di incarichi come: presidenza e direzione;
- il legale rappresentante;
- il modo di formazione del fondo consortile e le norme relative alla liquidazione.
Altro step molto importante è quello di creare un fondo consortile. Si tratta di tutti i contributi e i beni acquistati che concorrono a formarlo. Per tutta la durate del consorzio i partecipanti non possono chiedere la divisione del fondo e i creditori non possono far valere diritti su di esso. Infine occorre provvedere agli obblighi fiscali.
Le tipologie di consorzio
In linea generale i consorzi possono essere divisi in tre grandi categorie. Ad esempio nel consorzio interno tutti i partecipanti regolano le loro attività e le fasi delle imprese consorziate. Mentre in materia di appalti le imprese tendono a consorziarsi proprio per eseguire correttamente la procedura. Un accordo fatto così può quindi presentare offerta a gare e a trattative private. Infine il consorzio con attività esterna è quello in cui l’organizzazione dei consorziati è destinata ad attività rivolte verso l’esterno del consorzio stesso. Cioè il consorzio svolge delle attività che lo mettono in relazione con soggetti terzi. Esistono poi i consorzi obbligatori che nascono con provvedimento dell’autorità governativa.
Retrocessione e scioglimento
Nei casi di recesso e di esclusione previsti dal contratto, la quota di partecipazione del consorziato receduto o escluso si accresce proporzionalmente a quella degli altri. Pertanto il mandato nei confronti del soggetto che è uscito perde la sua efficacia. Tuttavia il contratto di consorzio si scioglie:
- decorso il tempo stabilito per la sua durata;
- per il conseguimento dell’oggetto o per l’impossibilità di conseguirlo;
- secondo la volontà unanime dei consorziati;
- per deliberazione dei consorziati;
- su provvedimento dell’autorità governativa, nei casi ammessi dalla legge;
- per altre cause stabilite dal contratto costitutivo.
I vantaggi che può offrire un consorzio
La logica dello scegliere di unirsi ad altri imprenditori segue lo slogan: “L’unione fa la forza”. Infatti l’appartenenza ad un gruppo di imprese riunite può offrire diversi vantaggi. Il primo potrebbe essere legato all’ampliamento della rete di conoscenze ed aumento di rapporti commerciali. Inoltre il consorzio ha la facoltà di fare eseguire i lavori assunti in appalto ad una delle imprese collegate, magari specializzate nel settore. Questo permette di presentare un’offerta vantaggiosa o addirittura lavorano in subappalto. Ma una cosa molto importante è che l’impresa consorziata mantiene sempre e comunque la sua autonomia. Quindi le sue scelte interne in riferimento a marketing, governance, gestione delle risorse rimangono sempre proprie. Ma può dire sempre la sua in merito alle scelte del gruppo di cui si fa parte, anche se la rappresentanza nei confronti dei terzi rimane in capo al gruppo.
La responsabilità verso i terzi
Cosa si interde per responsabilità verso i terzi? Secondo l’articolo 2615 del codice civile, per le obbligazioni assunte in nome del consorzio dalle persone che ne hanno la rappresentanza , i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sul fondo consortile. Mentre per le obbligazioni assunte dagli organi del consorzio per conto dei singoli consorziati, rispondono questi ultimi solidamente con il fondo consortile. Infine nel caso di insolvenza nei rapporti tra i consorziati il debito dell’insolvente si ripartisce tra tutti in proporzione alle quote.