La legge vigente prevede varie tipologie di maternità: obbligatoria, facoltativa e anticipata. In questo articolo cerchiamo di analizzarle e di scoprirne le differenze che sono espresse in termini di durata, retribuzione e funzionamento.
Detto ciò, premettiamo che il congedo di maternità consiste in un lasso temporale in cui la madre gode del diritto di astensione obbligatoria dal lavoro con riferimento agli ultimi mesi della gravidanza e nei primi mesi successivi al parto, per una durata totale di cinque mesi.
Maternità obbligatoria
La maternità corrisponde al periodo di tempo in cui la lavoratrice si assenta dal lavoro obbligatoriamente per motivi di gravidanza o nel cosiddetto puerperio, in cui la donna si prende il tempo per la cura del bambino e per dare il tempo fisiologico di ripresa fisica successiva al parto che corrisponde a sei settimane.
Il congedo di maternità è obbligatorio quando la lavoratrice non può rinunciarvi. Come già anticipato, la durata è pari a cinque mesi, ma se ella volesse rientrare sul posto di lavoro dopo aver partorito, deve presentare un certificato medico che dimostra la mancanza di rischi per la sua salute.
La lavoratrice gode anche di una certa flessibilità. Infatti, può suddividere i cinque mesi previsto obbligatoriamente in diverse modalità:
- cinque mesi da sfruttare tutti post parto;
- due mesi prima del parto e tre mesi dopo;
- un mese prima del parto e quattro mesi dopo l’evento.
Maternità facoltativa
La normativa vigente prevede che nei primi 12 anni di vita del bambino, la lavoratrice madre (o il padre lavoratore) possa chiedere un periodo di maternità facoltativa, denominata congedo parentale.
Questo lasso temporale dura sei mesi, ma viene riconosciuto solo alla lavoratrice o lavoratore (visto che ne può beneficiare anche il padre del bambino) che detengono un contratto di lavoro.
Qualora il genitore fosse single, quindi, in assenza del supporto del coniuge, la maternità facoltativa verrebbe estesa a dieci mesi. E’ importante sottolineare che tale lasso temporale può essere frazionato, addirittura anche in ore.
Maternità anticipata
Si tratta di un caso particolare, in quanto la lavoratrice può astenersi dal lavoro sin dall’inizio della gravidanza o comunque prima degli ultimi cinque mesi previsti dalla legge, nel caso di gravidanza a rischio o in presenza di condizioni di lavoro che possano affaticarla oltre modo, mettendo così a rischio la sua salute ma anche quella del nascituro.
La maternità anticipata può essere disposta dal medico o dall’Ispettorato Territoriale del Lavoro.
Differenza di retribuzione
Come già accennato, una delle differenze tra le varie tipologie di maternità (obbligatoria, facoltativa e anticipata) consiste nella retribuzione.
L’indennizzo per maternità obbligatoria è pari all’80% della normale paga giornaliera che viene calcolata sull’ultima busta paga antecedente il periodo di congedo. Lo stesso criterio viene utilizzato in caso di maternità anticipata. L’indennità è a carico dell’INPS ma viene anticipata dal datore di lavoro.
Per quanto concerne la maternità facoltativa, nei primi sei anni di vita del bambino fino agli otto anni, la retribuzione corrisponde al 30% della paga normalmente ricevuta, ma solo se il richiedente ha un reddito inferiore a 2,5 volte l’importo annuo del trattamento minimo di pensione. Qualora il bambino avesse un’età compresa tra otto e dodici anni, si potrà fruire del congedo, ma non si riceverà alcuna retribuzione.
Ti potrebbe interessare leggere anche:
- Congedo di maternità: come funziona per dipendenti e per autonomi
- Maternità e diritti: le tutele per la madre lavoratrice