Tra le novità in arrivo con il decreto legge Fiscale ci sarà l’introduzione di un nuovo calendario per le cartelle esattoriali. Cambieranno le date per la rottamazione e i versamenti legati alle cartelle stesse. Ci sarà più tempo per pagare: dai 60 giorni si passerà a 150 giorni. Le cartelle sono quelle relative al periodo dal 1° settembre al 31 dicembre 2021.
Quali cartelle esattoriali rientrano tra le novità del decreto Fiscale?
Le nuove scadenze per il pagamento delle cartelle esattoriali con la proroga dei 150 giorni riguardano le cartelle ricevute nei mesi da settembre a dicembre 2021. La proroga della scadenza riguarda anche la decorrenza degli interessi di mora e dell’avvio della procedura di pignoramento. Per il ricorso, invece, sono previsti 60 giorni dalla data di ricezione della cartella esattoriale.
Invio delle cartelle esattoriale dopo il periodo di sospensione Covid
La misura contenuta nel decreto Fiscale approvato il 15 ottobre nel Consiglio dei ministri relativa alle cartelle esattoriali deriva dal blocco di riscossione delle stesse imposto dall’articolo 68 del decreto legge numero 18 del 2020. La sospensione infatti disponeva che a partire dall’8 marzo 2020 l’agente della riscossione non potesse notificare cartelle di pagamento e di intraprendere azioni volte al recupero delle somme. Pertanto, l’Agenzia delle entrate, durante il periodo di sospensione, non ha potuto notificare, tra gli altri, anche le ipoteche, gli atti di pignoramento e i preavvisi di fermo dei veicoli.
Pagamento cartelle esattoriali ricevute dal 1° settembre 2021
La sospensione della notifica delle cartelle esattoriali è terminata il 31 agosto 2021. Ciò significa che, a partire dal 1° settembre scorso, l’Agenzia delle entrate ha potuto nuovamente inviare avvisi di riscossione nonostante le permanenti difficoltà dei contribuenti. Da qui l’intervento del governo nell’adeguare il ripristino delle operazioni di riscossione con scadenze meno rigide. Intervento che è arrivato nel decreto Fiscale di venerdì scorso.
Cosa impone il decreto Fiscale sulla riscossione delle cartelle esattoriali?
Sulle cartelle esattoriali, nel dettaglio della norma, l’articolo 2 del decreto Fiscale impone che la scadenza del pagamento sia posticipata fino a 150 giorni rispetto limite dei 60 giorni. Pertanto i contribuenti hanno fino a 5 mesi dall’arrivo della cartella notificata tra il 1° settembre e il 31 dicembre prossimo per procedere con il pagamento. Diversamente, chi ha già provveduto al pagamento della somma indicata nella cartella ricevuta, non può richiedere alcun rimborso. Si tratta, infatti, di importi che i contribuenti devono comunque versare.
Cartelle esattoriali, da quando iniziano a decorrere gli interessi di mora?
In virtù del nuovo decreto cambia anche il meccanismo di calcolo degli interessi di mora per il mancato pagamento. La norma generale, infatti, fissa a 60 giorni la decorrenza degli interessi. Con il decreto Fiscale, invece, gli interessi inizieranno a decorrere solo dopo i 150 giorni concessi dal governo per il pagamento di quanto dovuto e indicato nella cartella esattoriale. Per effetto della norma, inoltre, prima dei cinque mesi non potranno partire nemmeno le azioni volte al pignoramento dei beni (recupero coattivo di quanto dovuto dal contribuente). Prima dei 150 giorni non potranno partire, pertanto, neppure le azioni esecutive.
Decreto fiscale: cosa avviene per il fermo dei veicoli e l’ipoteca?
Il decreto fiscale non menziona gli strumenti cautelari dell’ipoteca e del fermo dei veicoli. Tuttavia, l’interpretazione della norma porta a ritenere che la proroga dei pagamenti dei contribuenti a 150 giorni dalla ricezione dell’avviso sia da estendersi anche a questi due casi. Con un’attenzione maggiore sui termini di presentazione del ricorso. Infatti, se il termine di pagamento slitta da 60 a 150 giorni, quello per la presentazione del ricorso deve avvenire entro i consueti 60 giorni dalla ricezione dell’avviso. Infine, il decreto Fiscale non si applica per le ingiunzioni di versamento degli enti regionali e comunali. Per il pagamento agli enti territoriali il limite, infatti, rimane sempre a 60 giorni dal giorno della ricezione dell’avviso di pagamento.