I buoni fruttiferi postali sono considerati da sempre un investimento sicuro e negli anni passati hanno avuto molto successo in quanto avevano tassi di interesse davvero ragguardevoli con importi che in pochi anni si moltiplicavano. Nel tempo però non sono mancate dispute in quanto la disciplina non è sempre chiara. In questo caso parleremo di un’importante sentenza della Corte di Cassazione, la n° 24639 del 2021, recentissima che ha fatto chiarimenti sul rimborso dei buoni fruttiferi postali cointestati in caso di morte di uno dei cointestatari.
Buoni Fruttiferi Postali coitestati con clausola “pari facoltà di rimborso”
Quante persone nel tentativo di liquidare un buono fruttifero postale hanno ricevuto un diniego da parte del dipendente di Poste Italiane SPA perché il cointestatario era deceduto e quindi il buono doveva ricadere in successione? Sicuramente tanti e molti hanno proceduto seguendo le indicazioni del dipendente. In realtà tale comportamento potrebbe essere stato sbagliato. Ecco i chiarimenti della Corte di Cassazione.
Vi è l’abitudine di intestare i buoni fruttiferi postali sempre ad almeno due soggetti, (spesso genitore/figlio o tra coniugi) si ritiene che questo sia un comportamento più prudente ed è da dire che in questo caso che vedremo, questa opinione davvero diffusa ha le sue buone ragioni. Nel caso concreto, due coniugi avevano “acquistato” in buono fruttifero postale cointestandolo con la clausola “pari facoltà di rimborso” in applicazione dell’articolo 2021 del codice civile (legittimazione del possessore). Questa implica che ciascuno dei cointestatari può liquidare il buono autonomamente, basta presentarlo presso l’ufficio postale.
Il caso: diniego di liquidazione dei Buoni Fruttiferi postali al cointestatario superstite
Nel nostro caso dopo la morte di uno dei cointestatari con pari facoltà di rimborso, l’altro proprietario/coniuge decide di riscuotere il Buono e Poste Italiane SPA, attraverso il dipendente, afferma che per liquidare il 100% del montante occorre una quietanza congiunta degli eredi del cointestatario deceduto, in quanto il 50% dovrebbe ricadere in successione.
Il coniuge superstite decide quindi di proporre ricorso presso il Giudice di Pace di Cosenza che sposa la tesi di Poste Italiane e conferma il rimborso al 50%. A questo punto il coniuge superstite propone appello verso tale decisione presso il Tribunale di Cosenza che invece stabilisce che occorre rimborsare il 100% in virtù della clausola “pari facoltà di rimborso”.
Secondo il Tribunale la clausola “pari facoltà di rimborso” vigente per contratto quando le parti sono entrambe in vita, devi ritenersi valida ed effettiva anche in seguito alla morte di uno dei cointestatari. Infatti, secondo il Giudice affermare la necessità di ottenere una quietanza congiunta degli eredi vorrebbe dire togliere valore alla clausola “pari facoltà di rimborso” andando oltre la volontà dello stesso congiunto. Sottolinea inoltre che non c’è nessuna previsione normativa che indichi il venir meno automatico del valore di tale clausola.
Aggiunge quindi che Poste Italiane non può rifiutarsi di rimborsare il 100% del Buono alla semplice presentazione dello stesso da parte del cointestatario e se anche dovesse esservi una lesione dei diritti degli eredi, ciò riguarda i rapporti tra coeredi che dovranno quindi risolvere loro in altra sede.
La pronuncia della Corte di Cassazione: Poste Italiane deve rimborsare i Buoni cointestati “A Vista”
Poste Italiane SPA propone un ricorso avverso tale decisione e da qui arriva l’importante pronuncia della Corte di Cassazione in materia, ricordiamo n° 24639 del 2021.
Poste Italiane nel suo ricorso chiede l’applicazione dell’articolo 187 del d.P.R. numero 256 del 1989, concernente i libretti di risparmio, ai buoni postali fruttiferi, come previsto dall’articolo 203 dello stesso decreto. L’articolo 187 stabilisce che le somme depositate in libretti postali cointestati possono essere liquidate con con quietanza di tutti gli aventi diritto . Il successivo articolo 203 delle stesso decreto stabilisce che l’articolo 187 si applica anche ai buoni fruttiferi postali, ma precisa che si applica solo se “non sia diversamente disposto dalle norme del presente titolo VI”.
La differenza che però c’è da notare è che in realtà in questo caso specifico non si è di fronte a un ordinario buono, ma a uno con “pari facoltà di rimborso” e quindi con una disciplina specifica. Di conseguenza, secondo la Corte di Cassazione non si tratta di prodotti che possono essere considerati omogenei alla stregua dei libretti di risparmio postali e quindi non si applica l’articolo 203, già citato.
I Buoni Fruttiferi Postali non entrano in successione
La Corte di Cassazione va oltre, infatti Poste Italiane nel suo ricorso avverso la sentenza del Tribunale evidenzia anche un’altra cosa e cioè che i buoni dovrebbero entrare in successione e che di conseguenza su di essi si applica l’articolo 48 del Testo Unico sull’imposta sulle successioni e donazioni. Dilungarsi in questa sede sul contenuto del citato articolo creerebbe confusione, deve solo essere rilevato che la Corte di Cassazione è di contrario avviso.
Sottolinea che “ai fini dell’imposta di successione, i buoni risultano equiparati ai Titoli di Debito di Stato, che come tali non rientrano nell’attivo ereditario “ e a suffragare questa tesi, che darà sollievo a tante persone, la Corte di Cassazione cita la Risoluzione del 13 luglio 1999 n.115 – Min. Finanze – Dip. Entrate Aff. Giuridici Serv. IV, in cui viene sottolineato che i buoni fruttiferi postali sono da equiparare aTitoli di Debito Pubblico e di conseguenza esclusi dall’attivo ereditario. L’erede deve comunque presentare la dichiarazione di esonero (comma 7 dell’articolo 28 del T.U. n. 346/90 ).
Sintesi
I principi che possono ricavarsi in sintesi da questa fondamentale sentenza sono:
- Se si è cointestatari di buoni fruttiferi postali con clausola “pari facoltà di rimborso” e uno dei cointestatari muore, Poste Italiane, e quindi i suoi dipendenti, non può negare il rimborso totale a vista del buono stesso comprensivo anche di interessi maturati;
2. I buoni fruttiferi postali non rientrano nella successione e di conseguenza non ci sono gli oneri previsti per la successione stessa;
3. se vi sono questioni ereditarie tra coeredi non devono interessare Poste Italiane, i coeredi possono risolverli con gli altri strumenti previsti da legge la questione.
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