Le imprese possono presentare fino al 31 ottobre 2021 la domanda per il bonus pubblicità. La misura consente di accedere al credito di imposta per gli investimenti pubblicitari fino al 50%. L’agevolazione non è cumulabile con altri bonus e sarà riproposta anche nel 2022.
Chi può presentare domanda per il bonus pubblicità entro il 31 ottobre 2021?
La domanda per il bonus pubblicità può essere presentata sia dalle imprese che dai lavoratori autonomi. Possono inoltrare l’istanza anche gli enti non commerciali. Il sostegno prevede la possibilità di utilizzare il credito di imposta del 50% sulle spese ammissibili per la pubblicità.
Quali sono le spese ammissibili per il credito di imposta del bonus pubblicità?
Le spese ammesse al bonus pubblicità riguardano gli investimenti in campagne pubblicitarie svolte:
- sui quotidiani e sui periodici, anche nel formato digitale;
- sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, sia digitali che analogiche;
- non sono ammissibili le spese sostenute per la pubblicità sui canali Rai.
In particolare, le spese di pubblicità sostenute sui giornali devono essere indirizzate a editori iscritti nel Registro degli operatori di comunicazione (Roc). È necessaria che l’editore abbia al suo interno la figura del direttore responsabile.
Spese ammissibili per il bonus pubblicità 2021: quali sono escluse dal credito di imposta?
Il massimo delle spese ammissibilità per accedere al credito di imposta per il bonus pubblicità è di 50 milioni di euro all’anno. Non risultano ammissibili le spese sostenute per acquistare gli spazi nell’ambito della programmazione o di palinsesti editoriali. Dunque, sono escluse le spese di televendite di servizi e di beni, quelle per l’acquisto di spot tv o radiofonici. Sono altresì esclusi anche gli spazi promozionali inerenti servizi di giochi, scommesse, pronostici che diano luogo a vincite in denaro. Esclusi anche i servizi (a sovrapprezzo) di linee chat, inserzioni sui social network e quelle sui motori di ricerca.
Come considerare le spese ammissibili per il bonus pubblicità?
Ai fini del bonus pubblicità devono essere escluse anche le spese accessorie, quelle di intermediazione e tutti i costi sostenuti diversi dallo spazio pubblicitario. Anche se connessi o funzionali, dunque, i costi accessori non devono rientrare nell’imponibile del bonus stesso. Le spese ammesse al bonus pubblicità devono essere state sostenute durante l’intero 2021 (1° gennaio-31 dicembre). Il bonus verrà riproposto nel 2022 con possibilità di presentare domanda a marzo prossimo. Anche per il 2022 le spese ammesse sono quelle dal 1° gennaio al 31 dicembre del prossimo anno.
Come presentare domanda per il bonus pubblicità?
La domanda per il credito di imposta 2021 del bonus pubblicità va presentata entro il 31 ottobre 2021 direttamente al sito internet Entratel dell’Agenzia delle entrate. L’inoltro della domanda è possibile dopo essersi autenticati sul sito dell’Agenzia e aver compilato il modello dedicato. Nel modello devono essere iscritte tutte le spese (ammissibili) per la pubblicità sostenute nell’arco del 2021. Pertanto vanno indicate anche le spese che si prevede di sostenere a tale finalità fino alla fine dell’anno.
Come viene gestita la domanda del bonus pubblicità?
Le richieste del bonus pubblicità vengono gestite direttamente dal Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Dopo l’invio della domanda, il richiedente dovrà controllare la pubblicazione degli elenchi degli ammessi. L’elenco riporterà anche la percentuale del credito di imposta riconosciuto e concesso. La richiesta di erogazione del credito di imposta e il consuntivo delle spese ammesse possono essere presentate entro il 31 gennaio 2021.
Domanda bonus pubblicità del 2022
La nuova domanda per le spese di pubblicità sostenute nel 2022 può essere presentata dal 1° al 31 marzo del prossimo anno. Le modalità di presentazione dell’istanza sono le stesse, cosi come le spese ammissibili. Anche per le domande del 2022 è prevista la pubblicazione degli elenchi delle imprese, degli autonomi e degli enti non commerciali ammessi. La presentazione del modulo di richiesta di erogazione del credito di imposta e il consuntivo delle spese può essere presentata fino al 31 gennaio 2023.
Bonus pubblicità non cumulabile con altre agevolazioni
Il credito di imposta calcolato sulle spese ammissibili al bonus pubblicità non è cumulabile. Ciò significa che per la stessa spesa non può essere richiesta più di un’agevolazione. Pertanto, se su di un investimento pubblicitario è stata già richiesta un’agevolazione statale, regionale o di contributi di fondi europei, la stessa spesa non può essere oggetto di beneficio del bonus pubblicità.
Come utilizzare il credito di imposta del bonus pubblicità?
Il credito di imposta del bonus pubblicità si può usare solo in compensazione. Pertanto, per l’utilizzo è necessario presentare il modello F24 tramite i servizi on line dell’Agenzia delle entrate. Il codice tributo da inserire è 6900.