L’Agenzia delle Entrate con l’interpello n. 653 del 4 ottobre 2021 ha fornito ulteriori delucidazioni sul Bonus prima casa per gli under 36. In particolare, ha spiegato che è possibile ottenere l’agevolazione anche per proprietà acquisite, rifacendosi, tra l’altro, a quanto stabilito nella risoluzione 38/E del 28 maggio 2021.
La risposta è relativa alla richiesta di usufruire dell’agevolazione di una persona che si è aggiudicata un immobile all’asta con decreto di trasferimento del Tribunale, ma non ancora registrato dall’Agenzia delle Entrate.
Il richiedente, infatti, voleva sapere se fosse possibile ottenere il Bonus prima casa under 36 sia nel momento del pagamento delle imposte dovute per la registrazione del decreto di trasferimento che nel momento della futura stipula del contratto di mutuo.
L”Agenzia delle Entrate ha chiarito che si può fruire del Bonus prima casa under 36 anche quando un immobile viene acquisito mediante un provvedimento giudiziale. Inoltre, l’Agenzia ha precisato che ai fini della fruizione del Bonus prima casa under 36 non assume alcun rilievo il riferimento al momento del futuro rogito del mutuo. L’unica cosa da prendere in considerazione è il rispetto dei requisiti previsti dal decreto Sostegni bis.
I requisiti
I requisiti principali del Bonus prima casa under 36 sono due: chi richiede il mutuo non deve aver compiuto 36 anni nell’anno in cui avviene il rogito e l’ISEE può indicare un valore fino a 40.000 euro annui.
Inoltre, la casa da acquistare non deve rientrare nelle categorie catastali per le quali è previsto il pagamento dell’IMU pur trattandosi di prima casa. Le classi catastali di riferimento sono:
- A/1 (Abitazioni di tipo signorile)
- A/8 (Abitazioni in ville)
- A/9 (Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici).
Naturalmente, l’immobile in questione oggetto dell’acquisto deve essere ubicato nel Comune in cui l’acquirente risiede o che sposta la propria residenza entro diciotto mesi dall’acquisto.
Chi presenta l’istanza deve anche dichiarare di non essere titolare di alcuna parte, anche in regime di comunione legale con il coniuge, su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà, nuda proprietà, usufrutto, uso e abitazione acquistata con le agevolazioni anzidette.
Inoltre, nel caso in cui fosse ancora titolare di un’altra casa già acquistata con le agevolazioni in parola, di voler trasferire a titolo oneroso o gratuito quest’ultimo immobile entro un anno dalla data del rogito.
Queste dichiarazioni nel caso in esame, si legge nell’interpello, “sono rese dalla parte interessata, di regola, nelle more del giudizio, cosicché risultino nel provvedimento medesimo. (…), tuttavia, è possibile rendere tali dichiarazioni anche in un momento successivo, purché ciò avvenga prima della registrazione dell’atto”.
Quindi, tali dichiarazioni devono essere rese prima della registrazione dell’atto.
Sostanzialmente, è irrilevante il momento in cui viene stipulato il mutuo, rispetto a quando si beneficia dell’agevolazione, in quanto sono i requisiti che contano.