Accollo del mutuo, chi porta in detrazione gli interessi?

Il contribuente che accende un mutuo ipotecario per acquistare una prima casa, in sede di dichiarazione dei redditi gli viene concessa la possibilità di fruire di una detrazione dall’Irpef per gli interessi passivi pagati e gli oneri accessori.

La legge prevede una detrazione annua dall’imposta lorda sull’IRPEF pari al 19% degli interessi passivi e correlate spese accessorie, dovute dall’accollo di un mutuo ipotecario contratto su un immobile acquistato da adibire ad abitazione principale (pertinenze comprese), ma per un importo che non superiore ai 4.000 euro.

La detrazione dall’imposta lorda si può far valere in sede di dichiarazione dei redditi relativi al periodo d’imposta in cui gli interessi sono stati sostenuti.

Requisiti

  • l’accollo del mutuo da parte del contribuente che vuole fruire di una detrazione Irpef, deve riguardare l’acquisto di una prima casa. Con questa definizione s’intende l’abitazione dove il contribuente e/o i suoi familiari abitano abitualmente. E’ importante capire questo passaggio, ossia che l’immobile per cui il richiedente ha acceso un mutuo ipotecario possa divenire prima casa anche per il coniuge o per un parente fino al III grado ed affini entro il II grado. In caso di separazione legale, anche il coniuge rientra tra i familiari, ma solo fino alla sentenza di divorzio che sancisce la fine di qualsiasi rapporto di parentela. Tuttavia, il contribuente che si è accollato il mutuo, potrebbe continuare a mantenere il diritto di detrazione ma per la sola quota di competenza, situazione che di sovente si verifica sei i figli continuano ad abitare nella casa su cui pende il mutuo ipotecario. E’ importante sottolineare che l’abitazione principale può essere solo una.
  • L’immobile acquistato tramite l’accensione del mutuo ipotecario deve diventare prima casa entro un anno dall’acquisto.
  • Tale condizione deve permanere per tutto il periodo d’imposta per il quale si chiede la detrazione.
  • E’ necessaria la presenza di una garanzia di tipo ipotecario, anche se l’immobile ipotecato è un altro rispetto a quello acquistato e anche se l’immobile è di proprietà di una terza persona.
  • L’acquisto deve essere compiuto nell’anno precedente o seguente l’accollo del mutuo.
  • Per avere il diritto alla detrazione, chi eroga il mutuo deve essere residente in Italia o in uno degli Stati membri dell’Unione Europea.

A chi spetta la detrazione

Come già detto, hanno diritto alla detrazione d’imposta all’acquirente e contraente del mutuo ipotecario. Se ci sono più mutuatari, a ciascuno per la propria quota di competenza spetta la detrazione.

In presenza di contitolarità del contratto di mutuo o di più contratti, il tetto massimo di 4.000 euro sopra indicato, si riferisce all’ammontare degli interessi, oneri accessori e quote di rivalutazione sostenute.

Se il mutuo è cointestato con il coniuge fiscalmente a carico, chi sostiene per intero la spesa può fruire della detrazione per entrambe le quote di interessi passivi, ma solo nel caso in cui il coniuge a carico sia comproprietario dell’abitazione.

La detrazione spetta anche all’acquirente per la sola nuda proprietà. La detrazione, invece, non compete mai all’usufruttuario in quanto lo stesso non acquista l’immobile ma un diritto reale di godimento.

In caso di morte dell’intestatario del mutuo ipotecario, il diritto alla detrazione si trasmette all’erede o legatario o all’acquirente che si sia accollato il mutuo.

Oneri detraibili

La detrazione d’imposta spetta nell’anno in cui le spese sono state effettivamente sostenute, sia per gli interessi passivi che per gli oneri accessori, facciamo qualche esempio:

  • la parcella notarile per la stipula del contratto di mutuo ipotecario;
  • le spese di perizia dell’immobile su cui si è accesso il mutuo ipotecario;
  • le spese di istruttoria del mutuo;
  • l’imposta per l’iscrizione o la cancellazione dell’ipoteca;
  • l’imposta sostitutiva sul capitale prestato.

Non possono rientrare nella detrazione le seguenti spese:

  • la parcella notarile per l’atto di compravendita;
  • le imposte di registro, ipotecarie e catastali, l’IVA;
  • le eventuali spese di mediazione immobiliare;
  • le spese di assicurazione dell’immobile, nonostante sia l’istituto di credito concedente il mutuo ipotecario a richiederla come garanzia a copertura di eventuali danni all’immobile.

 

Informazioni su Carmine Orlando 405 Articoli
Nato a Milano nel 1971 ma campano d'adozione, ho sempre avuto una grande passione per la scrittura, pur lavorando come libero professionista in altri settori. La scoperta del Web Copywriting e il vasto quanto complesso mondo della SEO mi ha conquistato, tanto da aver intrapreso un lungo percorso di formazione a aver trasformato un hobby in una fonte primaria di guadagno. Sono stato per anni coordinatore della redazione per CentroMeteoItaliano.it, ho collaborato con Money.it, con Notizieora.it e con BlastingNews.com.