Transfer pricing è il tema di una circolare emessa dall’Agenzia delle entrate che permette di fare interrogazioni e chiarimenti entro il 12 ottobre.
Transfer pricing: che cos’è?
Il transfer pricing è una tecnica volta a spostare il reddito tra un Paese ed un altro. Ciò avviene attraverso l’applicazione, nelle organizzazioni infragruppo, di corrispettivi più alti o più bassi di quelli che sarebbero fissati da imprese indipendenti. Tuttavia lo spostamento del reddito avviene, con più frequenza, verso i Paesi con bassa fiscalità. Magari per godere del minor carico fiscale. Ebbene, in Italia il transfer pricing viene regolato dall’Articolo 110 comma 7 del Tuir. Infatti l’articolo contiene la modalità di determinazione del prezzo corretto. Prezzo da applicare nel trasferimento della proprietà di beni e servizi intangibili attraverso operazione tra imprese appartenenti allo stesso gruppo.
La circolare dell’Agenzia delle entrate
Come si legge dal Comunicato stampa dell’agenzia delle entrate, sarà possibile entro il 12 ottobre 2021 partecipare ad una consultazione pubblica. Tuttavia lo scopo è quello di acquisire le osservazioni di operatori economici ed esperti in materia di transfer pricing. Ma in particolare il documento di prassi, disponibile in bozza sul sito dell’Agenzia. Inoltre il modulo contiene anche indicazioni in merito alla documentazione idonea per verificare la conformità e la libera concorrenza delle transazioni infragruppo. Perché ciò che si deve rispettare è il rapporto di scambio tra il gruppo e ciò che si avrebbe in libera concorrenza.
Come inviare le proposte?
Le osservazioni e le proposte possono essere inviate fino al 12 ottobre solo telematicamente. L’indirizzo è [email protected]. Tuttavia lo schema da seguire è: Tematica – Paragrafo della circolare – Osservazione – Contributo – Finalità. Inoltre la circola in versione di bozza, su cui è possibile inviare le proprie considerazioni è organizzata come segue:
- Premessa;
- Contesto normativo di riferimento;
- Finalità e struttura del provvedimento;
- Contenuto del Masterfile;
- Contenuto della Documentazione Nazionale;
- Documentazione relativa alle stabili organizzazioni;
- Documentazione idonea per piccole e medie imprese;
- Forme, estensione e condizioni di efficacia della documentazione idonea:
- Forma del Masterfile e della Documentazione Nazionale;
- Termini di consegna della Documentazione;
- Estensione e condizioni di efficacia della documentazione idonea;
- Comunicazione del possesso della documentazione idonea;
- Documentazione sui servizi a basso valore aggiunto;
- Valutazione della documentazione idonea.
Infine una volta terminata la fase di consultazione pubblica, l’Agenzia delle Entrate pubblicherà i commenti arrivati, fatta eccezione per quelli contenenti espressa richiesta di non divulgazione.