Abbiamo già trattato l’argomento IMU prima casa, chi deve pagare questa imposta e che ne è esente, capendo che sono pochi i casi in cui il versamento della tassa è dovuta. Stavolta, vogliamo capire quando non si paga l’IMU sulla seconda casa oppure in quali casi il proprietario può fruire di varie riduzioni dell’imposta.
IMU seconda casa: quando non si paga
Nella maggioranza dei casi, l’IMU sulla seconda casa è dovuta, e in ogni caso non esistono condizioni per cui si è interamente esenti dal pagamento. Tuttavia ci sono diversi in cui il proprietario dell’immobile non è tenuto al versamento integrale della tassa, potendo fruire di alcune agevolazioni e riduzioni.
Prima di entrare nel merito della questione, precisiamo che l’IMU seconda casa rappresenta un tributo comunale dovuto da tutti coloro che possiedono un immobile che non sia prima casa (a meno che non rientri nelle abitazioni principali che rientrano nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, ossia per le abitazioni di tipo signorile, in ville, oppure castelli e palazzi di pregio storico e artistico.
Agevolazioni IMU seconda casa: pagamento ridotto
Una recente sentenza della Corte di Cassazione (sentenza n. 1263 Corte di Cassazione del 21 gennaio 2021), ha stabilito che a volte basta presentare un’autocertificazione con la quale si dichiara che l’immobile è disabitato o concesso in comodato d’uso gratuito a parenti, o ancora concesso in locazione a canoni molto bassi rispetto al normale valore di mercato.
In questi casi il proprietario deve presentare domanda al Comune nel quale è ubicato l’immobile per ottenere una riduzione sull’imposta dovuta del 50% che vale per tutto il periodo in cui sussistono tali condizioni, di ottenere una riduzione della tassazione del 50% “per tutto il periodo per il quale sussistono le condizioni suddette.
Il Dpr 445/2000 interviene in deroga sulla disposizione normativa vigente in materia di pagamento IMU seconda casa, secondo la quale le condizioni di inagibilità o inabitabilità dell’immobile devono essere necessariamente accertate dall’ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario.
Per gli immobili inagibili e inabitabili la Cassazione ha stabilito una riduzione del 50% dell’imposta da pagare, e nei casi in cui lo stato di inagibilità è noto anche al Comune, si arriva all’esenzione dal pagamento dell’imposta nella sua totalità, anche se il proprietario non ha presentato la richiesta di ottenere la riduzione dell’Imu.
La riduzione dell’Imu del 50% per la seconda casa quando si tratta di immobile concesso in comodato d’uso gratuito ai figli o ai genitori, sempre che questi soggetti la utilizzino come abitazione principale e che la casa in questione non sia registrata al catasto come abitazione rientrante nelle categorie di lusso (A/1, A/8 e A/9).
Possono beneficiare della riduzione del 50% dell’Imu anche gli immobili considerati di interesse storico e artistico come previsto dall’articolo 10 del D.L. n. 42 del 2004. Anche in questo caso per ottenere la riduzione dell’Imu bisogna presentare la dichiarazione Imu entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello per il quale viene calcolata l’imposta.
Una riduzione dell’Imu è prevista anche nei casi di immobili dati in locazione, a patto che si tratti di un contratto con canone concordato secondo la legge 431/1998. In questo caso la riduzione sarà del 75%.
Infine è prevista l’esenzione totale dal pagamento dell’Imu sulla casa familiare che viene assegnata al genitore affidatario dei figli.
Ricordiamo che in ogni caso è sempre importante verificare le delibere e i regolamenti comunali che potrebbero applicare riduzioni minori o maggiori dell’imposta, a seconda delle situazioni e dei bilanci.
Gli immobili di pensionati residenti all’estero
A seguito della Legge di Bilancio 2021, a partire da quest’anno, i pensionati che sono fiscalmente residente all’estero e proprietari di un immobile sul territorio italiano, potranno godere di alcune riduzioni sui costi della proprietà. Per la precisione, la decurtazione dell’IMU seconda casa è pari al 50%, a condizione che tale immobile non venga locato oppure concesso in comodato d’uso, e che i proprietari siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia.
Calcolo IMU seconda casa
L’aliquota IMU per le seconde case e le loro relative pertinenze è pari allo 0,86 per cento. I comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla fino all’1,06 per cento o diminuirla fino all’azzeramento.
Ma vediamo insieme quali sono i passaggi da fare per calcolare l’IMU sulle seconde case:
- individuare la rendita catastale, ottenibile dalla visura catastale e reperibile nel rogito, nell’ultima dichiarazione dei redditi oppure online attraverso il sito dell’Agenzia del territorio.
- Sommare la rendita catastale al 5% del suo valore (quindi moltiplicare il valore della rendita catastale per 1,05).
- Moltiplicare questo risultato per un coefficiente, valore che varia a seconda della tipologia dell’immobile, per ottenere la base imponibile. Per esempio per le seconde case rientranti nella categoria catastale A3, il coefficiente da utilizzare è 160.
- Ottenuta la base imponibile si dovrà aggiungere l’aliquota che è stata decisa dal comune di riferimento.