I permessi da legge 104 sono ottenuti per lavoratori fragili, per cui sono retribuiti. Chi li riceve in concessione ottiene il relativo pagamento in busta paga attraverso lo stesso importo che avrebbe ricevuto lavorando, quindi, a titolo di retribuzione. Tuttavia, ad erogare le somme corrispondenti è l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, ma il lavoratore otterrà il denaro dal datore di lavoro in anticipo in busta paga, con una specifica voce indicata nella colonna riportante i componenti di retribuzione spettanti.
Come avviene il calcolo
L’ammontare delle somme erogare per i permessi da legge 104 viene calcolato in relazione all’ultima mensilità ricevuta di stipendio che precede il permesso, sulla base delle soli componenti fisse. L’INPS si occupa, poi, di comunicare i tetti massimi annuali.
I permessi legge 104 non incidono sul Trattamento di Fine Rapporto e sulla tredicesima mensilità, in quanto scatta la contribuzione figurativa. Non vale lo stesso per il congedo straordinario biennale (Legge 151) per cui non maturano né il TFR né la tredicesima mensilità, così come neanche le ferie, e il datore di lavoro in corrispondenza della tredicesima e quattordicesima, trattiene già quanto anticipato a titolo per conto dell’INPS.
Tuttavia, a tal proposito ci sono state lamentele da parte dei fruitori dei permessi legga 104, in quanto hanno ricevuto un premio minore al previsto. L’interpretazione sulla legge 104 ha prestato il fianco ad errori commessi da parte dei datori di lavoro su retribuzione, ferie, tredicesima e quattordicesima mensilità o similari.
Secondo la Cassazione, gli incentivi di produzione, previa valutazione e verifica dei risultati ottenuti, non si limitano il numero delle ore o dei giorni effettivamente lavorati. Per questo motivo, le somme devono essere corrisposte interamente al dipendente fruitore dei permessi legge 104.
La legge 104 non prevede tagli in busta paga, per incentivi di produzione e nemmeno per tredicesima e quattordicesima. Inoltre, il lavoratore matura anche le ferie nei giorni di permesso quando non è presente in azienda.
Che si parla di retribuzione, incentivi di produzione, tredicesima e quattordicesima, i permessi legge 104 devono essere retribuiti come una normale giornata lavorativa. Sono retribuiti e garantiti da contributi figurativi che non influiscono sul calcolo delle ferie.
Non è previsto alcun tipo di taglio né delle ferie né della tredicesima, quando riposi e permessi non si cumulano con il congedo parentale. Nel caso specifico, ai fini della doppia gratifica (tredicesima e quattordicesima) il calcolo della retribuzione può essere ridotto solo se i permessi si cumulano con il congedo parentale ordinario (con sospensione dell’attività lavorativa) e con il congedo per malattia del figlio (indennità inferiore rispetto a quella prevista dalla Legge 104).
Pertanto, sono da considerarsi inammissibili e potrebbero configurare specifiche discriminazioni eventuali tagli di ferie e tredicesima dovuti a un’incidenza negativa dei permessi retribuiti (legge 104).
Tutto questo vale sia per i dipendenti pubblici e privati, ma si consiglia di fare riferimento alle indicazioni riportate dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di riferimento.
Permessi legge 104 retribuiti: a chi spettano
Si ricorda che i permessi retribuiti legge 104 previsti dall’art. 33 al comma 3 consistono nel permesso retribuito sulla base della retribuzione effettivamente corrisposta e coperto anche ai fini previdenziali da contribuzione figurativa, di astenersi da lavoro.
Per beneficiare dei permessi legge 104, si deve essere in possesso di determinati requisiti:
- i disabili affetti da situazioni di grave handicap;
- i familiari di disabili portatori di handicap grave, quindi, ci si riferisce al coniuge o ai genitori biologici o adottivi;
- i parenti o affini entro il secondo grado della persona disabile in situazione di gravità (l’estensione al terzo grado avviene se il coniuge o i genitori adottivi della persona portatrice di grave disabilità, abbiano almeno 65 anni d’età oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o assenti sia fisicamente che giuridicamente.
E’ da evidenziare che alle persone che assistono il disabile sono concessi i permessi retribuiti 104 anche se equiparati alla famiglia del convivente di fatto e della parte dell’unione civile alle più conosciute figure familiari o parentali del disabile.