La domanda all’Inps per lo sconto sui contributi delle partite Iva va presentata entro il 30 settembre 2021 a pena di decadenza. L’esonero parziale è applicabile nel tetto massimo individuale di 3.000 euro all’anno, con applicazione su base mensile. Inizialmente il termine per la presentazione della domanda era stato fissato al 31 luglio scorso dal decreto interministeriale numero 17 maggio 2021. L’Inps, con messaggio numero 2761 del 29 luglio 2021, ha posticipato la scadenza a fine settembre.
Autonomi e professionisti, chi può richiedere l’esonero contributivo?
La richiesta di esonero contributivo può essere fatta dai lavoratori autonomi e dai professionisti, iscritti alle gestioni previdenziali. Nel dettaglio, possono accedere alla misura:
- gli artigiani, i commercianti, i coltivatori diretti coloni e mezzadri, e gli iscritti alla gestione separata come professionisti;
- i lavoratori soci di società e i professionisti di uno studio associato;
Per queste due categorie l’esonero riguarda la contribuzione previdenziale di competenza del 2021, da versare con rate o acconti in scadenza al 31 dicembre 2021.
Esonero dei contributi dei professionisti, medici e infermieri
Possono presentare domanda di esonero contributivo anche i professionisti iscritti alle gestioni previdenziali secondo quanto prevedono i decreti legislativi numero 509 del 1994 e numero 103 del 1996 per i contributi da versare relativi all’anno di competenza 2021 in rate o acconti scadenti nell’anno in corso. La misura riguarda anche i medici, gli infermieri e altri operatori sanitari richiamati dalla legge numero 3 del 2018. Per la categoria dei professionisti sanitari, già collocati in pensione, l’esonero contributivo riguarda incarichi di lavoro autonomo o di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co.). L’applicazione dell’esonero riguarda la contribuzione dell’anno in corso da versare per acconti o rate entro fine 2021.
Esonero contributivo partite Iva, a chi si presenta la domanda
La domanda si presenta agli enti previdenziali interessati. Per gli iscritti alle Casse professionali la scadenza è fissata al 31 ottobre 2021. Nella domanda devono essere inserite varie dichiarazioni sotto la responsabilità del richiedente. Il richiedente deve dichiarare che, nel periodo oggetto di esonero, non deve aver avuto un contratto di lavoro subordinato. Fa eccezione il contratto di lavoro intermittente senza diritto all’indennità di disponibilità. La domanda non deve essere stata presentata per la stessa finalità presso un’altra forma di previdenza obbligatoria.
Requisiti di pensione e di reddito ai fini della domanda di esonero contributivo
Tra i requisiti richiesti all’atto della domanda e da sottoscrivere ai fini dell’esonero contributivo, vi è l’assenza di titolarità di pensione diretta. Fa eccezione l’assegno ordinario di invalidità e ogni altro emolumento disposto dagli enti di previdenza obbligatoria a integrazione del reddito a titolo di invalidità. Inoltre, tra i requisiti fondamentali per la richiesta di esonero contributivo rientra il reddito: in particolare, quello complessivo del 2019 non deve aver superato i 50mila euro.
Richiesta dei liberi professionisti iscritti alla Gestione separata Inps
I liberi professionisti iscritti alla Gestione separata Inps o alla gestione dei commercianti non obbligati al minimale contributivo devono dichiarare di aver percepito redditi negli anni di imposta del 2019 e 2020 e devono indicarne l’importo. Gli stessi devono quantificare la contribuzione relativa all’anno di imposta del 2021.
Sconto contributi: il richiedente deve essere in regola con i contributi
Spetta, a tutti i richiedenti, dichiarare sotto la propria responsabilità di essere in regola con il versamento della contribuzione previdenziale obbligatoria. Chi presenta domanda, tra le dichiarazioni deve sottoscrivere il “Quadro temporaneo per le misure di aiuti di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza Covid-19” presente nella sezione 3.1. Nel dettaglio, il richiedente non deve aver oltrepassato l’importo individuale degli aiuti concedibili.