Normativa differente per la sospensione dei lavoratori senza Green pass nelle aziende fino a 15 addetti rispetto alle aziende più grandi. E le differenze della norma, oltre a qualche polemica, non sono esenti da dubbi interpretativi. In particolare sulla sostituzione del lavoratore sospeso perché privo del documento verde e sulla sua sostituzione.
Senza Green pass in un’azienda fino a 15 addetti: la normativa
Le difficoltà interpretative della sospensione del lavoratore senza Green pass riguardano, in particolare, quanto previsto dal comma 7 dell’articolo 3 del decreto legge numero 127 del 2021, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 22 settembre scorso. La disciplina delle aziende con meno di 15 addetti ripropone il testo già contenuto nella bozza del decreto circolata nelle scorse settimane. Ma introduce qualche modifica in merito a come le imprese faranno fronte alle assenze del personale, considerando anche le ridotte dimensioni aziendali.
Sospensione e sostituzione del lavoratore senza Green pass
Resta la regola generale secondo la quale il lavoratore senza Green pass non può accedere al luogo di lavoro. L’assenza, pertanto, è considerata ingiustificata e al lavoratore non viene corrisposta la retribuzione. La differenza rispetto alla normativa delle imprese oltre i 15 addetti sembrerebbe riguardare solo la sostituzione del lavoratore assente ingiustificato un un nuovo addetto da assumere con contratto di somministrazione o a termine. La sostituzione è sempre ammessa secondo le regole valide per tutte le aziende, anche concordando un termine che faccia riferimento al rientro del lavoratore sospeso.
Cosa avviene se il lavoratore senza Green pass si mette in regola dopo pochi giorni?
Tuttavia, il problema potrebbe porsi allorquando il lavoratore senza Green pass e sospeso dovesse mettersi in regola nel giro di qualche giorno. E potrebbe farlo anche facendo un tampone, eventualmente da ripetere ogni 72 ore, e quindi replicando questa modalità di rinnovo del documento verde come dispone la norma. In tal caso, potrebbe ripresentarsi al lavoro. Proprio per questa eventualità, la norma probabilmente è stata disposta per andare incontro alle necessità delle aziende di più ridotte dimensioni.
Sostituzione del lavoratore privo di Green pass e rimpiazzo con uno con contratto a termine
Il decreto legge 127 del 2021 dispone che, trascorsi 5 giorni di assenza ingiustificata, il datore di lavoro possa stipulare un contratto a termine con un altro lavoratore per procedere alla sua sostituzione. La sospensione del lavoratore senza Green pass, in questo caso, può protrarsi per tutta la durata del contratto a termine del lavoratore assunto in sostituzione. Ma la durata massima prevista per la sostituzione non può andare oltre i 10 giorni.
Green pass: la sospensione del lavoratore senza può durare non meno di 10 giorni?
L’interpretazione della norma, a questo punto, sembrerebbe andare nella direzione secondo la quale il lavoratore senza Green pass, sospeso e sostituito, non possa rientrare a lavoro prima dei dieci giorni. Anche se, nel frattempo, dovesse mettersi in regola con il documento verde, dovrebbe rimanere fuori dall’azienda e senza stipendio. Quindi per i giorni della sostituzione (fino a dieci), il datore di lavoro farebbe lavorare e retribuirebbe il solo sostituto. In questo modo non dovrebbe sopportare il disagio di dover assumere un altro lavoratore per una durata inferiore ai 10 giorni o trovarsi nella condizione di dover pagare due lavoratori.
Cosa avviene dopo la sospensione dei 10 giorni nel caso di un lavoratore privo di Green pass?
Trascorsi i 10 giorni della sospensione del lavoratore (nel frattempo sostituito da altro lavoratore) privo di Green pass, se il primo continua a non possedere il documento verde la sospensione può allungarsi di altri dieci giorni. E, dunque, al lavoratore chiamato in sostituzione potrebbe essere disposta una proroga del contratto o della somministrazione a termine. Solo al superamento anche del secondo termine (20 giorni) tornerebbero a essere applicate le norme generali in materia di sostituzione del lavoratore assente. Regole che sono valide per tutte le imprese, senza considerarne la dimensione.
Sospensione dei lavoratori senza Green pass, cosa avverrà dal 15 ottobre 2021?
Dando per buona l’interpretazione della norma del decreto 127 del 2021 relativa alla sospensione e sostituzione di un lavoratore senza Green pass nelle aziende di piccole dimensioni, è facile ipotizzare che la possibilità di sospensione di 10 giorni (e rinnovo per una sola volta per un totale di 20 giorni) possa rappresentare un limite per i datori di lavoro. Da qui al 15 ottobre prossimo, dunque, le aziende fino a 15 addetti dovranno pertanto organizzarsi (in un lasso di tempo piuttosto breve) per evitare di rimanere con un numero di addetti ancora più basso o dover trovare un sostituto in tempi ristrettissimi di chi non sia dotato di Green pass.