Tra le misure a favore dell’autoimprenditorialità giovanile in agricoltura particolare importanza assumono i finanziamenti Ismea con la specifica misura “Più Impresa”. Alla misura accedono i giovani imprenditori richiamati dal decreto ministeriale numero 180228 del 20 aprile 2021. Inoltre, grazie alle modifiche introdotte dal decreto “Sostegni bis”, le disposizioni del decreto ministeriale si applicano anche alle imprese amministrate e condotte da donne.
Chi può richiedere il finanziamento Ismea per l’agricoltura?
Il finanziamento Ismea “Più Impresa” riguarda la concessione di mutui agevolati e contributi a fondo perduto per sostenere, su tutto il territorio nazionale, il subentro, ovvero il ricambio generazionale, e l’ampliamento, ovvero lo sviluppo, delle imprese agricole a prevalente o totale partecipazione giovanile. Pertanto, il finanziamento può essere concesso alle micro, alle piccole e alle medie imprese agricole, organizzate sotto forma di ditta individuale o di società, che siano amministrate da giovani tra i 18 e i 41 anni di età o da donne.
Requisiti dei giovani agricoli e donne per presentare domanda finanziamento Ismea
I 41 anni di età non devono essere stati compiuti alla data di presentazione della domanda. I richiedenti domanda devono essere in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale o di coltivatore diretto. Tale qualifica deve risultare dall’iscrizione alla Gestione previdenziale agricola. Se la domanda viene presentata da una società è necessaria la composizione per oltre la metà numerica dei soci e delle quote di partecipazione di giovani imprenditori tra i 18 e i 41 anni.
Requisiti delle imprese per richiedere il finanziamento Ismea
Oltre all’età dei giovani imprenditori e all’accesso alle donne, per la richiesta del finanziamento Ismea nel caso del subentro le imprese devono possedere i seguenti requisiti:
- la costituzione da non più di 6 mesi della società subentrante rispetto alla data di presentazione della domanda di finanziamento;
- l’esercizio esclusivo dell’attività agricola secondo quanto prescrive l’articolo 2135 del Codice civile, sempre alla data di presentazione della domanda;
- il subentro, anche a titolo accessorio e da non oltre i 6 mesi alla data di invio della domanda, nella conduzione dell’intera impresa agricola. Il subentro può essere anche di 3 mesi se effettuato mediante atto di cessione dell’impresa;
- la sede operativa che deve trovarsi nel territorio nazionale.
Subentro e ampliamento di imprese agricole con il finanziamento Ismea
La misura, secondo quanto prevede il decreto Sostegni Bis poi convertito nella legge numero 106 del 23 luglio 2021, prevede inoltre che l’azienda cedente sia attiva da non meno di 2 anni e che sia economicamente e finanziariamente sana. Inoltre, l’azienda cedente, ditta individuale o società, deve svolgere in maniera esclusiva l’attività agricola, essere iscritta alla Camera di Commercio con titolarità di partita Iva. La seconda situazione prevista per il finanziamento Ismea è quella dell’ampliamento. Si intende per ampliamento l’intervento di miglioramento, di ammodernamento o di consolidamento dell’impresa esistente. Anche in questo caso, l’azienda agricola deve essere attiva da almeno 2 anni, con sede nel territorio nazionale ed economicamente sana.
Cosa finanzia l’Ismea e quali spese sono ammissibili?
Il progetto Ismea finanzia i progetti di sviluppo e di consolidamento delle imprese agricole, inerenti alla produzione, alla trasformazione e alla commercializzazione dei prodotti agricoli. Inoltre è compresa anche la diversificazione del reddito agricolo. Queste tipologie di interventi sono finanziabili nella misura massima del 10% dei costi totali dell’intervento da realizzare.
Quali altre spese sono finanziabili dall’Ismea
Inoltre, le altre spese ammissibili nel finanziamento Ismea riguardano:
- le spese per i nuovi impianti di trasformazione. In questo caso, la potenzialità non deve essere superiore al 100% della capacità produttiva dell’azienda rientrante nell’intervento;
- gli oneri per lo studio di fattibilità nella misura del 2% del valore complessivo del progetto da realizzare;
- i costi per le opere agronomiche sono ammissibili solo per investimenti nella produzione agricola primaria;
- gli oneri relativi alle opere edilizie per il rilascio della concessione;
- opere dell’edilizia per la costituzione o per il miglioramento dei beni immobili;
- l’allacciamento, gli impianti, i macchinari e le attrezzature;
- i beni pluriennali;
- l’acquisto dei terreni;
- le opere agronomiche o di miglioramento del fondo;.
In cosa consiste il finanziamento Ismea?
L’intervento complessivo del finanziamento Ismea può arrivare fino a 1.500.000 euro, Iva esclusa, con una durata che va dai 5 ai 15 anni. Le agevolazioni, sull’intero territorio nazionale, possono essere concesse mediante:
- un mutuo agevolato per un importo fino al 60% delle spese ammissibile e applicazione del tasso zero;
- il contributo a fondo perduto per un importo fino al 35% delle spese ammissibili.
Sono altresì finanziabili le attività di agriturismo e le altre attività di diversificazione del reddito agricolo: per questi interventi sono previste agevolazione in regime de minimis per un importo complessivo di spesa fino a 200.000 euro. Infine, le spese effettuate e oggetto di finanziamento devono essere rendicontate per stato di avanzamento dei lavori nel limite massimo di cinque.
Cosa non finanzia l’Ismea
Non sono finanziabili dall’Ismea le spese sostenute per:
- la costituzione o la ristrutturazione dei fabbricati rurali che non sono connessi strettamente all’attività oggetto del progetto;
- l’acquisto dei diritti di produzione, o dei diritti all’aiuto e piante annuali, i costi di impianto di piante annuali, i lavori di drenaggio, gli investimenti fatti per la conformità alle norme dell’Unione europea, l’acquisto di animali, gli investimenti inerenti il settore della produzione agricola primaria;
- i costi del capitale circolante;
- le spese sostenute per sostituire i beni preesistenti, pertanto i beni di investimenti finanziabili devono essere nuovi di fabbrica;
- i lavori in economia;
- i costi dell’Iva;
- gli investimenti negli impianti per la produzione di biocarburanti;
- i costi per gli impianti riguardanti la produzione di energia elettrica e termica da fonti rinnovabili;
- tutti gli interventi o acquisti fatti prima della data di ammissione al finanziamento.
Le garanzie a sostegno del finanziamento Ismea
L’azienda agricola che ottiene i finanziamenti Ismea deve fornire garanzie pari al 100% del valore del mutuo agevolato concesso. La durata della garanzia deve essere pari a quella del mutuo agevolato. Rientrano tra le garanzie ammissibili al finanziamento Ismea:
- quelle ipotecarie di primo grado inerenti i beni oggetto delle agevolazioni, o su altri beni dell’impresa beneficiaria o ancora di terzi;
- in alternativa o a supporto dell’ipoteca, è possibile ricorrere alla fideiussione di banche o assicurazioni.