Non c’è alcuna limitazione particolare per i datori di lavoro che operano nei settori del turismo, degli stabilimenti termali e del commercio, del settore creativo, cultura e dello spettacolo che, avendo beneficiato dei trattamenti di integrazione salariale nel periodo da gennaio a marzo 2021, vogliano utilizzare l’esonero dei contributi previsto dall’articolo 43 del decreto legge numero 73 del 2021.
Esonero contributivo e datori di lavoro che hanno usato la Cassa Covid da gennaio a marzo 2021
Sulla questione è intervenuta l’Inps con la circolare numero 140 del 2021. Secondo quanto spiegato dall’Istituto previdenziale nella comunicazione, l’esonero contributivo può essere richiesto e ottenuto a prescindere dal tipo di ammortizzatore usato nei primi tre mesi del 2021. Pertanto, potranno fare richiesta non solo i datori di lavoro che hanno utilizzato la Cassa Covid, ma anche coloro che hanno presentato richiesta per causali differenti.
Cosa prevede il decreto Sostegni bis sull’esonero contributivo
Nel dettaglio, il decreto legge numero 73 del 25 maggio 2021 (decreto Sostegni bis), poi convertito nella legge numero 106 del 2021, prevede al comma 1 del comma 43 che “ai datori di lavoro privati dei settori del turismo e degli stabilimenti termali e del commercio, nonché del settore creativo, culturale e dello spettacolo, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto è riconosciuto, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, fruibile entro il 31 dicembre 2021, nel limite del doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all’Inail. L’esonero è riparametrato e applicato su base mensile”.
Esonero contributivo e integrazione salariale
Dunque, come descritto espressamente dall’articolo in questione, l’esonero contributivo è riconosciuto dal 26 maggio 2021 nel limite del doppio delle ore di integrazione salariale già utilizzate nei mesi da gennaio a marzo del 2021. Pertanto, nel predetto periodo, i datori di lavoro devono aver fruito, anche parzialmente, dei trattamenti di integrazione salariale.
Chi può accedere all’esonero dei contributi?
Al beneficio dell’esonero contributivo previsto dall’articolo 43, possono accedere i datori di lavoro privati dei settori del turismo, degli stabilimenti termali e del commercio, del settore creativo, culturale e dello spettacolo, che abbiano fatto uso dei trattamenti di integrazione salariale tra gennaio e marzo 2021. L’individuazione dei settori di attività richiede il richiamo ai codici Ateco corrispondenti alle diverse attività.
Requisiti dei datori di lavoro del turismo e spettacolo per l’esonero contributivo
Il requisito fondamentale affinché l’Inps riconosca l’esonero contributivo dei datori di lavoro dei settori enunciati, dal turismo allo spettacolo, è che lo stesso, identificato dalla matricola Inps, abbia fruito di trattamenti di integrazione salariale tra gennaio e marzo scorsi, indipendentemente dal fatto che i lavoratori in forza nei mesi in cui si fruisca dell’esonero siano gli stessi o meno di quelli che erano in forza durante l’utilizzo dei trattamenti di integrazione salariale.
Misura dell’esonero contributivo
L’importo dell’esonero di cui all’articolo 43 del decreto Sostegni bis è corrispondente al doppio delle ore di integrazione salariale già utilizzate nei primi tre mesi del 2021. Sono esclusi i contributi Inail e i premi. Dunque per stabilire la misura dell’esonero è necessario calcolare la contribuzione datoriale che non è stata versata in rapporto al doppio delle ore degli ammortizzatori sociali usufruite da gennaio a marzo 2021.
Quali contributi non sono oggetto di esonero?
Inoltre, ai fini dell’esonero contributivo, il richiedente non deve far riferimento:
- al contributo relativo al Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto;
- ai contributi dovuti ai fondi di solidarietà degli articoli 26, 27, 28 e 29 del decreto legislativo numero 148 del 2015;
- allo 0,30% destinato al finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua.
- ai contributi destinati alla previdenza complementare o fondi di assistenza sanitaria;
- ai contributi di solidarietà a favore dei lavoratori dello spettacolo e a quelli per gli sportivi professionisti.
Condizioni di regolarità per ottenere l’esonero contributivo
Il beneficio dell’esonero contributivo è inoltre sottoposto a ulteriori condizioni. In particolare:
- il richiedente deve essere in regola con gli obblighi di contribuzione previdenziale;
- non vi devono essere state violazioni sulla tutela delle condizioni di lavoro e altri obblighi previsti dalla legge;
- devono essere stati rispettati gli accordi e i contratti collettivi nazionali.
Cumulabilità esonero contributivo con altre misure
L’esonero contributivo è cumulabile con altre tipologie di esoneri contributivi contemplati dalle norme vigenti. Il limite di spettanza è rappresentato dalla misura della contribuzione dovuta. È tuttavia da verificarsi che gli altri esoneri, a loro volta, non prevedano la non cumulabilità con altre misure.