Soprattutto di recente, si parla tanto di detrazione fiscale al 110%, il Superbonus che riguarda i lavori di riqualificazione energetica degli immobili. Tuttavia, restano da prendere in grande considerazione gli altri ecobonus minori che consentono detrazioni fiscali, rispettivamente del 50% e del 60%.
Cos’è l’Ecobonus 2021
Più in generale, l’Ecobonus 2021 consiste in detrazioni fiscali concesse ai fini IRPEF con riferimento ad interventi edili e impiantistici volti alla riduzione dei consumi energetici all’interno di immobili preesistenti. Non vi è alcun dubbio che l’introduzione da parte del governo di quanto appena accennato, sia rivolto alla ripresa del settore edile in Italia e di tutto il suo indotto. Ma l’altra finalità da non sottovalutare concerne il superamento dell’uso di combustibili fossili a vantaggio di fonti energetiche rinnovabili.
I beneficiari degli Ecobonus sono le persone fisiche, i contribuenti che a seconda del lavoro di riqualificazione energetica, possono ricevere un ritorno in detrazione pari al 50%, 65% e 110%. Per un momento, tralasciamo quella più conveniente, per concentrarci sulle detrazioni IRPEF pari al 50% e al 65% in relazioni alle tipologie di intervento effettuate sull’edificio preesistente, che hanno il vantaggio di una maggiore ottenibilità rispetto a quella del 110%.
E’ importante precisare, che su tutti i tipi di bonus si può optare per lo sconto in fattura, la cessione del credito o l’utilizzo della dichiarazione dei redditi.
Chi può usufruire delle detrazioni Ecobonus al 50% o al 65%
I contribuenti assoggettati all’imposta sul reddito sulle persone fisiche (IRPEF), residenti o non residenti, nel territorio dello Stato, su prima e seconda casa ed anche i titolari di reddito di impresa.
Ma possono beneficiare dell’agevolazione non solo i proprietari dell’immobile, ad esempio:
- Le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni e i nudi proprietari;
- Titolari di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie);
- Contribuenti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali). I titolari di reddito d’impresa possono fruire della detrazione solo con riferimento ai fabbricati strumentali che utilizzano nell’esercizio della loro attività imprenditoriale (Risoluzione n. 340/E/2008 dell’Agenzia delle Entrate).
- Locatari (affittuari) o comodatari;
- Gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale;
- Associazioni tra professionisti;
- Gli istituti autonomi per le case popolari e le cooperative di abitazione a proprietà indivisa;
Sono inoltre ammessi a fruire della detrazione, purché sostengano le spese per la realizzazione degli interventi e questi non siano effettuati su immobili strumentali all’attività d’impresa:
- Il familiare convivente con il possessore o il detentore dell’immobile oggetto dell’intervento (coniuge, componente dell’unione civile, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado);
- Il convivente more uxorio, non proprietario dell’immobile oggetto degli interventi né titolare di un contratto di comodato (Risoluzione n. 64/E/2016 dell’Agenzia delle Entrate).
Poiché, abbiamo intenzione di staccarci da tutto ciò che concerne l’Ecobonus 110, di cui abbiamo ampiamente parlato anche nei seguenti articoli, scopriamo quali sono gli interventi detraibili al 50% o al 65% per l’ecobonus.
- Superbonus 110%, cessione del credito e sconto in fattura anziché le detrazioni fiscali
- Superbonus 110%, chi può accedere all’agevolazione fiscale: persone fisiche e condòmini
- Superbonus 110%: quali sono gli interventi trainanti e quali i trainati?
Lavori detraibili al 50% per l’ecobonus
Si può ottenere la detrazione IRPEF al 50%, tra l’altro, per questi tipi di interventi:
- Acquisto e messa in opera di finestre comprensive di infissi e di schermature solari, porte esterne, portoncini;
- sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto, senza la contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti;
- acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, sino ad un limite massimo detraibile di 30.000 euro.
Interventi detraibili al 65% per l’ecobonus
Il rimborso del 65% dei costi sostenuti può essere richiesto per i seguenti lavori:
- sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro;
- sostituzione integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale con generatori d’aria calda a condensazione;
- acquisto e messa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti, fino a un limite massimo detraibile di 100.000 euro, a condizione che gli interventi producano un risparmio di energia primaria pari almeno al 20%;
- sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione;
- sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione realizzato;
- sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore, dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria;
- acquisto, installazione e posa in opera di dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento o produzione di acqua calda o di climatizzazione delle unità abitative;
- riqualificazione energetica di edifici esistenti, che ottengono un valore limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20% rispetto ai valori riportati nel decreto del ministro dello Sviluppo economico dell’11 marzo 2008, così come modificato dal decreto 26 gennaio 2010;
- interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari, riguardanti muri, coperture e pavimenti;
- installazione di impianto pannelli solare termico per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università;
- building automation.
Da sottolineare, che se se l’intervento riguarda il cappotto termico e la coibentazione del tetto di un condominio l’aliquota passa dal 70 all’85%.