Cosa succede se due coniugi separati decidono di convivere nuovamente per ragioni pratiche? Si può ritenere interrotta la separazione e quindi vengono meno i presupposti per il divorzio? A queste domande risponde una recente ordinanza della Corte di Cassazione, la n° 14037 22 ottobre 2020 – 21 maggio 2021 della I sezione civile.
La separazione personale dei coniugi
Coma sappiamo, la legge detta una disciplina generale e astratta quindi che si applica a una situazione ipotetica ( che potrebbe verificarsi o meno) e alla generalità delle persone, le sentenze invece si applicano nel caso concreto, ed esclusivamente ad esso, ma quando le pronunce sono della Corte di Cassazione sono ritenute particolarmente importanti e sono considerate una sorta di linea guida per i casi simili.
Nella generalità dei casi se due coniugi in regime di separazione, anche giudiziale, ricominciano a convivere si intende interrotta la separazione e questa è alla base per il successivo divorzio. Solo con il divorzio vengono meno gli effetti civili dell’unione matrimoniale.
Alla base di questa disciplina c’è l’articolo 157 del codice civile che stabilisce: ”
I coniugi possono di comune accordo far cessare gli effetti della sentenza di separazione, senza che sia necessario l’intervento del giudice, con una espressa dichiarazione o con un comportamento non equivoco che sia incompatibile con lo stato di separazione. (c2) La separazione può essere pronunziata nuovamente soltanto in relazione a fatti e comportamenti intervenuti dopo la riconciliazione.”
Il caso: ritornare a convivere non sempre interrompe i termini della separazione
Nel nostro caso i due coniugi, per ragione di convenienza/opportunità, avevano ripreso la convivenza, ma si trattava esclusivamente di un interesse di tipo materiale, infatti lei era gravemente diabetica e lui aveva manifestato patologie al cuore. Per maggiore comodità di entrambi il marito era tornato nella ex casa familiare in quanto più vicina al luogo di lavoro. Nel frattempo però:
- aveva continuato a versare alla ex moglie l’assegno mensile stabilito di 500 euro;
- dormiva sul divano;
- infine, aveva continuato la frequentazione con la nuova compagna.
La ex moglie invece riteneva che, sebbene non vi fossero rapporti fisici, la loro coppia fosse ricostituita e a base di tale assunto poneva le testimonianze degli amici che avevano partecipato a cene e vacanze della coppia e il fatto che l’assenza di rapporti era dovuta prevalentemente alle condizioni di salute di entrambi. Di conseguenza chiedeva l’improcedibilità della domanda di divorzio (le testimonianze comunque non sono state ammesse).
L’assenza di affectio maritalis ( e di rapporti fisici) rende procedibile la domanda di divorzio
Questi elementi secondo la Corte di Cassazione sono indice di una mancata ricostituzione dell’affectio maritalis, elemento essenziale per interrompere gli effetti della separazione. La Corte rileva che in questo caso non c’è stata la “necessaria la ripresa dei rapporti materiali e spirituali, caratteristici della vita coniugale” e che tale orientamento è consolidato come si può rinvenire nelle sentenze Cass. 19497/2005; Cass. 19535/2014; Cass. 20323/2019.
In questo caso la convivenza può essere parificata a quella di due amici che si supportano a vicenda in un momento di difficoltà e che non fa quindi sorgere o rivivere diritti.
La sentenza è importante anche perché l’interruzione della separazione, se effettiva, costringe i coniugi che manifestino nuovamente l’intenzione di separarsi a ricominciare nuovamente dall’inizio, come se non fossero mai stati separati e questo potrebbe incidere anche sull’addebito della separazione stessa. Infatti, quando si riprende la procedura è necessario determinare nuovamente quale dei due coniugi ha generato la crisi matrimoniale e potrebbe esservi un ribaltamento totale della situazione (articolo 157 codice civile comma 2). Ciò può avere effetti pratici molto rilevanti perché il coniuge a cui sia addebitata la separazione non ha diritto all’assegno di mantenimento, ma esclusivamente, e in limitati casi, all’assegno alimentare che ha importi molto ridotti.