Fino al 30 settembre 2021 si può ancora presentare la dichiarazione dei redditi 2020 mediante il modello 730/2021. L’Agenzia delle Entrate con la circolare n.7/E del 25 giugno fornisce informazioni e procedure da seguire su detrazioni e documentazione necessaria anche sul capitolo spese mediche, per cui però, sono ammessi i contanti per tutti i casi in cui si rivolge a strutture pubbliche e si paga il ticket.
Detrazione spese mediche 2022 anche per il contante
Fino al 30 settembre 2022 e a partire dal 10 maggio 2022, esattamente come per quest’anno, nulla cambierà con riferimento alla detrazione per le spese mediche. Sulla dichiarazione dei redditi sarà possibile portarle in detrazione per il 19% dei costi sostenuti. I contanti sono ammessi per l’acquisto di medicinali, acquisto e noleggio dispositivi medici, prestazioni sanitarie rese da strutture pubbliche; prestazioni rese da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale.
In pratica, quindi, per tutti gli acquisti in farmacia, carta o assegni non sono obbligatori. Lo stesso per l’acquisto dei dispositivi medici anche al di fuori delle farmacie, presso i negozi di articoli sanitari, o dagli ottici. L’elenco dei dispositivi è lungo e comprende, ad esempio, prodotti da medicazione, apparecchi per la pressione, areosol, termometri, ma anche materassi antidecubito, occhiali e lenti a contatto, bilance per i neonati, pomate e colliri. I contanti per questi prodotti sono ancora ammessi senza alcun rischio per le detrazioni, a patto che sia specificato sullo scontrino parlante o sulla fattura che si tratta, appunto, di dispositivi medici.
Detrazione spese mediche 2021/2022: come funziona
L’agevolazione sulle spese medico sanitarie da inserire nella dichiarazione dei redditi, consente di portare il 19% dei relativi costi sostenuti in detrazione, sia per sé che per i familiari fiscalmente a carico, ossia un familiare convivente con reddito lordo fino a 2.840,51 euro nell’anno precedente, oppure a 4.000 euro per figli che non hanno compiuto ancora 24 anni.
Ad essere presa in considerazione sarà la spesa complessiva, avendo diritto all’agevolazione superando una franchigia di 129,11 euro, mentre sarà ripartita in quattro quote annuali se la spesa dovesse superare i 15.493,71 euro. La riduzione d’imposta verrà quindi fatta sul 19% delle spese sanitarie che superano la soglia di 129,11 euro.
Qualora il soggetto dovesse essere un disabile, le spese sanitarie potranno essere portate interamente in detrazione. Nessuna detrazione per costi sostenuti al di sotto della franchigia.
Spese mediche detraibili 2021: quali sono?
Ecco quali sono le principali tipologie di spese mediche assoggettate alla detrazione IRPEF del 19%, sia da strutture pubbliche che private accreditate al SSN, tutte le spese sanitarie sono detraibili anche senza specifica prescrizione medica, a condizione che professionalità e prestazione offerta risultino sui relativi documenti di spesa.
- Interventi chirurgici e trapianti organi;
- Prestazioni specialistiche, da medico generico (anche per medicina omeopatica);
- Prestazioni da personale: qualificato per attività d’animazione e/o terapia occupazionale, di coordinamento attività assistenziali di nucleo strutturale, con qualifica di educatore professionale, con qualifica professionale di assistenza base o da operatore tecnico assistenziale;
- Analisi, indagini e ricerche radioscopiche;
- Acquisto o noleggio protesi sanitarie;
- Rilascio certificati medici di sana e robusta costituzione per usi sportivi, amatoriali o agonistici, oppure rinnovo patente con relative visite;
- Acquisto o noleggio dispositivi medicali con marchio CE e di medicinali da banco e/o con ricetta medica (anche omeopatici);
- Pratiche assicurative o legali di tipologia medico-sanitaria;
- Ricoveri da interventi chirurgici o degenze, escluse rette di istituti sanitari assistenziali per ricoveri di soggetti anziani;
- Ticket sanitari pagati nell’ambito del SSN;
- Assistenza infermieristica e/o riabilitativa in sede o a domicilio.
I documenti richiesti per detrazione spese mediche
Per il pagamento effettuato con il contante, per fruire della detraibilità occorre conservare tutti quei documenti che rappresentano prova d’acquisto:
- fattura o scontrino fiscale, con natura, codice identificativo, quantità e codice fiscale dell’acquirente ben specificati riguardanti farmaci generici e omeopatici acquistati in farmacie, parafarmacie, supermercati, altri esercizi commerciali o online;
- ricevuta o fattura rilasciata dal medico concernenti prestazioni di medici generici anche omeopati, o certificati medici, rilascio o rinnovo patente, apertura e chiusura malattie o infortuni e pratiche assicurative di stampo sanitario.
Per pagamenti tracciabili, si richiedono invece:
- Estratto conto;
- Copia bollettino postale, MAV, pagamenti con PagoPA;
- Ricevuta di pagamento con carta, via app smartphone, versamento postale o bancario.
Quali documenti, inoltre, sono richiesti per i familiari non a carico:
- Certificazione ASL sulla patologia, con relativo codice numerico identificativo
- Certificato medico, che attesti collegamento tra spese e patologia, o autocertificazione che ne attesti il possesso
- Modello 730-3 o Modello Redditi (deve essere indicata la parte di spesa non rientrante nell’Irpef del soggetto affetto da patologia
- Fatture, ricevute e scontrini, laddove vengano indicate le spese sostenute dal familiare che beneficia della detrazione (consenso e annotazione del soggetto affetto da patologia);
- Autocertificazione del soggetto affetto da patologia, che attesti la facoltà di non presentare dichiarazioni.
Lo scontrino semplice con C.F. riportato manualmente e dichiarazione del farmacista per l’acquisto di medicinali omeopatici o generici all’estero (traduzione se è necessaria).