Contratto di rioccupazione: cos’è e chi può accedere al beneficio

contratto di rioccupazione

La crisi pandemica ha messo a dura prova lavoratori e imprese, ma l’obiettivo è ripartire e proprio per questo sono state messe a punto strategie mirate, tra queste c’è il contratto di rioccupazione che è entrato nel pieno delle sue funzioni dal 15 settembre del 2021. Ecco chi può accedere.

Cos’è il contratto di rioccupazione

Il contratto di rioccupazione è previsto dal decreto Sostegni Bis, articolo 41, (decreto legge 73/2021, convertito in legge 106 del 2021) e mira a incentivare l’assunzione di disoccupati attraverso uno sgravio contributivo totale in favore delle imprese,  ma per poterlo ottenere devono assumere con contratto a tempo indeterminato.

Sono esclusi dal beneficio gli enti pubblici, i lavoratori domestici e le imprese agricole che di conseguenza non potranno assumere con questo contratto.

Il contributo in oggetto è gestito dall’INPS che con la circolare 115 del mese di agosto 2021 ha chiarito le modalità applicative di questo incentivo, mentre con il messaggio 3050 del 9 settembre 2021 ha chiarito che le domande possono essere presentate a partire dal giorno 15 settembre 2021 e prevedono benefici fiscali per le assunzioni avvenute dal 1° luglio 2021 al 31 ottobre 2021.

Il contratto di rioccupazione, come detto, mira a facilitare l’assunzione di lavoratori disoccupati, cioè lavoratori che hanno perso il lavoro, quindi non possono accedere coloro che non hanno mai lavorato e vorrebbero iniziare, cioè gli inoccupati. L’incentivo è inoltre subordinato all’espletamento di un periodo di formazione in azienda di 6 mesi: l’obiettivo è far in modo che lavoratori che hanno perso il lavoro acquisiscano nuove competenze e quindi diventino più appetibili nel mercato del lavoro.

Deve essere sottolineato che questo aiuto alle imprese è stato notificato e approvato dalla Commissione Europea che ha rilevato la non violazione della normativa inerente gli aiuti di Stato. L’aiuto dovrà comunque essere registrato nel Registro Nazionale degli aiuti di Stato.

Cosa prevede il contratto di rioccupazione

L’esonero del versamento dei contributi è previsto per un periodo di 6 mesi e per un ammontare totale massimo di 500 euro al mese, tenendo come punto di riferimento il valore di 16,12 euro al giorno per oneri contributivi. Nel caso in cui il lavoro sia a tempo parziale, viene naturalmente ridotto l’importo dell’agevolazione. Il periodo di fruizione delle agevolazioni previste per il contratto di rioccupazione può essere sospeso solo in caso di congedo obbligatorio della lavoratrice per maternità. Lo sgravio non concerne i contributi INAIL ed eventuali premi.

Deve essere sottolineato che il beneficio è cumulabile con altri, ad esempio se il contratto prevede l’assunzione di un disabile, per i primi sei mesi si può usufruire dello sgravio contributivo al 100%, successivamente si potrà accedere, in presenza dei requisiti, all’incentivo per l’assunzione di disabili.

Requisiti

Il contratto di rioccupazione prevede due attori, cioè il datore di lavoro e il lavoratore e di conseguenza la normativa disciplina i comportamenti che devono avere i due soggetti o meglio i loro requisiti per accedere. I requisiti per il datore di lavoro prevedono che non possa accedere al beneficio le imprese che:

  • hanno effettuato licenziamenti nelle unità produttive in cui deve essere collocato il lavoratore assunto con contratto di rioccupazione nei mesi precedenti all’assunzione,
  • le imprese finanziarie;
  • lavoro domestico;
  • lavoro agricolo.

I contratti da stipulare non possono essere stipulati con altre forme contrattuali, ad esempio non si può essere accedere al beneficio con il contratto di apprendistato, oppure con la trasformazione a contratto a tempo determinato di un precedente contratto stipulato a tempo determinato.

Il datore di lavoro non accede al beneficio nel caso in cui l’assunzione violi il diritto di precedenza di altri lavoratori, ad esempio quelli che abbiano cessato il rapporto di lavoro a tempo determinato e abbiano manifestato la volontà di essere riassunti o nel caso in cui in azienda ci siano lavoratori in cassa integrazione o sospensioni di rapporti di lavoro, tranne nel caso in cui l’inquadramento sia diverso oppure il lavoratore debba essere impiegato in un’unità produttiva diversa.

Revoca del contratto di rioccupazione

Il beneficio ottenuto può anche essere revocato, ciò avviene nel caso in cui il datore di lavoro non rispetti le condizioni previste dal contratto di rioccupazione e in particolare se al termine del periodo di inserimento non conferma il lavoratore, oppure licenzia il lavoratore nel periodo del progetto di inserimento. Infine, si decade dal beneficio anche nel caso di licenziamento individuale o collettivo senza giustificato motivo oggettivo nella stessa unità produttiva in cui è presente il lavoratore con contratto di rioccupazione e con lo stesso livello di inquadramento contrattuale.

In caso di dimissioni volontarie del lavoratore, si fruisce del beneficio solo per il periodo di effettiva durata del rapporto di lavoro.

Per poter accedere ai benefici del contratto di rioccupazione il datore di lavoro deve presentare domanda all’INPS, attraverso il portale delle agevolazioni.