Parliamo del bonus prima casa 2021, cos’è, a chi spetta. I casi in cui decade l’agevolazione e gli effetti negativi con l’aggiunta delle sanzioni.
Agevolazioni acquisto prima casa
Chi procede all’acquisto di una prima casa ha diritto al pagamento ridotto delle imposte in determinati casi.
- Per fruire del bonus acquisto della prima casa, chi compra non deve risultare proprietario o titolare di diritto d’uso, usufrutto o abitazione possessore di un altro immobile acquistato con la medesima agevolazione. Oppure, se lo possiede si ha tempo 12 mesi per venderlo dalla data di acquisto agevolata della nuova casa.
- Non possedere alcuna abitazione nello stesso Comune in cui si acquista la prima casa.
- L’abitazione deve essere situata nel Comune di residenza dell’acquirente o che la stessa venga trasferita entro 18 mesi dall’acquisto agevolato, oppure dimostrare di avere la propria sede di lavoro in quello stesso Comune;
Il credito d’imposta bonus prima casa
Chi acquista una prima casa può beneficiare anche di un credito d’imposta nel caso in cui si venda e si riacquista un’abitazione nell’arco di 12 mesi. In caso dovesse avanzare, non sarebbe concesso usarlo per operare una riduzione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale per l’acquisto di un altro immobile. Eventualmente, potrebbe essere utilizzata in compensazione o in dichiarazione dei redditi per ridurre l’Irpef.
Le agevolazioni acquisto prima casa
Chi compra da un privato o da un’azienda IVA esente deve versare un’imposta di registro pari al 2% del valore catastale dell’immobile, invece del “normale” 9%. Inoltre, le imposte ipotecaria e catastale devono essere erogate per il valore di 50 euro ciascuna.
Invece, se il venditore è un’impresa operante con partita IVA, l’acquirente è tenuto a versare l’imposta sul valore aggiunto sul prezzo di cessione dell’immobile, pari al 4% e non al 10%. In tal caso, le imposte ipotecarie e catastali si pagano nella misura di 200 euro ognuna. Prezzo forfettario 200 euro per ciascuna delle imposte ipotecaria e catastale in caso di acquisto per successione o per donazione.
Gli immobili ammessi all’agevolazione
Non tutte le abitazioni possono beneficiare dell’agevolazione prima casa prevista, con riferimento all’appartenenze delle seguenti categorie catastali:
- A/2 (abitazioni di tipo civile);
- A/3 (abitazioni di tipo economico);
- A/4 (abitazioni di tipo popolare);
- A/5 (abitazione di tipo ultra popolare);
- A/6 (abitazione di tipo rurale);
- A/7 (abitazioni in villini);
- A/11 (abitazioni e alloggi tipici dei luoghi).
Tra l’altro, le agevolazioni sono previste anche per l’acquisto di pertinenze rientranti nelle seguenti categorie catastali (valido solo per una pertinenza per ogni categoria):
- C/2 (magazzini e locali di deposito);
- C/6 (per esempio rimesse e autorimesse);
- C/7 (tettorie chiuse o aperte);
Inoltre, la pertinenza deve essere sempre destinata a servizio dell’abitazione principale, sempre che quest’ultima sia stata acquistata beneficiando dell’agevolazione acquisto prima casa. Restano escluse dall’agevolazione le abitazioni di tipo signorile (A/2); le ville (A/8); castelli o palazzi che si distinguono per elevatezza di grado o per indiscutibili qualità di pregio artistico e storico (A/9).
Decadenza dall’agevolazione e sanzioni dovute
Perde il diritto al bonus acquisto prima casa, chi travisa il vero e rilascia dichiarazioni ingannevoli in sede di registrazione dell’atto di compravendita. Ma anche in caso di mancato trasferimento della residenza nel Comune dove è situato l’immobile entro i 18 mesi previsti dell’acquisto agevolato, anche se la casa è acquistata dal costruttore e non è pronta nei termini stabiliti.
Una volta accertata la decadenza dell’agevolazione, l’acquirente è obbligato a pagare la differenza tra l’imposta di registro ordinaria e le imposte effettivamente versate per l’atto di trasferimento, con in aggiunta una sanzione pari al 30% delle medesime imposte e il pagamento degli interessi di mora.
Se la vendita è soggetta ad IVA, è dovuta la differenza d’imposta non versata tra l’imposta calcolata in base all’aliquota applicabile in assenza di agevolazioni e quella risultante dall’applicazione dell’aliquota agevolata, con un’aggiunta di una sanzione pari al 30% della differenza stessa e del pagamento degli interessi di mora.