Che cos’è un trust e a cosa serve: chi sono i trustee

Il trust è un istituto preso in prestito da un modello di ordinamento giuridico di origine britannica, con il quale un soggetto costituisce un patrimonio separato, volto al raggiungimento di un mirato obiettivo.

Con la sua costituzione, il trustee beneficia di tutti i diritti di cui beneficiava il settlor o disponente sul patrimonio prima della costituzione del trust, gestendolo come se fosse il proprietario con una finalità ben precisa.

Tuttavia, la presenza di un beneficiario non è una condizione di validità del negozio che, talvolta, potrebbe non averne bisogno.

Il trust è stato introdotto in Italia con la ratifica nel 1992 della Convenzione dell’Aja del 1985. Tale istituto può perseguire le stesse finalità di ulteriori istituti come il negozio di fondazione, il fondo patrimoniale, del patto compromissorio, del mandato e di qualunque altro negozio di garanzia del fondo fiduciario: evitando di imbattersi in divieti e sanzioni per questi previsti.

Quando ricorre il trust

L’istituto ricorre quando il disponente sottopone uno o più beni, con atti di successione causa di morte o tra vivi, sotto il controllo del trustee, nell’interesse del beneficiario o per un ben preciso scopo.

La Convenzione di cui sopra, tra l’altro specifica che i beni del trust (anche se a lui intestati o comunque a un’altra persona) rappresentano una massa a sé, distinta dal patrimonio del Trustee.

Il trust detiene il potere e l’obbligo di amministrare o disporre dei beni, nella misura in cui lo ha stabilito la legge o l’atto costitutivo.

La figura fondamentale del trust è l’istitutore (settlor o disponente) che ne detta le regole, indicando uno o più obiettivi e che nomina uno o più trustee.

Solitamente, il disponente indica uno o più beneficiari, nonché uno o più protettori.

Il trustee, invece, diviene il proprietario dei beni destinati dal disponente al raggiungimento dello scopo prestabilito dal trust seguendo le indicazioni dello stesso settlor.

Un trust può avere anche una struttura complessa, in quanto composta da più trustee, dove il primo è nominato dal settlor e nel corso della durata del trust, sono previste anche le nomine di altri trustee, in aggiunta o in sostituzione dei precedenti.

Il Protector, o beneficiario o “il guardiano “è un soggetto nominato ai fini di esercitare una funzione di controllo sull’attività del Trustee.

I beneficiari

Come da regolamento, i beneficiari hanno diritto a percepire i redditi dei beni costituenti il trust durante la vigenza dello stesso o di ricevere la devoluzione del patrimonio del trust nel caso di sua cessazione. Non è obbligatoria la presenza di un beneficiario del trust, si può avere anche un trust di destinazione, i quali beni ad uno scopo mertitevole di tutela per l’ordinamento del Paese dove è stato costituito. In questo caso, si avvicina al negozio di fondazione.

Oggetto del trust possono essere beni immobili, mobili, crediti.

I beneficiari del Trust si suddividono in determinati o indeterminati; inoltre tra immediati (in quanto possono fruire immediatamente dell’utilità dei beni che compongono il Trust) e mediati che possono anche non coincidere con i destinatari finali.

Infine, per quanto concerne la durata del Trust, tale deve essere determinata dal Settlor con il limite che non può essere perpetua. (eccetto i Trust di scopo negli ordinamenti che li riconoscono e ammettono). Di regola il Trust è irrevocabile da parte del Settlor, se non è stabilito diversamente nell’atto costitutivo.

Tipologie

Principalmente, i trust si dividono in quelli d’interesse familiare o imprenditoriale e finanziario.

Tra i trust d’interesse familiare, sono compresi quelli volti all’assistenza di soggetti deboli e quelli relativi alla successione ereditaria.

I trust hanno vari principi base regolatori, ecco quali:

  • Il primo è che i beni che si vogliono vincolare in Trust escono dalla disponibilità di colui che lo istituisce.
  • Il secondo è che suddetti beni entrano nella disponibilità del Trustee, che dovrà disporne secondo le istruzioni ricevute dal settlor al momento della costituzione del Trust.
  • Il terzo è che i beni non sono suoi a tutti gli effetti perché interviene l’effetto che la giurisprudenza chiama segregazione.
  • Il quarto e ultimo principio è che il trustee è un fiduciario, ma diversamente da come è concepito dall’ordinamento italiano.

Se nell’ordinamento interno il fiduciario è colui che esegue quanto gli viene ordinato di volta in volta, il Trustee compie quanto gli è stato prescritto nell’atto costitutivo il Trust.

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