I lavoratori che non avranno il Green pass del 15 ottobre 2021 saranno considerati assenti ingiustificati. Nel testo definitivo del Decreto del Green pass, tuttavia, il dipendente non è più sospeso dalla prestazione. Per le aziende, invece, si semplificano le procedure in caso di assenza del lavoratore. Ma proprio alla luce delle più recenti novità del decreto, diventa fondamentale comprendere il significato dell’assenza ingiustificata e capire a quali conseguenze, anche procedurali, possa portare la mancanza del Green pass.
Green pass, com’è cambiato il decreto 127 del 2021 e lo ‘status’ del lavoratore assente ingiustificato
Va fatta subito una premessa: fino al 31 dicembre 2021 l’assenza dal lavoro per mancanza del Green pass non ha conseguenze disciplinari e il lavoratore non perde il suo posto. Ma risulta utile verificare come la versione definitiva del decreto numero 127 del 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22 settembre, abbia modificato lo “status” del lavoratore privo di Green pass che dovrà essere considerato assente ingiustificato. Nella versione precedente del decreto, il lavoratore era sospeso dal lavoro, con obbligo di comunicazione dell’azienda all’interessato.
Senza Green pass niente stipendio o altri compensi fin dal primo giorno
È proprio lo status del lavoratore senza Green pass il nocciolo della questione. Infatti, chi è privo di certificazione non risulta più sospeso dalla prestazione lavorativa, ma considerato semplicemente “assente ingiustificato”. Dal punto di vista delle conseguenze per il lavoratore non cambia nulla. Ovvero, durante il periodo di assenza il lavoratore non percepirà la retribuzione e nemmeno altri compensi o emolumenti. La decorrenza della perdita di stipendio avviene dal primo giorno in cui sia stato inibito al lavoratore l’accesso nel luogo di lavoro per mancanza del Green pass.
Cosa cambia da sospensione dal lavoro ad assenza ingiustificata?
Le novità del decreto sono dunque inerenti al cambio dalla sospensione dal lavoro all’assenza ingiustificata. Perché, nella prima bozza del decreto, la sospensione comportava in ogni modo l’adozione di un provvedimento da parte del datore di lavoro da comunicare al lavoratore stesso. Mentre, con le modifiche al decreto, adesso l’assenza ingiustificata diventa più semplicemente un fatto del quale l’azienda ne prende atto, senza dover necessariamente comunicare alcunché al lavoratore.
Senza Green pass l’azienda non deve comunicare la sospensione al dipendente
In questo avanzamento del decreto, pertanto, la sospensione della retribuzione rappresenta una conseguenza automatica all’assenza ingiustificata. A supporto di questa interpretazione c’è proprio la cancellazione, nella versione definitiva del decreto, della disposizione che poneva a carico del datore di lavoro il dovere di comunicare immediatamente la sospensione al dipendente. Analogamente, per i lavoratori del pubblico impiego, non è previsto che la sospensione debba essere disposta dal datore di lavoro o da un suo delegato. E, dunque, comunicata al lavoratore. Si tratta di un’altra novità con la quale si è modificata la versione bozza del decreto stesso.
Eliminata la disparità pubblico-privato dell’assenza ingiustificata dal quinto giorno
La versione definitiva del decreto sul Green pass ha anche provveduto a eliminare una disparità tra lavoratori del pubblico impiego e quelli del settore privato in merito alla decorrenza dell’assenza ingiustificata. Infatti, nelle scorse settimane erano intercorse divergenze riguardo ai lavoratori della Pubblica amministrazione, privi di Green pass, e per questo assenti ingiustificati da subito e sospesi dopo 5 giorni di assenza, e privati da sospendere fin dal primo giorno. Con il decreto in Gazzetta, tutti sono fin da subito considerati assenti ingiustificati se privi di Green pass.
Escluse le conseguenze disciplinari, fino a quando vige l’obbligo del Green pass a lavoro?
L’assenza ingiustificata vige fino alla presentazione di un regolare Green pass. In mancanza, il termine è fissato al 31 dicembre 2021. A ogni modo, l’assenza ingiustificata non comporta conseguenze disciplinari e, in particolar modo, conseguenze sulla conservazione del posto di lavoro. In questo il decreto è andato oltre alle normali conseguenze ricollegate, anche dai contratti collettivi, a chi si assenti ingiustificatamente dal proprio lavoro. In altre parole il decreto evita che il lavoratore senza Green pass possa essere licenziato come avverrebbe nelle normali situazioni in cui si verifichi un certo numero di giorni di assenza ingiustificata.
Sanzioni per ‘presenze’ ingiustificate e mancati controlli del Green pass
Il decreto, inoltre, ha lasciato immutate le sanzioni amministrative previste sia a carico del lavoratore che per il datore di lavoro. Per il lavoratore senza Green pass che si trovi sul posto di lavoro la sanzione varia da un minimo di 600 fino a 1.500 euro. La stessa sanzione si prevede anche per il lavoratore esterno all’azienda che vada a svolgere una prestazione lavorativa all’interno dell’azienda. È il caso, ad esempio, di un lavoratore autonomo o libero professionista. Per il datore di lavoro che non effettui i controlli, invece, la sanzione va da un minimo di 400 a un massimo di 1.000 euro.