L’acquisto auto con IVA agevolata è un beneficio previsto per coloro che hanno ottenuto il riconoscimento dell’invalidità, molti però ritengono che basti il riconoscimento della 104 per poter accedere, in realtà non sempre è così perché non tutte le patologie aprono la strada a tale diritto. Vediamo in quali casi si può ottenere tale agevolazione.
La legge 104 del 1992: quadro generale
La legge 104 del 1992 regola diritti e agevolazioni spettanti a coloro che sono colpiti da disabilità, è rubricata “legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e diritti delle persone handicappate” e disegna un quadro abbastanza meticoloso, ma soprattutto cerca di dare a ogni disabile, in base alla gravità della condizione e alla tipologia di limitazione, un supporto adeguato, cioè mirato. Non tutti i benefici e le agevolazioni previste vengono riconosciute a tutti indistintamente, ma si procede in base alla condizione del singolo.
Per chi vuole conoscere le varie tipologie di aiuto per i disabili c’è la guida: Acquisti agevolati per invalidi con legge 104: quali sono e a chi spettano
Acquisto auto con IVA agevolata per disabili
In questo caso ci occuperemo in modo dettagliato dell’acquisto auto con IVA agevolata. Il beneficio prevede la possibilità di acquistare un veicolo con il pagamento dell’IVA al 4% e non al 22% (aliquota ordinaria), come si può notare il risparmio è davvero notevole, inoltre si può beneficiare dell’esenzione dal pagamento del bollo auto e la detrazione IRPEF al 19%. Questi benefici però non sono automatici , cioè non vengono riconosciuti a tutti i soggetti con legge 104, ma solo per alcune patologie, si tratta di:
- non vedenti, tra cui ciechi totali, parziali e ipovedenti gravi;
- sordità congenita o preverbale;
- soggetti con handicap fisico o mentale per i quali è prevista anche l’indennità di accompagnamento;
- soggetti pluriamputati o con gravi limitazioni alla capacità di deambulare;
- disabili con ridotte o limitate capacità motorie, in questo caso l’agevolazione è riconosciuta solo nel caso in cui sia necessario effettuare degli adattamenti al veicolo.
C’è comunque un’altra condizione per poter accedere al beneficio, cioè il veicolo deve essere utilizzato in via esclusiva o prevalente per il trasporto del disabile.
A ben vedere si tratta quindi di soggetti che hanno capacità di movimento gravemente limitate, in assenza di gravità non si può accedere a questi benefici. Per valutare se si ha diritto a ottenere il riconoscimento del diritto all’acquisto auto con IVA agevolata per disabilità si deve fare riferimento al verbale redatto dalla commissione che ha riconosciuto il diritto al riconoscimento della legge 104. Se in esso è scritto che il paziente ha una capacità di deambulazione sensibilmente ridotta, non c’è spazio per ottenere i benefici previsti.
Chi può ottenere l’acquisto auto con IVA agevolata
Dal punto di vista soggettivo, il beneficio può essere richiesto dal disabile o dal familiare che lo ha in carico. Il disabile è a carico di un familiare quando è minorenne oppure se maggiorenne con reddito inferiore a 4.000 euro, se di età inferiore a 24 anni e 2.840,51 euro annui, se di età inferiore.
Quali veicoli si possono acquistare
Non tutti i veicoli possono beneficiare dell’acquisto auto con IVA agevolata, deve infatti trattarsi di vetture con cilindrata non superiore 2.000 cc se a benzina o 2.800 cc con alimentazione diesel.
Per i veicoli elettrici non è possibile ottenere l’IVA agevolata in quanto la stessa è subordinata ai limiti di cilindrata, mentre si può usufruire per le vetture ibride, quindi con doppia alimentazione. L’agevolazione non è prevista neanche per le minicar, che possono essere guidate anche senza patente. Si può invece ottenere per le motocarrozzette, da intendersi come veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone, con massimo 4 posti, compreso quello del conducente ed equipaggiati con idonea carrozzeria. Un’altra particolarità sta nel fatto che si può ottenere l’IVA agevolata per l’acquisto anche di autocaravan per il trasporto massimo di 7 persone compreso il conducente.
L’acquisto può riguardare un’auto nuova o usata, inoltre non si può godere dello stesso più di una volta nell’arco di 4 anni. Ci sono però deroghe a tale limitazione, infatti se il precedente veicolo viene demolito, è possibile ottenere l’agevolazione anche prima dei 4 anni. In caso di furto, si può ottenere il beneficio prima del quadriennio dal precedente acquisto.
Disabilità: IVA agevolata per le modifiche al veicolo
Naturalmente può capitare che un disabile abbia bisogno di apportare delle modifiche sul veicolo acquistato al fine di rendere possibile il trasporto del disabile, oppure per far in modo che possa guidare nonostante le menomazioni. In questo caso l’IVA agevolata si estende anche a tali “optional” o modifiche. L’IVA agevolata si estende quindi alle sue riparazioni degli adattamenti. Ad esempio se si adatta il cambio per rendere possibile la guida al disabile, si può ottenere l’IVA agevolata e la detrazione al 19% su tale modifica, se lo stesso è danneggiato e va riparato, i benefici si ottengono anche sull’intervento di riparazione, ma se si rompe a un’altra componente che non sottoposta ad adattamento, non si può usufruire dell’IVA agevolata.
Documenti da presentare per l’acquisto auto con IVA agevolata legge 104
Il venditore applica in modo diretto l’IVA agevolata al 4% per l’acquisto di auto a uso prevalente o esclusivo del disabile, ma ci sono delle procedure da espletare, in particolare è necessario consegnare al venditore la documentazione che prova la disabilità, quindi il verbale di accertamento da cui emerge la tipologia e la gravità della patologia.
Occorre inoltre presentare:
- autocertificazione con cui si dichiara che nei precedenti 4 anni non si è usufruito del beneficio;
- Se l’acquisto è effettuato dal soggetto a cui il fiscalmente a carico occorre fornire l’autocertificazione di tale status.
Chi vende deve emettere la fattura da cui emerge l’agevolazione applicata e comunicare all’Agenzia delle Entrate (sede territorialmente competente) la vendita indicando anche le generalità dell’acquirente, la targa del veicolo e la data dell’operazione.