Il dipendente che assiste un proprio familiare disabile ai sensi della Legge 104/92 non può essere trasferito unilateralmente dal datore di lavoro, da una sede all’altra, quantunque il trasferimento non comporti il passaggio ad una nuova unità produttiva.
Trasferimenti del lavoratore con legge 104: i vincoli
Esistono dei limiti prestabiliti con riferimento al trasferimento del lavoratore che beneficia dei permessi della Legge 104 in caso di assistenza familiari portatori di handicap. Detto ciò, se il dipendente rifiuta il trasferimento il datore di lavoro non è legittimato a licenziarlo, così come si evince dalla sentenza n. 24015 del 2017 della Corte di Cassazione.
Quando si valuta il trasferimento sede ai sensi della Legge 104/1992 del lavoratore dipendente che gode ogni mese dei permessi relativi all’assistenza di familiari disabili, non può valere il riferimento posto dall’articolo 1203 del codice civile legato al concetto di unità produttiva, mentre perché scatti il divieto basta che vi sia un mutamento geografico del luogo dove si svolge la prestazione lavorativa.
Il riconoscimento al lavoratore dello speciale regime di protezione si pone l’obiettivo di tutelare il familiare che rientra nelle categorie protette a mantenere invariate le condizioni di assistenza nel rispetto di quanto previsto dalla Costituzione, dalla Carta di Nizza che salvaguarda il diritto dei portatori di handicap di beneficiare delle misure tese al loro inserimento sociale, e dalla Convenzione delle Nazioni unite del 13 dicembre 2006 in materia di protezione disabili.
Una delle parti comprese nella Legge 104/92 legittima il dipendente a rifiutare di trasferirsi in un sede che possa pregiudicare l’assistenza prestata al familiare disabile o comunque nel caso in cui il datore di lavoro non dimostri effettivamente che il trasferimento è dovuto per ragioni tecniche, organizzative e produttive dell’azienda che, diversamente non avrebbe potuto soddisfare.
Quando il datore di lavoro può pretendere il trasferimento sede legge 104
Questo unico caso che concede la possibilità al datore di lavoro di operare in modo legittimo il trasferimento del dipendente che assiste ai sensi della legge 104 un familiare disabile, deve essere comprovato in casi eclatanti, dove sono palesi le evidenze delle esigenze aziendali di carattere tecnico quanto organizzativo. Quindi, spetta sempre al datore di lavoro l’onere di fornire tali dimostrazione e che non esiste un alto modo per soddisfare i bisogni al momento di quell’azienda.